Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4281 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4281 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA
sul ricorso 13608-2008 proposto da:
NELA

PIER

LUCA

NLEPLC58S22479I,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA RODI 32, presso lo studio
dell’avvocato LAURITA LONGO LUCIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato NELA PIERLUCA difensore di sè
medesimo;
– ricorrente contro

MARAZZA MAURIZIO MRZMRZ32P15H501T, TRODELLA RAFFAELE,
DE FEO DOMENICO, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio

1

Data pubblicazione: 24/02/2014

dell’avvocato MARAZZA MARCO, che li rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– controricorrentí –

avverso la sentenza n. 180/2007 del TRIBUNALE di
ASTI, depositata il 05/04/2007, R.G.N. 1884/2003;

udienza del 10/01/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine per il rigetto del
ricorso;

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’avv. Pier Luca Nela conveniva in giudizio
avanti al Giudice di Pace di Asti gli avvocati
Maurizio Marazza, Raffaele Trodella e Domenico De
Feo deducendo che aveva svolto, su loro incarico,

della Sudelettrica s.p.a. (in un giudizio che
pendente avanti al Tribunale di Asti) e che gli
stessi si erano rifiutati di corrispondergli il
compenso dovuto dopo che la causa era stata
interrotta a seguito dell’intervenuta
dichiarazione di fallimento della predetta
Sudelettrica; chiedeva pertanto la condanna dei
convenuti al pagamento della somma di £ 2.296.788.
Mentre il Giudice di Pace accoglieva la
domanda, il Tribunale di

Asti, investito

dell’appello, la respingeva integralmente, pur
confermando la compensazione delle spese del primo
grado e compensando integralmente anche quelle del
gravame.
Propone ricorso per cassazione il Nela,
affidandolo a due motivi; gli intimati resistono a
mezzo di controricorso.

moTrvI

DELLA DECISIONE

l. Al ricorso -articolato in due motivi- si
applica, ratione temporis, la previsione dell’art.
3

attività di procuratore domiciliatario in favore

366 bis C.P.C., in quanto la sentenza è stata
pubblicata in data 5.4.2007.
2. Col primo motivo, il ricorrente deduce
“violazione e falsa applicazione degli artt. 83
c.p.c. e degli artt. 1362, 1363, 1703 e s.s. c.c.
(art. 360, n. 3, c.p.c.”, formulando tre ‘quesiti

correttamente richiamato i principi elaborati da
questa Corte sul ‘rapporto di clientela’ (con
specifico riferimento al fatto che lo stesso possa
“intercorrere anche con un soggetto estraneo al
rapporto necessario fra il professionista ed

il

suo assistito”), il giudice dell’appello se ne è
poi discostato “mediante una lettura errata ed
incompleta della procura alle liti, … con ciò
venendo meno anche ai criteri di interpretazione
dei contratti … che impongono di considerare il
comportamento complessivo delle parti e di leggere
la dichiarazione negoziale in modo rispettoso
della compresenza e concatenazione delle
clausole”;
2.1. L’illustrazione del ricorso evidenzia come
il ricorrente non abbia contestato specificamente
l’inosservanza di uno (o più) dei canoni
ermeneutici previsti dagli indicati artt. 1362 e
1363 c.c., bensì la complessiva ricostruzione del
rapporto e la sua qualificazione finale in termini
di conferimento diretto dell’incarico difensivo
dalla Sudelettrica s.p.a. al Nela anziché di
4

di diritto’ e sostenendo che, pur avendo

contratto di patrocinio concluso fra il medesimo
Nela e gli odierni intimati.
Quello effettivamente dedotto è pertanto un
vizio di motivazione, che -tuttavia- non è
“riscontrabile allorquando si intenda far
prevalere sulla logica e coerente interpretazione

erneneutica patrocinata da parte ricorrente”
(Cass., S.U. n. 10842/2003).
2.2. Tale conclusione risulta confermata dallo
stesso tenore dei quesiti di diritto, che appaiono
indidonei a supportare una censura di violazione
di legge, dal momento che non contrappongono due
diverse rationes decidendi (quella adottatata dal
giudice e quella proposta dal ricorrente), ma si
limitano -in ultima analisi- a

censurare

un’erronea valutazione del materiale probatorio:
il motivo risulta pertanto inammissibile.
3. Col secondo motivo viene dedotto ogni
possibile vizio della motivazione e viene
formulato un ‘momento di sintesi’ (ultimo periodo
in coda alla illustrazione del motivo, a pag. 12),
che -per quanto molto stringato- risulta adeguato:
il ricorrente ribadisce -questa volta sotto il
profilo dell’art. 360, n. 5 C.P.C.- che la Corte
territoriale non ha adeguatamente valutato la
copiosa documentazione in atti per trarne la
conclusione che il rapporto era intercorso
direttamente fra il Nela e gli altri tre
professionisti.
5

seguita nel giudizio di merito una diversa opzione

3.1. Per quanto basato su elementi documentali
di indubbio rilievo (ossia sull’ampia
documentazione versata dal Nela e trascritta a
pagg. 7 e 8 del ricorso per cassazione, sulla
quale il Tribunale ha speso solo poche parole per
escluderne l’idoneità a provare “l’esistenza di un

non può essere accolto in quanto non sussiste la
certezza che la compiuta e più approfondita
valutazione delle anzidette prove documentali
avrebbe condotto ad un diverso esito processuale
(cfr. Cass. n. 21249/2006 secondo cui “per poter
configurare il vizio di motivazione su un asserito
punto decisivo della controversia è necessario un
rapporto di causalità tra la circostanza che si
assume trascurata e la soluzione giuridica data
alla controversia, tale da far ritenere che quella
circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe
portato ad una diversa soluzione della vertenza _
con un giudizio di certezza e non di mera
probabilità, _ onde la ratio decidendi venga a
trovarsi priva di base”).
3.2.

infatti,

Sussistono,

almeno

tre

circostanze che depongono nel senso di un rapporto
effettivo e diretto fra il Nela e la società
Sudelettrica, vale a dire il rilascio della
procura anche in favore del Nela (fatto che -come
insegna Cass. n. 24010/2004- consente di presumere
che il ‘cliente’ sia colui che l’ha rilasciata),
il fatto -incontestato- che il ricorrente sì sia
6

rapporto diretto fra i professionisti”), il motivo

fatto pagare delle somme direttamente dalla
Sudelettrica, nonché la circostanza che -come
risulta dalla lettera del 20.3.99 riportata a pag.
20 del controricorso- il Nela abbia ritenuto di
esprimere una propria strategia difensiva, senza
limitarsi a dar corso alle indicazioni degli altri

che rendono obiettivamente impredicabile
l’idoneità della documentazione che si assume non
esaminata a determinare con certezza un opposto
esito del giudizio: il motivo risulta pertanto
infondato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente a rifondere alla controparte le spese di
lite, liquidate in euro 1.000,00, di cui euro 200,00
per esborsi, oltre accessori.
Roma, 10.1.2014

legali; si tratta, con tutta evidenza, di elementi

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