Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4281 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11468-2005 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUNIO

BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato ACCARDO PAOLO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PISA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PANARITI BENITO, rappresentato e difeso dall’avvocato

LAZZERI GLORIA, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2002 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 04/04/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIOVANNELLI, per delega

dell’Avvocato ACCARDO che si riporta agli atti;

udito per il resistente l’Avvocato CALVETTA, per delega dell’Avvocato

LAZZERI che si riporta agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.R., titolare di un rimessaggio nautico in (OMISSIS), ha impugnato l’avviso di accertamento relativo alla TARSU per gli anni 1994,1995 e 1996 contestando sostanzialmente il calcolo della superficie scoperta tassatale la sua parificazione ad aree coperte;

successivamente, il Comune ha modificato in diminuzione l’entità dell’accertamento, con altro avviso, impugnato anch’esso dal contribuente e che ha originato la presente controversia.

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso del S., e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza 4 aprile 2003 ha rigettato l’appello del Comune sul presupposto che “le argomentazioni di fondo vertono sostanzialmente non tanto sul processo di formazione della volontà del Comune di Pisa, ma su questioni generali di principio concernenti elementi di valutazione nella fissazione delle tariffe di un tributo locale, che, attenendo al processo di formazione delle deliberazioni di contenuto generale-amministrativo,appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo”.

Con ricorso 27 maggio 2004 il Comune di Pisa chiedeva procedersi a correzione di errore materiale di tale sentenza, perchè la formula adottata nel dispositivo dalla CTR comportava una reiezione nel merito del ricorso, mentre tale dispositivo doveva essere riformulato nel senso che l’appello era accolto, con dichiarazione del difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria. Il Giudice d’appello ha effettuato la correzione, come richiesta, e la sentenza corretta è stata ridepositata in data 23 novembre 2004 e notificata il 18/3/2005 al contribuente, che ne ha chiesto la cassazione con ricorso notificato il 6 maggio 2005,affidato a due motivi, cui il Comune di Pisa resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione delle norme sul riparto della giurisdizione e in particolare della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 1, all. E; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 2 e 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5 nonchè errore su un punto decisivo della controversia in quanto l’oggetto della censura contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio avanti al giudice tributario era costituito esclusivamente dall’avviso di accertamento che, essendo la risultante finale di un procedimento amministrativo, richiedeva la valutazione anche degli atti presupposti (in particolare della delibera di determinazione delle tariffe) cui l’avviso stesso faceva riferimento,al fine di consentire un sindacato solo “incidentale” sugli stessi da parte del giudice adito, giusto il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 il quale consente al giudice tributario di disapplicare un atto generale illegittimo non “erga omnes”, ma in relazione al solo avviso di accertamento nella specie impugnato. E’ dunque infondata la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’appellante Comune di Pisa ed accolta dalla sentenza impugnata,che avrebbe dovuto conoscere incidentalmente della legittimità della delibera comunale posta a base dell’avviso impugnato.

Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 287 c.p.c. in ordine alla sentenza impugnata, come corretta, sostenendo che l’errore denunciato non era emendabile, non trattandosi di un errore di giudizio o di formazione del giudizio, ma di una divergenza fra parte motiva e parte dispositiva che richiedeva un’indagine sulla volontà del giudice,censurabile soltanto attraverso tempestivo ricorso per cassazione.

Va innanzi tutto premesso che il ricorso è tempestivo,poichè l’art. 288 c.p.c., u.p. consente la impugnazione della sentenza “corretta” nel termine di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dal giorno di comunicazione dell’ordinanza di correzione, allorchè sussista, come nella specie (cfr. Cass. 28189/2008 – esattamente – in termini;

6079/06; 22658/04) obiettiva ambiguità sul contenuto della decisione (favorevole nella sentenza non corretta all’attuale ricorrente e risultata invece a lui sfavorevole dopo la correzione del dispositivo).

Ciò posto,il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, con assorbimento del secondo motivo e cassazione della sentenza impugnata. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (S.U. 6265/2006; Cass. 5929/2007, quest’ultima con specifico riferimento a delibere comunali di approvazione di tariffe) il potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli atti amministrativi illegittimi costituenti presupposto per l’imposizione, e non soltanto quelli a contenuto normativo o generale, come disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 2, costituisce espressione di un principio generale dell’ordinamento, contenuto nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E, anche prima dell’espresso riconoscimento, operato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, con l’introduzione del nuovo testo del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 di un generale potere di decidere “incidenter tantum” su questioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni.

La Commissione regionale doveva dunque valutare, oltre all’avviso impugnato, la legittimità della delibera cui lo stesso si riferiva, per stabilirne la eventuale disapplicazione, in virtù di poteri analoghi a quelli del giudice amministrativo, espressamente previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, n. 5 in capo alle Commissioni tributarie e dalla L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E in capo al giudice ordinario.

Cassata pertanto la sentenza impugnata, gli atti vanno rimessi per un nuovo esame, ad altra Sezione della Commissione tributaria Regionale della Toscana, che liquiderà anche le spese relative al presente grado di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA