Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4281 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4281 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 29674-2016 proposto da:
LOIACONO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
Via DEI PARIOLI n.40, presso lo studio dell’avvocato MATTE0
RONGA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO
LOPRELATO;

– ricorrente contro
I,QUIT ALIA SUD S.P.A.;

– intimata avverso la sentenza n. 2029/4/2016 della COMMISSIONI
TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il
14/07/2016;

Data pubblicazione: 22/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MAN/ON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 14 luglio 2016 la Commissione tributaria
regionale della Calabria accoglieva l’appello proposto da Equitalia Sud
spa avverso la sentenza n. 1066/1/13 della Commissione tributaria
provinciale di Vibo Valentia che aveva accolto il ricorso di I,oiacono
Francesco contro le intimazioni di pagamento per tributi erariali. La
CIR osservava in particolare che, essendo pienamente utilizzabili i
documenti dimessi tardivamente in prime cure dall’Agente della
riscossione, dagli stessi emergeva la ritualità della notificazione degli
atti prodromici (cartelle di pagamento) di quelli impugnati, sicché il
ricorso originario del contribuente, nel merito pregiudizialmente
fondato su tale circostanza, doveva essere respinto.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il
contribuente deducendo un motivo unico.
L’intimato Agente della riscossione non si è difeso.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 32, 57, 58, d.lgs.
546/1992, poiché la CFR ha affermato l’utilizzabilità, ai fini della
decisione sulla ritualità delle notificazioni delle cartelle esattoriali
prodromiche delle intimazioni impugnate, della documentazione
tardivamente prodotta dall’Agente della riscossione nel primo grado.
La censura è infondata.
Va ribadito che:
Ric. 2016 n. 29674 sez. MT – ud. 24-01-2018
-2-

Rilevato che:

-«In materia di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi
documento, pur se già disponibile in precedenza» (Sez. 6 – 5,
Ordinanza n. 22776 del 06/11/2015, Rv. 637175 – 01);
-«In tema di contenzioso tributario, il giudice d’appello può fondare la

purché acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e
ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di
cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di venti
giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante il
richiamo, operato dall’art. 61 del citato decreto, alle norme relative al
giudizio di primo grado» (Sez. 5, Sentenza n. 3661 del 24/02/2015, Rv.
634467 – 01).
La sentenza impugnata e pienamente conforme ai principi di diritto
espressi in tali arresti giurisprudenziali e non merita dunque di certo
cassazione.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’Agente della
riscossione.

PQNI
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma, 24 gennaio 2018

propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado,

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