Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4281 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16215-2018 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCA

FRIGERIO, ALESSANDRO RIBOLDI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE

MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA

VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1860/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1860/2017, accogliendo l’appello dell’Inps, ed in riforma della sentenza di primo grado, rigettava il ricorso proposto da V.C. volto ad accertare la sussistenza di un rapporto subordinato e ad ottenere l’annullamento di un avviso di addebito.

Premesso che il contenzioso traeva origine dall’accertamento ispettivo che aveva disconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la S.r.l. Terreimpianti ed alcuni lavoratori, tra i quali V.C., in relazione al periodo dal 1/6/2006 al 29/11/2010 – la Corte rilevava, a fondamento della decisione, che in base alle prove assunte in istruttoria non fosse emersa l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in assenza degli elementi propri della subordinazione (controllo, ordini, direttive di lavoro, carenza di rischio economico, modalità della retribuzione, eterodirezione) tenuto conto altresì che l’appellata V.C. fosse stata socia, titolare del 40% delle quote della società datrice di lavoro fino al 6 giugno 2007 e risultava poi impiegata nella società stessa unitamente ai familiari. Rilevava infine che l’appellata non avesse insistito, nè avesse proposto appello incidentale, in relazione alla domanda subordinata volta alla restituzione della contribuzione versata, trattenuta dall’azienda dal 2006 al 2010.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.C. con tre motivi illustrati da memoria; l’Inps ha resistito con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RILEVATO

CHE:

1.- col primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello invertito l’onere della prova affermando che le domande non fossero fondate sul presupposto che la ricorrente non avesse assolto l’onere di provare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato disconosciuto dall’Inps.

Il motivo è infondato atteso che la Corte d’appello non ha deciso la controversia (v. Cass. 18307 del 2016) in base alla regola di giudizio derivante dall’art. 2697 c.c., ma ha accolto la prospettazione fornita dall’Inps in merito all’esistenza del rapporto di lavoro autonomo, sulla scorta delle dichiarazioni rese agli ispettori dagli altri lavoratori e da soggetti comunque connessi alla società datrice di lavoro; avendo perciò accertato la mancanza degli elementi costitutivi della subordinazione essendosi trattato piuttosto di una collaborazione occasionale autonoma. Ciò in quanto secondo quanto emerso dai predetti elementi, cui la Corte ha conferito maggiore efficacia sul piano probatorio, la V. non era quasi mai presente in azienda, con una media di non più di 5 volte l’anno; si occupava solo degli obblighi connessi alla sicurezza; non volgeva attività lavorativa; non era soggetta gerarchicamente ad altri; si comportava come titolare e si rapportava unicamente all’effettivo titolare della società.

2.- Col secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., per avere la sentenza gravata dichiarato che gli elementi e le circostanze in base ai quali era stata accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro della V. non fossero in realtà idonei a dimostrare la natura subordinata.

Il motivo è inammissibile, trattandosi di una censura con la quale la parte mira in realtà ad ottenere un semplice riesame della valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte di merito, la quale ha escluso la ricorrenza delle stesse circostanze costitutive della subordinazione optando per l’esistenza di un rapporto di lavoro autonomo secondo una scelta che rientra nei poteri decisori e di valutazione del materiale probatorio del giudice di merito in ordine alla quaestio facti. Pertanto aldilà dell’intestazione del motivo, tanto gli assegna il valore sostanziale di un motivo che si colloca al di fuori dei limiti entro i quali Cassazione Sezione Unite n. 8053 e 8054 del 2014 hanno, nel nuovo regime dell’art. 360 c.p.c., n. 5, confinato il controllo sulla motivazione relativa alla ricostruzione della detta quaestio, laddove hanno espunto dal detto paradigma l’insufficiente, contraddittoria od illogica motivazione. D’altronde, non risultano indicate in ricorso, in maniera precisa e specifica, lacune od omissioni decisive che, se evitate, avrebbero condotto ad una diversa decisione (Sez. Un. 7 aprile 2014, nn. 8053, 8054). La censura non è perciò dedotta conformemente alla nuova previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, alla cui stregua è richiesta la denuncia di un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio discusso tra le parti; e che, secondo la conforme giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054), deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Del resto è pure ripetutamente affermato da questa Corte di Cassazione che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. E tale parametro valutativo si applica anche in relazione agli indici sintomatici della subordinazione, talchè non appare rilevante la censura secondo cui la Corte avrebbe privilegiato alcuni indici a scapito di altri di opposto tenore; tutto ciò rappresentando null’altro che l’esercizio di un tipico potere di valutazione della prova e di ricostruzione della fattispecie che rientra nei tipici poteri discrezionali del giudice del merito effettuare, tanto in ordine agli elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato, tanto in relazione ai requisiti sintomatici del medesimo rapporto.

3.- Col terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c., perchè la sentenza gravata non si era pronunciata sulla domanda subordinata proposta dalla signora V. in prime cure, rimasta assorbita per l’accoglimento da parte del tribunale della domanda principale, ritenendo che la stessa domanda dovesse essere riproposta dalla ricorrente con l’appello incidentale.

Anche il terzo motivo è infondato atteso che nel caso in esame è pacifico che la parte ricorrente non solo non ha proposto appello incidentale, ma nemmeno ha riproposto la domanda subordinata nella memoria di costituzione in violazione dell’effetto devolutivo limitato dell’appello. Va applicata pertanto la giurisprudenza di questa Corte sull’art. 346 c.p.c., ed in particolare la recente sentenza delle Sez. Unite n. 7490/2019 la quale ha affermato che “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 333 del 1990, e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fitti rientranti già nel “thema probandum” e nel “thema decidendum” del giudizio di primo grado.

4.- La sentenza si sottrae pertanto alle censure sollevate col ricorso il quale deve essere quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5.- Sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive Euro 3200, di cui Euro 3000 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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