Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4281 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/02/2017, (ud. 15/09/2016, dep.17/02/2017),  n. 4281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBNARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1992-2015 proposto da:

M.A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI D’AMICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO VINCENZO PAPADIA

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE BARI, – C.f. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 2, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO CIOCIOLA, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALESSANDRO LABELLARTE, LUISA AMORUSO giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2126/2014 del TRIBUNALE di BARI, emessa il

22/04/2014 e depositata il 29/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Francesco Vincenzo Papadia, per il ricorrente, che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO DIRITTO

M.A.V. propone ricorso per cassazione contro il Comune di Bari, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2126 del 29.4.2014 che, decidendo sull’appello principale del Comune e sull’incidentale del M., ha accolto l’appello principale e rigettato l’opposizione a verbale e l’appello incidentale sul presupposto che il giudice di primo grado, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, aveva annullato il diverso verbale (OMISSIS) relativo alla violazione dell’art. 126 bis C.d.S. anzicchè quello oggetto di opposizione (OMISSIS).

Il ricorrente denunzia: 1) violazione degli artt. 126 bis e 201 C.d.S. perchè l’art. 201 imponeva all’epoca la notifica dei verbali entro 150 giorni e la omessa o negativa risposta all’invito dell’amministrazione ex art. 126 bis C.d.S. trae origine dalla prima contestazione.

Il comune ha depositato delibera di giunta.

La censura, come proposta, non è risolutiva non impugnando la ratio decidendi sopra riportata tanto più che la sentenza ha riferito delle richieste dell’opponente e del forse errato presupposto che l’annullamento del verbale indicato avrebbe travolto anche il verbale relativo alla violazione dell’art. 126 bis.

In ogni caso l’invito alla comunicazione dei dati va ottemperato.

Anche ad ammettere in astratto la possibilità di comunicare circostanze impeditive alla individuazione del conducente l’invito va riscontrato nei termini assegnati e tale omissione comporta di per sè l’illecito contestato, stante l’obbligo di collaborazione imposto al cittadino (Cass. un 13488/2005, 3123/2002, 9924/2001) che rileva in sè e non in quanto collegato alla effettiva commissione di una precedente infrazione (Cass. 10.11.2010 n.22881).

La sentenza ha statuito che nel ricorso in opposizione il M. aveva chiesto l’annullamento del verbale n. (OMISSIS) mentre era stato annullato il diverso verbale n. (OMISSIS) ed in ogni caso il verbale (OMISSIS) era stato notificato il 23.2.2009 mentre l’opposizione era stata proposta il 29.7.2010.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 800 di cui 700 per compensi, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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