Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4280 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4280 Anno 2014
Presidente: AMATUCCI ALFONSO
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 18992-2007 proposto da:
BUSONI

MAURO

BSNMRA52P12E625M,

elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ERCOLINI FABIO con studio in LIVORNO,
VIA BORRA 26 giusta procura in calce;
– ricorrente –

2014
36

contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A. 03078981200 (Agente per la
riscossione a seguito di acquisto di ramo d’azienda
da Equitalia Gerit S.P.A. quest’ultima subentrata ex

1

Data pubblicazione: 24/02/2014

lege alla BANCA MPS S.P.A.) in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig. ALBERTO MONTALBANI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO
FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato RICCI
SANTE, che la rappresenta e difende unitamente

calce;
– controricorrente avverso la sentenza n. 680/2006 del TRIBUNALE di
LIVORNO, depositata il 24/06/2006, R.G.N. 1822/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/01/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato MAURO VIVALDI per delega;
udito l’Avvocato FILIPPO DE PEIO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

2

all’avvocato CIMETTI MAURIZIO giusta mandato in

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In qualità di Concessionaria del Servizio
Nazionale Riscossione Tributi, la Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a. notificava atto di
pignoramento presso terzi a Busoni Mauro (debitore
esecutato) e al Tribunale di Livorno (terzo

vantato dal predetto Busoni nell’ambito della
procedura esecutiva immobiliare n. 241/02 a carico
di Gori Gregari Nicola.
Il Busoni proponeva opposizione con cui
contestava -fra l’altro- la pignorabilità del
credito sottoposto ad esecuzione in quanto il
pignoramento era avvenuto (in data 26.10.2005)
dopo che nell’esecuzione immobiliare era stato
approvato (il 21.10.2005) il progetto di
distribuzione, ossia dopo la chiusura della
procedura esecutiva, con la conseguenza che la
dichiarazione resa (all’udienza del 6.12.2005) dal
dirigente della Cancelleria delegato dal
Presidente del Tribunale di Livorno era affetta da
un “difetto di legittimazione del terzo” (tanto
più che, nel frattempo -in data 27.10.05- era
stato emesso il mandato di pagamento).
Disattesa l’istanza di sospensione, il giudice
dell’esecuzione assegnava la somma alla
procedente; indi pronunciava sentenza (n. 680/06
del 24.6.2006) con cui rigettava l’opposizione,
compensando le spese di lite.
3

pignorato); il pignoramento colpiva il credito

Ha proposto ricorso per cassazione il Busoni,
affidandolo ad un unico motivo; a seguito di
rinnovazione della notifica del ricorso -disposta
da questa Corte con ordinanza del 27.3.13- ha
resistito con controricorso l’Equitalia Centro
s.p.a. (subentrata ex lege alla Concessionaria MPS

MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Al ricorso in esame si applica, ratione
temporis, la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c.
in quanto la sentenza è stata pubblicata in data
24.6.2006.
2. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente
deduce “violazione dell’art. 598 C.P.C. e
dell’art. 547 C.P.C., in relazione all’art. 360 n.
3”, formulando

un “principo di diritto”

del

seguente tenore: “nell’ambito della procedura
esecutiva immobiliare l’emanazione dell’ordinanza
prevista dall’art. 598 cpc e del relativo mandato
di pagamento determinano la chiusura della
procedura esecutiva e il Tribunale, rectius la
Cancelleria delle esecuzioni immobiliari, essendo
la procedura di pignoramento presso terzi una
fattispecie a formazione progressiva che si
conclude con la dichiarazione del terzo, non
poteva essere considerato terzo pignorato perché
alla data del 6.12.2005 non aveva la disponibilità
giuridica e materiale della somma derivante dalla
detta esecuzione”.
4

s.p.a).

2.1. Il quesito non risulta formulato in modo
conforme alla previsione dell’art. 366 bis C.P.C.,
così come interpretata dalla consolidata
giurisprudenza di questa Corte.
2.2. E’ noto, infatti che il quesito di diritto
“deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione

merito; b) la sintetica indicazione della regola
di diritto applicata da quel giudice; c) la
diversa regola di diritto che, ad avviso del
ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di
specie” (Cass. n. 22604/13) e che non può, invece,
consistere “in una domanda che si risolva in una
mera richiesta di accoglimento del motivo o
nell’interpello della Corte in ordine alla
fondatezza della censura così come illustrata, ma
deve costituire la chiave di lettura delle ragioni
ilustrate nel motivo e porre la Corte di
Cassazione in condizione di rispondere al quesito
con l’enunciazione di una regula iuris (principio
di diritto)” (Cass., Sez. Un., ord. n. 2658/2008).
2.3. Nel caso di specie, pur contenendo
riferimenti generici alla fattispecie oggetto del
giudizio, il quesito risulta meramente assertivo
in quanto non indica la ratio decidendi sottesa
alla sentenza impugnata, ma si limita a
prospettare la regula iuris che il ricorrente
vorrebbe fosse posta a fondamento di una decisione
diversa; più specificamente, omette di evidenziare
come il Tribunale abbia affermato (senza con ciò
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degli elementi di fatto sottoposti al giudice di

discostarsi da una corretta impostazione) che la
procedura esecutiva immobiliare si completa “con
l’emissione del decreto di trasferimento e con il
materiale versamento delle somme ai creditori
procedenti cosicché fino a quella data vi è piena
legittimazione del Tribunale procedente a rendere

dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c.”; ne
consegue l’inammissibilità del motivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso
e condanna il ricorrente a rifondere alla Equitalia
Centro s.p.a. le spese di lite, liquidate in euro
4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre
accessori.
Roma, 10.1.2014

attraverso un funzionario delegato la

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