Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4280 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26610-2005 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato GARDIN LUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VENTURA COSTANTINO, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato GAROFALO DOMENICO,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

GEMA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 99/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 20/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato VENTURA, che si riporta agli

scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Foggia P.R. proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento e la cartella esattoriale fatti notificare rispettivamente dal Comune di San Ferdinando di Puglia e dalla società GE.M.A. Spa., concessionaria del servizio di riscossione, per la tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani, interessi e sanzioni per un complesso di immobili, per gli anni dal 1995 al 1999.

Egli esponeva che tali atti erano nulli, perchè carenti di motivazione; contenevano conteggi errati; erano infondati per mancanza dei presupposti.

L’ente impositore e l’esattoria resistevano, eccependo l’infondatezza dei ricorsi introduttivi, di cui perciò chiedevano il rigetto, e quella commissione, riunitili, li accoglieva solo in parte.

Avverso la relativa decisione il Comune proponevano appello principale, cui il contribuente resisteva, svolgendo a sua volta quello incidentale, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Puglia, sez. stacc. della stessa sede, la quale, in parziale riforma di quella impugnata, annullava parzialmente quegli avvisi e cartella.

Contro questa pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, cui l’ente pubblico resisteva, e questa Corte, con sentenza n. 12154 del 12.2.2 004, in parziale accoglimento di esso, cassava parzialmente la decisione impugnata con rinvio, osservando che in realtà la CTR non aveva delibato la questione prospettata in ordine alla carenza di motivazione degli atti impositivi e di esecuzione, dal momento che questa non poteva ritenersi superata dal richiamo al verbale di sopralluogo effettuato in contraddittorio con la parte.

Riassunto il giudizio dinanzi alla CTR del rinvio, questa sostanzialmente ha rigettato in parte l’appello incidentale dell’appellato, osservando che gli atti impositivi e di esecuzione erano sostanzialmente motivati, anche se in modo sintetico e con qualche imprecisione, essendovi indicati tutti gli elementi previsti, si da porre l’interessato nella condizione di approntare un’adeguata difesa, e che certe doglianze di questi non potevano più essere accolte, perchè già coperte dal giudicato interno che si era formato.

Avverso la relativa sentenza P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Comune di San Ferdinando di Puglia ha resistito con controricorso, mentre la società GE.M.A. non ha svolto alcuna difesa.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 10, 62, 71 e 73 nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che in realtà l’ente impositore stava attuando una sorta di reazione ad un provvedimento emesso dalla magistratura per risarcimento del danno da occupazioni abusive. Gli atti impugnati erano privi di motivazione, tanto che non era dato riscontrare le argomentazioni e i parametri cui il Comune si era attenuto nella determinazione della tassa per l’abitazione. Peraltro il verbale di sopralluogo era stato prodotto solo in appello, ed esso non era nemmeno firmato, nè recava la data ed il timbro dell’ufficio. Del resto esso non poteva essere prodotto solo in secondo grado, nè mai P. ne era venuto a conoscenza nel grado precedente.

La censura va condivisa.

La CTR non ha indicato concretamente le ragioni, in virtù delle quali gli avvisi avrebbero contenuto un’adeguata motivazione, tanto che l’intimato sarebbe stato nella condizione di difendersi, atteso che essa ha osservato soltanto che essi recavano la descrizione degli immobili; gli importi dei contributi; le addizionali; le maggiorazioni e gli interessi, senza tuttavia che vi fossero specificati i parametri o comunque gli elementi da cui evincere il procedimento argomentativo seguito per l’accertamento. E tanto basta per ritenere la condivisibilità della doglianza prospettata, atteso che il giudice di appello non ha specificato adeguatamente le ragioni, per le quali ha ritenuto che i tre atti impositivi e quello esecutivo della cartella contenessero tutti gli elementi necessari perchè il contribuente venisse posto nella condizione di verificare l’iter logico-giuridico seguito nella determinazione dell’imposta per le varie annualità.

Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo adeguato, oltre che giuridicamente e logicamente corretto.

2) Col secondo motivo il ricorrente denunzia contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 giacchè il giudice del rinvio non poteva ritenere motivati gli atti impositivi, e considerarli al contempo errati in alcuni punti, dal momento che non era dato risalire alle argomentazioni di supporto.

La censura rimane assorbita da quanto testè enunciato rispetto al motivo prima esaminato.

3) Col terzo motivo il ricorrente lamenta contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 poichè la CTR del rinvio non poteva modificare le statuizioni di quella di primo grado, e che erano coperte dal giudicato, come la esclusione dell’opificio; dell’area antistante l’abitazione; quella relativa alla tassazione per il 1995; la nullità dell’aumento del 20% per l’anno successivo, ed infine la non tassabilità delle case rurali e di quella colonica, trattandosi di tassa corrisposta dagli affittuari.

Anche tale doglianza rimane assorbita dal primo motivo.

Ne deriva che il ricorso va accolto, per quanto di ragione, in relazione ad esso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Puglia, altra sezione, per nuovo esame.

Quanto alle spese di questo giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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