Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4280 del 22/02/2011
Cassazione civile sez. II, 22/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4280
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 16004-2005 proposto da:
ENFAB SPA, (già SRL) P.I. (OMISSIS), in persona dell’Amm.re
unico Ing. P.G., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI
MONGENET RODOLFO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BONZIO OSVALDO;
– ricorrente –
e contro
DILCA DUE SRL, SHELL ITALIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5755/2004 del GIUDICE DI PACE di MILANO,
depositata il 13/05/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/01/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato Tagliente Marco con delega depositata in udienza
dell’Avv. Gamberini Mongenet difensore del ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA AURELIO che ha concluso per l’inammissibilità in subordine il
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata la ENFAB spa conveniva in giudizio DI.LCA Due srl e SHELL ITALIA Spa per sentir dichiarare la responsabilità solidale di entrambe nella causazione dei danni subiti dall’impianto di iniezione dell’Alfa 166 JTD dell’attrice, a seguito di rifornimento di gasolio effettuato il 16.2.2002 presso il distributore SHELL di via (OMISSIS), gestito dalla DI.LCA, con la conseguente condanna.
Le convenute chiedevano il rigetto della domanda.
Prodotti documenti ed espletata prova per testi, il GP di Milano, con sentenza n. 5755/04, rigettava la richiesta di estromissione della SHELL perchè il D.P.R. n. 224 del 1988 prevede la responsabilità del produttore e quella della DI.LCA perchè il comportamento processuale faceva ritenere non operante l’esclusione di responsabilità del fornitore.
L’istruttoria non aveva consentito di accertare in modo chiaro un nesso causale tra danno e carburante acquistato per cui la domanda andava rigettata. Ricorre ENFAB con tre motivi, non svolgono difese le altre parti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunzia violazione del principio in materia di nesso causale desumibile dagli artt. 40 e 41 c.p., criticando anche il passo della sentenza che esclude l’utilità della ctu.
Col secondo motivo si lamenta violazione del principio in materia di onere della prova e col terzo dell’art. 132 c.p.c., motivazione apparente.
Il ricorso è inammissibile.
Esso è stato notificato, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., a mezzo del servizio postale.
L’avviso di ricevimento del plico postale, contenente l’atto di impugnazione, non risulta però mai depositato, nè in allegato al ricorso, ex art. 149 c.p.c., nella cancelleria di questa Corte, nel termine di giorni venti dalla notificazione (art. 369 c.p.c.) o, autonomamente e successivamente, con le modalità di cui al capoverso dell’art. 372 c.p.c. e non è quindi provata l’avvenuta ricezione dell’atto ad opera della controparte.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 novembre 2002 n. 477, ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3 (Notificazioni di atti a mezzo posta) “nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario”. La stessa sentenza, già chiara nel dispositivo riportato testualmente, precisa in motivazione che “resta naturalmente per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo”; di conseguenza, solo il deposito dell’avviso di ricevimento prova la conformità al modello normativo e il perfezionamento della notificazione per tutte le parti del processo con la conseguente instaurazione del contraddittorio tra loro per effetto della sicura vocativo in ius del destinatario dell’atto. Deve, quindi, affermarsi che la notifica a mezzo del servizio postale, anche se con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si hanno per verificati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, gli effetti interrutivi ad essa connessi per il notificante, non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma l’inesistenza dell’atto (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposta impugnazione (Cass. 2722/05, 4900/04). In particolare deve reputarsi, tenuto conto delle recenti pronunzie di questa Corte che, proprio in materia di notificazioni, si sono dimostrate particolarmente attente alla salvaguardia del diritto costituzionale di difesa che, nella specie si verta in ipotesi di inesistenza e non di nullità della notificazione, dal momento che, da un lato, la parte non ha dedotto alcun impedimento alla produzione della cartolina di ricevimento, ma è rimasta del tutto inerte e, dall’altro, il principio, pure di rango costituzionale, della ragionevole durata del processo impone al giudice una lettura delle norme processuali orientata alla rapida definizione del giudizio.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza pronunzia sulle spese, attesa la mancata costituzione delle controparti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011