Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4280 del 20/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4280 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ACELLA Michele (CLL MHL 44B18 C983B), rappresentato e difeso,

in

forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Oscar
Lojodice, elettivamente domiciliato nello studio dello stesso, in
Bari, Via Pascoli, n. 39;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato per legge;
controricorrente

avverso il decreto della

Corte

d’appello di Lecce,

reso nel

procedimento n. 826/2008 RGVG, depositato in data 5 marzo 2010.

grt

1

Data pubblicazione: 20/02/2013

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

del i febbraio 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Maria
Rosaria San Giorgio;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Ignazio Patrone, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

1. – Michele Acella, con ricorso alla Corte d’appello di Lecce
depositato il 23 settembre 2008, ha proposto una domanda di equa
riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del
processo svolto dinanzi al Tribunale di Trani, Sez. lavoro, avente
ad oggetto il pagamento della indennità di disoccupazione agricola
inutilmente richiesta all’INPS in sede amministrativa, iniziato il
9 settembre del 2003, concluso con sentenza di primo grado del 5
luglio 2006,

e

pendente in appello, ove il giudizio era stato

instaurato con ricorso depositato il 13 novembre 2006.
La Corte adita ha rigettato la domanda, osservando che, nella
specie, non erano stati violati i termini di ragionevole durata
del processo, che aveva avuto durata inferiore a tre anni in primo
grado, e a due anni in appello fino al deposito del ricorso, data
che valeva a cristallizzare il momento finale del calcolo della
durata del processo ai fini della equa riparazione richiesta con
detto ricorso.
2.

Il decreto della Corte d’appello, depositato il 5 marzo

2010, è stato impugnato dall’Acella con ricorso al quale il
Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Il
Ministero ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce motivazione
insufficiente e contraddittoria, violazione e falsa applicazione
degli artt. 2 e segg. della legge n. 89 del 2001. Si deduce la
mancata giustificazione del rigetto della domanda in presenza dei

che, cumulati gli uni agli altri, avrebbero determinato per ciò
stesso la irragionevolezza della durata del processo, durata che,
in tale ipotesi, non avrebbe dovuto essere fissata in tre anni per
il primo grado. Inoltre, valutando la durata dell’intero giudizio,
e considerando che, alla data di presentazione del ricorso ex 1.
n. 89 del 2001, il processo era ancora pendente, la Corte di
merito avrebbe dovuto accogliere il ricorso medesimo, essendo
stata superata la durata di cinque anni senza che esso fosse stato
deciso in appello.
2. – Il motivo è infondato.
2.1. – La Corte di merito, facendo buon governo del proprio
potere discrezionale di valutazione al riguardo, ha ritenuto
ragionevole la durata del processo presupposto fino alla data
della proposizione del ricorso ex 1. n. 89 del 2001 in relazione
ai parametri relativi a cause di natura analoga e di analoga
complessità, senza che, perciò, essa fosse onerata di una
specifica ed analitica considerazione dei tempi trascorsi tra una

udienza e l’altra.
2.2. – Non poteva, d’altra parte, il decreto prendere in
considerazione il periodo successivo alla presentazione del

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lunghi intervalli temporali trascorsi tra una udienza e l’altra,

ricorso, posto che i fatti addotti, la

causa petendi ed il petitum

si arrestavano necessariamente fino alla relativa data; ed una
pronuncia per un periodo diverso sarebbe incorsa nel vizio di
ultrapetizione (art. 112 cod.proc.civ.): sicchè l’ulteriore ed
irragionevole durata del processo tanto davanti al Tribunale,

giudizio.
3. – Con il secondo motivo, si deduce violazione degli artt.
24 e 111 Cost., degli artt. 2 e ss. della legge n. 89 del 2001,
degli

artt.

112

e

115

cod.proc.civ.,

nonché

omessa,

contraddittoria e insufficiente motivazione. La Corte di merito
non avrebbe svolto alcuna considerazione o valutazione in merito
alla palese e documentata assenza di complessità del processo
presupposto, che avrebbe dovuto indurla ad un giudizio di
irragionevolezza della durata del processo presupposto. Inoltre,
la Corte salentina avrebbe travalicato il tema di indagine,
limitato al

quantum debeatur,

come dimostrerebbe la difesa

dell’Avvocatura dello Stato, limitatasi alla richiesta di un
ridimensionamento della consistenza dell’interesse dedotto in
giudizio, e, sostanzialmente, di compensazione delle spese del
giudizio.
4. – La censura è infondata nella sua duplice articolazione.
4.1. – Sotto il profilo dell’assente vizio motivazionale, è
sufficiente richiamare le argomentazioni svolte sub 2.1. e 2.2.
4.2. – Quanto al profilo attinente al presunto vizio di
ultrapetizione, questo deve ritenersi insussistente, sol che si

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quanto nei gradi successivi, deve essere fatta valere con separato

consideri che la Corte di merito ha, all’evidenza, inteso che il
Ministero convenuto, costituendosi nel giudizio, abbia comunque
escluso l’esistenza di un danno conseguente all’assunta
irragionevole durata del processo – peraltro, correttamente negata
dalla stessa Corte – e che abbia concluso solo in via subordinata

5. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In
applicazione del principio della soccombenza, le spese del
presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo,
devono essere poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso
delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente,
liquidate in Euro 425,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile/della Corte di Cassazione, in data l febbraio 2012.

per la compensazione, anche parziale, delle spese del processo.

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