Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4280 del 17/02/2017
Cassazione civile, sez. lav., 17/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.17/02/2017), n. 4280
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. CURCIO Laura – Consigliere –
Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5993-2014 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A. c.f. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PO 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, MARCO RIGI
LUPERTI che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
P.R. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ETTORE LEPERINO, giusta delega
in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7616/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 05/03/2013 R.G.N. 10770/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/01/2017 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per inammissibilità, in
subordine rigetto.
Fatto
FATTO E DIRITTO
PREMESSO che con sentenza del 5 marzo 2013, la Corte d’Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli ed accoglieva la domanda proposta da P.R. nei confronti di Telecom Italia S.p.A., alle cui dipendenze era transitato proveniente da Iritel S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento presso il nuovo soggetto datore della qualifica di “lavoratore addetto ad attività specialistiche di commutazione analogica, di tecniche numeriche e di apparati” e, per l’effetto, del superiore inquadramento nel 6 livello della classificazione del personale di cui al CCNL 30.6.1992 a far data dall’1.1.1993.
PREMESSO che la decisione della Corte territoriale discendeva dall’aver questa, una volta rigettate le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dal P., allora appellato, per genericità del gravame medesimo e per intempestività della notifica allo stesso P. effettuata, ritenuto insussistente il difetto di giurisdizione eccepito dalla Società allora appellante; legittimata passiva la Società medesima in quanto incorporante i soggetti in precedenza titolari del rapporto; inconferente il profilo della corretta applicazione delle tabelle di equiparazione in relazione alle quali era stato operato il re inquadramento presso la Società del personale trasferito; provato l’espletamento delle mansioni corrispondenti all’inquadramento rivendicato.
PREMESSO che per la cassazione di tale decisione ricorreva la Telecom S.p.A., affidando l’impugnazione a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resisteva, con controricorso il P..
RILEVATO che con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la nullità della sentenza per omessa pronunzia in relazione all’art. 112 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, lamentava, sul presupposto dell’omessa considerazione da parte della Corte territoriale della circostanza che il thema decidendum involgeva l’accertamento dello svolgimento delle rivendicate mansioni superiori in epoca precedente al transito presso il datore di lavoro privato, l’erroneità della pronunzia della stessa Corte in ordine all’eccepito difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva della Società medesima.
RILEVATO, pertanto, che la causa involge una questione di giurisdizione di competenza delle Sezioni Unite di questa Corte.
PQM
La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017