Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 428 del 13/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/01/2010, (ud. 27/11/2009, dep. 13/01/2010), n.428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28916/2008 proposto da:

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PINTURICCHIO

214, presso lo studio dell’avvocato VERINI SUPPLIZI ALDO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ROMEI ROBERTO, FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, MORRICO ENZO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4547/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/09/2008;

udito l’Avvocato Verini Supplizi Aldo, difensore del ricorrente che

si riporta ai motivi insistendo per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che

condivide la relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 5 set. 2008, ha rigettato l’appello proposto da N.F. contro la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva respinto la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento intimatogli in data 15 gen. 2004 da Telecom Italia s.p.a. per superamento del periodo di comporto.

Avverso detta sentenza il N. ha proposto ricorso per cassazione con due motiv con i quali ha denunciato: a) omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla valutazione delle circostanze di fatto acquisite in causa; b) violazione dell’art. 36 del CCNL per le imprese di telecomunicazione del 28.6.2000 e dell’art. 1362 e segg. in relazione all’interpretazione delle norme contrattuali.

Telecom Italia ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria. Si osserva preliminarmente che il ricorso in esame è soggetto al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile a tutti i ricorsi avverso sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006, come disposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2. Il citato art. 366 bis c.p.c., è stato abrogato dal D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 47, ma senza effetto retroattivo, motivo per cui è rimasto in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009 (D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 58). Secondo l’art. 366 bis c.p.c., nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Le Sezioni Unite della Cassazione al riguardo hanno avuto modo di chiarire che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 20603/2007, n. 4646/2008, n. 16558/2008) ed hanno altresì precisato che la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente non può essere desunta dal contenuto del motivo o integrata dai medesimi motivi, pena la sostanziale abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., (Sez. Un. 6420/2008). E’ di tutta evidenza, infatti, che la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c., relativa all’art. 360 c.p.c., n. 5, non avrebbe alcun significato se si limitasse a prescrivere che dal complesso del motivo di ricorso siano desumibili il fatto controverso ed il vizio logico della motivazione, poichè una siffatta prescrizione è già insita nel menzionato art. 360 c.p.c., n. 5. Nel caso di specie difetta una sintesi idonea a circoscrivere i fatti controversi ed i vizi logici della motivazione, come richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., e dall’autorevole interpretazione delle Sezioni Unite, sicchè il primo motivo di ricorso non può essere preso in esame.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che dal ricorso non risulta prodotto in sede di legittimità il contratto collettivo di cui si lamenta l’errata interpretazione. L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, applicabile ai ricorsi per cassazione proposti contro le sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006, richiede, a pena di improcedibilità, che il contratto o accordo collettivo sul quale il ricorso si fonda, sia depositato insieme al ricorso in sede di legittimità (Sez. Un. 28547/2008), non essendo a tal fine sufficiente nè la produzione dei fascicoli di parte dei giudizi di merito, ove eventualmente tale contratto sia contenuto, nè la parziale trascrizione in ricorso di alcuni passi del medesimo contratto o accordo. Anche il secondo motivo di ricorso, dunque, non può essere preso in esame.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di questo giudizio, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 30,00, per esborsi ed in Euro millecinquecento per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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