Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 428 del 11/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.11/01/2017), n. 428
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 61-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, Cf. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
GRIGNE SCALE S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 68/46/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, emessa il 15/05/2012 e depositata il
31/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICINTI.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle Entrate impugna una decisione della Commissione Tributaria Regionale di Milano che ha ritenuto non decaduto il contribuente dal credito IVA, anche se tale credito non è stato riportato nella dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza, ma soltanto in quella presentata per l’anno successivo.
L’Agenzia oltre a contestare questa regola, ritenendo invece l’onere per il contribuente di dichiarare il credito IVA proprio nell’anno di competenza, a pena di decadenza, eccepisce, con il secondo motivo, la tardività della dichiarazione dei redditi, in quanto presentata con un ritardo superiore ai novanta giorni.
Non si è costituito il contribuente.
Successivamente alla proposizione del ricorso, a cagione dei contrasti registrati sul punto tra le sezioni semplici, la questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto e sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non puo essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA o finalizzati a operazioni imponibili” (Sez. Un. n. 17757 del 2016).
Non è contestato che l’IVA risultasse dalle dichiarazioni periodiche e che dunque il credito era maturato, pur se tardivamente dichiarato.
Il ricorso va dunque respinto.
PQM
La Corte respinge il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017