Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 428 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 428 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 8915-2012 proposto da:
ROSSI SONIA, (RSSSNO67T42H501B), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ANDREA BAFILE 3, presso lo studio dell’avvocato
MANCUSI SERGIO MASSIMO, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA,
MAURO RICCI, CAPANNOLO EMANUELA giusta procura in
calce al controricorso;

Data pubblicazione: 10/01/2014

– controricorrente avverso la sentenza n. 9707/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 02/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Doti GIULIO ROMANO che
aderisce alla relazione.

Ric. 2012 n. 08915 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-

udito l’Avvocato Capannolo Emanuela difensore del controricorrente

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 24
ottobre 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione
redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
” La Corte di appello di Roma, con sentenza del 2 febbraio 2012,
confermava la decisione del Tribunale di Roma in funzione di giudice del

Sonia, aveva dichiarato il diritto di quest’ultima all’assegno di invalidità con
decorrenza dal 1°.6.2007. La Corte aveva ritenuto, all’esito
dell’espletamento di una nuova CTU, che era da rigettare il gravame
proposto dalla Rossi inteso ad ottenere la retrodatazione della decorrenza
della prestazione all’epoca della revisione ed ha, inoltre, condannato
l’appellante alla rifusione delle spese del grado, secondo il criterio della
soccombenza.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Rossi cui resiste con
controricorso l’INPS.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art. 152 disp. Att. c.p.c. ( art. 360 co.1° n. 3 c.p.c.) per avere la Corte di
merito disposto la condanna della Rossi alla rifusione delle spese
nonostante nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio ella avesse
dichiarato di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 42 comma 11 del DL n.
269/2003 allegando, altresì, apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione che, peraltro, veniva confermata anche nelle conclusioni
dell’atto di appello. In siffatta situazione la condanna alle spese sarebbe
stata possibile solo se la Corte avesse ritenuto la manifesta infondatezza e
temerarietà della lite ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Orbene, va rilevato che la ricorrente, in violazione del principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, non ha ivi riprodotto il contenuto
della surricordata dichiarazione, né quello della dichiarazione sostitutiva cui
ha fatto riferimento ponendo in tal modo questa Corte nella impossibilità di
verificare l’avvenuta osservanza degli adempimenti stabiliti dall’art. 152
disp. att. c.p.c.

(“L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a

quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel
i

lavoro che, in parziale accoglimento della domanda proposta da Rossi

presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione
nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che
il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito
verificatesi nell’anno precedente”) e, dunque, di valutare la fondatezza della

denunciata violazione della norma da parte del giudice del gravame.
Per quanto esposto, si propone la declaratoria di inammissibilità del

Il Collegio ritiene di discostarsi dalla riportata relazione e rigettare il ricorso
in quanto infondato.
Vale ricordare che questa Corte ha avuto modo di affermare che “Ai fini
dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi
per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione
delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo
ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall’art. 42, comma 11, del d.l.
n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è inefficace se non
sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette
un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che
“l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia
definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” (Cass. n. 5363/2012). E’
stato , altresì, precisato che l’inciso “nelle conclusioni dell’atto introduttivo”
va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero
deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicché deve
ritenersi l’efficacia della dichiarazione sostitutiva che, ancorché
materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il
medesimo” ( Cass. sez. 6 Ordinanza n. 16284 del 2011).
Orbene, nel caso in esame, la dichiarazione contenuta nelle conclusioni
del ricorso introduttivo del giudizio non è idonea perché il ricorso non risulta
sottoscritto dalla Rossi. Quanto alla dichiarazione sostitutiva richiamata in
nell’atto introduttivo del giudizio non risulta contenuta nel fascicolo di parte
della ricorrente.

2

ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5.”.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza,
vengono poste a carico della ricorrente e sono liquidate come da
dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese del presente
giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 1.500,00 per

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013
Il Presidente

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