Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4279 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4279 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

sul ricorso 24361-2010 proposto da:
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589 in persona del
Direttore Centrale Reggente Prestazioni Ing. ESTER
ROTOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato RASPANTI
RITA, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ROSSI ANDREA giusta delega in calce;
– ricorrente contro

UFFICIO CENTRALE ITALIANO UCI SOCIETA’ CONSORTILE a

Data pubblicazione: 24/02/2014

R.L. 01536380156 in persona del Legale Rappresentante
Dott. RAFFAELE PELLINO, elettivamente domiciliato in
ROMA, P.ZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio
dell’avvocato ALESSI GAETANO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CORDOLA MICHELE

– controricorrente nonchè contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA , SERINI STEFANO,
BANDERA WALTER, BANDERA CATTOI IRIDE, BONOMI SIMONE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 2391/2009 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/09/2009, R.G.N.
2181/C/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato ANDREA ROSSI;
udito l’Avvocato GAETANO ALESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

giusta procura speciale in calce;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.1a Corte di Appello di Milano, con sentenza depositata il 17
settembre 2009, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto
dall’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro-breviter
INAIL, sul rilievo che detto ente aveva proposto un atto di

2006, essendo tale atto di gravame privo dello avvertimento di
cui allo art.163 comma terzo n.7 del codice di procedura civile,
con lo effetto che la costituzione in giudizio del convenuto,
non era idonea a sanare la nullità della vocativo in ius, e
rendeva inammissibile il gravame stesso. LA corte nello
stabilire la pronuncia di inammissibilità si riferiva a due
arresti giurisprudenziali di questa CORTE, in data 2004 ai nn
3089 e 13652, poi superati da SU compositive di un contrasto.
2.Contro la decisione ha proposto ricorso l’INAIL

deducendo

unico motivo di ricorso, seguito da memoria;ha resistito l’UCI
con controricorso depositato peraltro tardivamente.
L’Uci depositava istanza di remissione in termini, allegando
certificazioni della cancelleria di questa CORTE da cui emergeva
un impedimento al tempestivo deposito, per non risultare il
previo deposito o iscrizione del ricorso.
Nella udienza del 9 gennaio 2014 il procuratore generale, di
intesa con le parti processualmente costituite, convenivano nel
ritenere ammissibile e documentata la istanza di remissione e
che il tenore del controricorso era noto al ricorrente che era
in grado di dare replica in sede di discussione. VERBALIZZATE

3

appello avverso la sentenza del tribunale di Milano n.572 del

tali richieste, la CORTE dichiarava aperto il dibattimento e il
relatore effettuava la relazione e le difese ed il procuratore
generali concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il ricorso INAIL merita accoglimento.

soggetto la regime dei quesiti, si deduce error in procedendo in
punto di inammissibilità dello appello, in quanto privo dello
avvertimento di cui allo art.163 comma terzo n.7 del codice di
rito, non consentendo la costituzione dell’appellato un effetto
sanante della vocativo in ius con efficacia ex tunc. Ma tale
statuizione risulta contraria ai dicta delle SEZIONI unite
civile del 18 aprile 209 n.9407 preceduta da conformi delle
sezioni semplici tra cui significativa quella del 18 ottobre
2012 n.1719, secondo cui nella fattispecie simile a quella in
esame, la costituzione della parte convenuta ha sanato la
nullità del primitivo atto di appello, valendo comunque ad
escludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado.
Poiché questa sezione semplice intende mantenere fermi i
principi di diritto enunciati nella sentenza compositrice delle
sezione unite, anche alla luce di principi del giusto processo,
per rimuovere ostacoli formali al più rapido svolgimento del
processo nel contraddittorio tra le parti, il ricorso deve
essere accolto, con cassazione con rinvio alla Corte di appello
di MILANO, in diversa composizione, la quale provvederà

4

NELL’unico motivo di ricorso, che ratione temporis non è

all’esame dello appello proposto della Inail, nel rispetto del
contraddittorio tra le parti originariamente costituite o citate
in appello. La CORTE provvederà anche in ordine alle spese di
questo grado del giudizio di cassazione.
P.q.M.

CORTE DI APPELLO di MILANO, anche in ordine alla liquidazione
delle spese di questo giudizio di cassazione.
ROMA 9 GENNAIO 2014.
Il PRESIDENTE
G.B.PETTI i
bkknit, I \
1 k—

IL RELAT E

RUSSO L.A.

ACCOGLIE IL RICORSO, cassa la sentenza appellata con rinvio alla

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