Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4279 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2626-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della

SOCIETA’ di CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE

DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrente –

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA

FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FIECCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRO PISEDDU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 345/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 10/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza pubblicata in data 10/11/2016, ha rigettato l’appello proposto dall’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di cartolarizzazione dei crediti Inps (SCCI), contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da B.A. contro l’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti per il primo e secondo trimestre del 2013, quale socia unica della Moderari S.r.l.;

a fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto che l’Istituto non avesse fornito la prova dello svolgimento, da parte della B., di un’attività di lavoro commerciale con continuità e prevalenza per la società, essendosi l’ente limitato ad assumere l’esistenza di una presunzione di attività lavorativa per il sol fatto che ella era l’unica socia della S.r.l. e che l’attività di lavoro a tempo pieno come dipendente della società Operari S.r.l. era in realtà simulata, in quanto l’amministratore unico di questa società era il coniuge, e ciò induceva ad escludere ragionevolmente esistenza della subordinazione;

avverso la sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, i quali ha resistito con controricorso la B.;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

i motivi di ricorso sono due:

violazione e falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come modificato dalla L. n. 662 del 1966, art. 1, comma 203, della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2, nonchè degli artt. 2462,2468,2475,2476 e 2697 c.c., in tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, e del L. n. 89 del 1988, art. 49, comma 1, lett. D);

con entrambi i motivi l’Inps si duole della mancata valutazione da parte della Corte territoriale di alcune circostanze di fatto acquisite al processo e pacifiche tra le partii- ossia: a) la qualità della B. di socia unica della S.r.l.; B) l’oggetto sociale della S.r.l.: prestazione di servizi di consulenza alle imprese in materia di corporate, governance, risk management, internal audit, sistemi di controllo; c) posizione attiva della società – dalle quali avrebbe dovuto dedurre l’esercizio di attività commerciale da parte della socia unica, con carattere di prevalenza; entrambi i motivi, che si affrontano congiuntamente, sono inammissibili;

il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 13/10/2017, n. 24.155; Cass. 11/01/2016, n. 195);

si aggiunge che, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, il vizio in esame deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 26/06/2013, n. 16038; Cass. 12/01/2016, n. 287; Cass., 8 marzo 2007, n. 5353; Cass., 15 febbraio 2003, n. 2312).

nel ricorso in esame il ricorrente, pur denunciando la violazione di norme di legge, non indica quale delle affermazioni della corte territoriale sarebbe in contrasto con le norme indicate: al centro della censura vi è infatti l’erronea valutazione da parte dei giudici del merito degli elementi probatori acquisiti e posti a base del giudizio (qualità di socia unica della B., oggetto sociale, natura simulata dell’attività lavorativa subordinata svolta dalla socia in favore di altra società), i quali ove correttamente valutati avrebbero dovuto condurre ad affermare la natura commerciale dell’impresa, e/o la qualità di lavoratrice autonoma della B.: questa semplice constatazione – non ponendosi un problema di travisamento della prova (sui cui v. Cass. 05/11/2018, n. 28174) ma solo di sua inadeguatezza – conferma che in realtà si è fuori dal perimetro segnato dal motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè in realtà, attraverso l’apparente deduzione delle violazioni di legge, il ricorrente propone una lettura alternativa delle risultanze di causa, mirando ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/04/2017, n. 8758; Cass. 13/07/2018, n. 18721);

e anche a voler riqualificare le censure come ricomprese nel motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, esse sarebbero egualmente inammissibili, ex art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, avendo nella specie la Corte territoriale rigettato l’impugnazione per le stesse ragioni di fatto poste a base della sentenza del tribunale, ovvero per il difetto di prova dello svolgimento da parte della B. di un’attività di lavoro abituale e prevalente in favore della società, senza che il ricorrente abbia allegato e provato che il rigetto dell’impugnazione è avvenuto per ragioni diverse da quelle poste a base della sentenza del tribunale (Cass. 22/12/2016, n. 26774);

le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1200 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e agli altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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