Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4279 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 18/02/2021), n.4279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE XXX

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10875-2020 proposto da:

O.O.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO PICCIOTTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 3827/2019 del TRIBUNALE di MESSINA,

depositato il 19/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

O.O.B., nigeriano, ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Messina che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – il primo motivo – col quale sono dedotti errori di diritto (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2,artt. 10 e 11 Cost., del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35-bis e 13, e violazione dell’art. 101 c.p.c.) e omissioni motivazionali a proposito del diniego dello status di rifugiato come conseguenza della non credibilità del racconto del richiedente, incentrato sulla condizione di soggetto omosessuale – è inammissibile sotto ogni profilo; il tribunale ha dato luogo all’audizione del richiedente;

la doglianza che fa leva sul non essere stata indicata nel verbale la lingua di audizione è priva di rilevanza, dal momento che l’audizione si è tenuta in presenza di un interprete in lingua nota al sottoposto, come chiaramente emerge dall’essere state fornite articolate dichiarazioni in risposta alle domande;

il rilievo per cui il verbale non avrebbe dato atto della rilettura è inconsistente, poichè non è specificato neppure in questa sede quale sarebbe la parte delle dichiarazioni riportata in modo difforme all’effettivo contenuto;

la violazione del contraddittorio è dedotta in modo generico, poichè il tribunale ha maturato il convincimento di non credibilità della versione resa a proposito dell’orientamento sessuale, in tal modo uniformandosi proprio al dettato normativo che impone che la domanda di protezione sia valutata innanzi tutto nel presupposto di credibilità soggettiva del suo autore (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3);

la decisione di non richiedere ulteriori chiarimenti implica valutazioni discrezionali del giudice del merito e non è sindacabile in cassazione;

II. – il secondo motivo – col quale è dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 35-bis e 8 e l’omessa motivazione su fatti decisivi – è inammissibile, avendo il tribunale ritenuto non credibile la versione del richiedente in ordine alla ragione di espatrio, asseritamente correlata alla condizione di omosessualità; ciò integra una valutazione in fatto, la quale è insindacabile in cassazione poichè correttamente motivata;

III. – il terzo motivo – con cui è dedotta la violazione degli artt. 5 t.u. imm., D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 13 e 8 – è inammissibile poichè del tutto generico;

IV. – l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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