Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4279 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.17/02/2017),  n. 4279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4752-2011 proposto da:

T.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TORRE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO D’ANGELO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 11/02/2010 R.G.N. 79/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. CALAFIORE DANIELA;

udito l’Avvocato D’ANGELO FRANCESCO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale Avvocato PULLI

CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 31 maggio 2005, a seguito di ricorso amministrativo, l’Inps riconobbe ad T.A. il diritto all’assegno sociale dalla stessa richiesto il 18 marzo 2001. L’Istituto accertò che l’importo degli arretrati era pari ad Euro 12.058,77 ma trattenne la somma in compensazione di un debito della T. di Euro 14.312,00, derivante dalla percezione dei ratei dell’assegno di invalidità civile dal mese di aprile 1995 all’ottobre del 2000 nonostante che il beneficio fosse stato revocato.

T.A. fece ricorso al Tribunale del lavoro di Salerno per fare accertare l’illegittimità della condotta dell’INPS e la condanna dell’Istituto al pagamento dei ratei di assegno sociale maturati e già quantificati. Il Tribunale rigettò la domanda.

Proposto appello, la Corte d’Appello di Salerno confermò la sentenza rilevando che, anche a seguito dell’acquisizione d’ufficio di documentazione, era stato accertato che l’assegno di invalidità civile, di cui fruiva la parte sin dal maggio del 1971, era stato revocato a partire dal 28 marzo 1995, con provvedimento del Prefetto di Salerno del 19.10.1999. In particolare, su domanda dell’assistita, la competente Commissione medica aveva accertato nel marzo 1995 che la soglia di invalidità era ridotta al 50%. Nel marzo 1998, poi, l’assistita, sottoposta a visita medica di verifica della permanenza dello stato invalidante, era stata valutata invalida nella misura del 70%, insufficiente ad integrare il requisito sanitario nel vigore delle tabelle ministeriali introdotte con D.M. 5 febbraio 1992.

Avverso tale sentenza T.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi ed illustrato da memoria. Resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, intitolato alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 e 1242 c.c. ed a vizio di motivazione, T.A. lamenta l’erroneità della sentenza impugnata poichè, contrariamente a quanto da tali articoli disposto, il giudizio di merito non aveva appurato la certezza, la liquidità e l’esigibilità dei debiti reciprocamente invocati e, dunque, non poteva dirsi estinta l’obbligazione di corrispondere gli arretrati maturati. Neppure poteva farsi ricorso alla fattispecie di cui alla compensazione giudiziale (art. 1243 c.c., comma 2) poichè il giudice di merito non aveva proceduto ad alcuna quantificazione.

2. Il motivo è infondato. La compensazione è un modo di estinzione delle obbligazioni che si verifica, quando vi siano debiti e crediti contrapposti (art. 1241 c.c.), in maniera automatica o giudiziale (art. 1243), qualunque sia il titolo dell’uno o dell’altro debito (art. 1246). Essa non può essere rilevata di ufficio (art. 1242), e quindi opera solo su eccezione di parte. La compensazione non è ammessa nei casi elencati dall’art. 1246 c.c., tra cui quello di credito dichiarato impignorabile, fattispecie che interessa i crediti dei lavoratori ed è stato per tale ragione oggetto di particolare interesse ed esame da parte della giurisprudenza. Secondo un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione in senso tecnico (o propria) postula l’autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorchè essi traggano origine da un unico rapporto. In quest’ultimo caso (con la compensazione c.d. impropria) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d’ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni (ex plurimis: Cass. 8 agosto 2007, n. 17390; Cass. 2 marzo 2009, n. 5024; Cass. 17 aprile 2004, n. 7337; Cass. 27 novembre 2002, n. 16561; Cass. 24 luglio 2007, n. 16349; Cass. 1 marzo 2011 n. 7063).

3. Nel caso di specie devono ritenersi non rilevanti le questioni sollevate nel motivo in esame in quanto le stesse attengono ai meccanismi di operatività, all’interno del processo, della compensazione legale o giudiziale di crediti contrapposti. Nella presente fattispecie, invero, la questione della compensazione non è stata rilevata nè d’ufficio nè mediante eccezione di parte. Oggetto principale del giudizio introdotto da T.A. dinanzi al Tribunale di Salerno fu proprio l’accertamento della illegittimità dell’operato dell’INPS denunciato come inadempimento consistente nel non aver corrisposto gli arretrati dell’assegno sociale. Ciò perchè l’importo degli stessi, ad avviso dell’INPS, andava compensato con l’importo percepito dalla T. a titolo di ratei dell’assegno di invalidità civile, già revocato a seguito di revisione, nel periodo compreso tra aprile 1995 ed ottobre 2000.

4. E’, quindi, evidente che l’importo del credito vantato dall’Inps fu indicato dal medesimo Istituto, nei valore monetario, sin dalla fase amministrativa e la effettiva sussistenza di tale credito opposto in compensazione durante l’iter amministrativo ha formato, correttamente, oggetto principale di accertamento da parte della Corte di merito in quanto corrispondente con quanto domandato dalla ricorrente in primo grado e, poi, devoluto al successivo grado d’appello.

5. Con il secondo motivo, T.A. lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al D.Lgs. 25 novembre 1988, n. 509, art. 9, e carenza di motivazione. In particolare, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello di Salerno abbia ignorato la circostanza che l’assegno di invalidità civile era stato riconosciuto in data anteriore all’entrata in vigore delle tabelle introdotte dal D.M. 5 febbraio 1992, n. 509, art. 9, per cui la percentuale di riduzione della capacità lavorativa necessaria per l’attribuzione del beneficio doveva ritenersi pari al 67% e non al 74%. Per tale ragione, dunque, la Commissione medica di verifica non avrebbe dovuto verificare ex novo la sussistenza del requisito sanitario ma solo che permanesse il requisito richiesto dalla normativa vigente al momento dell’originario riconoscimento, avvenuto nel 1989.

6. Il motivo è infondato. Questa Corte (Cass., 8 marzo 2016, n. 12589; Cass., 24 febbraio 2015, n. 3688; Cass., 20 febbraio 2009, n. 4254; Cass., 12 gennaio 2009, n. 392; Cass., 16 febbraio 2006, n. 3404; Cass. 19 novembre 2003, n. 17551) ha affermato che, in tema di assegno mensile di invalidità civile previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13, la revoca per il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni di esistenza comporta l’estinzione del diritto medesimo; di conseguenza, per il ripristino dell’assegno, per il quale occorre una nuova domanda amministrativa e l’instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo, le condizioni di esistenza del diritto vanno verificate con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso (anche se identico nel contenuto) da quello estinto per revoca. In particolare, questa Corte ha rilevato che il D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 9, comma 2, è diretto a regolare solo situazioni transitorie e tiene ferma la minore percentuale di invalidità prevista dalla legislazione precedente, oltre che per gli invalidi che avevano già ottenuto l’assegno, anche per gli invalidi che avevano in corso il procedimento e che avevano già ottenuto il riconoscimento del requisito sanitario al momento dell’entrata in vigore del decreto ministeriale. Diversa è, invece, la fattispecie in cui si controverte del diritto della parte di ottenere il ripristino dell’assegno revocato dall’ente previdenziale in epoca successiva all’entrata in vigore della tabella delle invalidità, approvata con decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, ai sensi del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2.

7. Nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata senza che vi siano contestazioni sul punto, la revoca fu disposta con provvedimento del Prefetto di Salerno del 19.10.1999 con effetto dal 28.3.1995. Ciò in quanto la Commissione medica presso l’USL (OMISSIS) di Cava dei Tirreni aveva accertato – su richiesta della stessa T., con verbale vistato dalla Commissione periferica il 18.5.1995 – che il grado di invalidità era pari al 50% e quindi inferiore al 74% previsto dal D.M. 5 febbraio 1992, richiamato dal D.Lgs n. 509 del 1988, art. 2. Conseguentemente, il successivo accertamento sanitario posto in essere dalla Commissione medica di verifica in data 18 marzo 1998, nelle more della adozione del decreto prefettizio di revoca della prestazione, e che accertò la riduzione della capacità lavorativa nella misura del 70%, risulta intervenuto in momento ormai successivo all’estinzione del diritto alla erogazione della prestazione per il venir meno dell’originario requisito sanitario.

8. Erroneamente la parte assume che deve esserle applicata la soglia più bassa (due terzi) prevista dalla L. n. 118 del 1971, art. 13, vigente all’epoca della prima domanda. Infatti, la revoca dell’assegno di invalidità civile, per il sopravvenuto venir meno di una delle condizioni di esistenza del diritto, comporta l’estinzione del diritto medesimo; di conseguenza per il ripristino dell’assegno, le condizioni di esistenza del diritto vanno verificate con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda.

9. Con il terzo motivo di ricorso viene prospettata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e carenza di motivazione. La motivazione adottata dalla Corte d’appello di Salerno sarebbe erroneamente incentrata sulla efficacia del verbale della U.S.L. di Cava dei Tirreni in quanto regolarmente vistato il 28 marzo 1995 e giammai impugnato. Sostiene la ricorrente che tale verbale non era mai stato prodotto dalla difesa dell’INPS e l’acquisizione in giudizio era avvenuta solo ad opera della medesima parte, resasi parte diligente. Peraltro, senza adeguata motivazione, la Corte d’appello non aveva attribuito rilevanza alcuna al successivo verbale della Commissione di verifica del marzo 1998 che aveva formato oggetto dell’ordinanza della Corte del 28.10.2009.

10. Il motivo, al pari dei precedenti, è infondato. In primo luogo va riaffermato che il principio generale di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., deve essere contemperato con il principio di acquisizione, desumibile da alcune disposizioni del codice di rito (quale ad esempio l’art. 245 c.p.c., comma 2) ed avente fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, in base al quale le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, concorrono tutte alla formazione del convincimento del giudice. Ne deriva che la soccombenza dell’attore o della parte sulla quale grava uno specifico onere probatorio consegue alla inottemperanza dell’onere probatorio a suo carico soltanto nell’ipotesi in cui le risultanze istruttorie, comunque acquisite al processo, non siano sufficienti per provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto che si intende far valere in giudizio. (Cass. 9 giugno 2008, n. 15162; Cass. 26 maggio 2009, n. 12131; Cass. ordinanza del 14/09/2012 n. 15480; Cass. 25/09/2013 n. 21909).

11. Dunque, nessun rilievo assume la circostanza che la produzione del verbale della Commissione presso la U.S.L. del 28 marzo 1995, vistato dalla Commissione periferica il successivo 18 maggio 1995, sia avvenuta ad opera della stessa ricorrente e non dell’INPS, posto che il documento risulta comunque ritualmente acquisito all’interno del materiale probatorio.

12. Nessun vizio di motivazione, inoltre, può riscontrarsi nella sentenza impugnata in ordine alla valutazione della documentazione acquisita. Correttamente la Corte d’appello ha ricostruito le circostanze storiche che condussero all’emanazione del provvedimento prefettizio di revoca dell’assegno di invalidità civile del 19 ottobre 1999 nei termini riportati al punto 7, di questa sentenza. Non assume rilievo, poi, la circostanza che il verbale del 28 marzo 1995, relativo all’accertamento del venir meno del requisito sanitario, non fu notificato alla parte interessata, in applicazione dei principi espressi da questa Corte in diverse sentenze, (Cass. 14212/2001; 16260/2003; 26096/2010) e che possono sintetizzarsi come segue:

– in materia di revoca delle prestazioni assistenziali in caso di accertata insussistenza dello stato invalidante prescritto dalla legge, avuto riguardo al caso di specie, si sono succedute nel corso del tempo le seguenti disposizioni: della L. n. 29 del 1977, art. 3 ter, comma 9 del D.L. n. 173 del 1988 convertito nella L. n. 291 del 1988, art. 11, comma 4 della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5 comma 5 del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, del D.I. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 52, comma 3 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 38 comma 6, della L. 23 dicembre 1998, n. 448;

– mentre la L. n. 291 del 1988 escludeva la ripetizione delle somme corrisposte prima del provvedimento di revoca, la L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, ha prescritto che “nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell’accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell’ultimo anno precedente la data stessa”;

– questa disciplina si accavallò per un certo periodo con quella del D.P.R. n. 698 del 1994 (emesso in forza della L. n. 537 del 1993, la quale prevedeva all’art. 11 l’emanazione di un regolamento che riordinasse i procedimenti in materia di invalidità civile, ma la delega al regolamento non riguardava invece la materia relativa alla revoca dei benefici, la quale era integralmente disciplinato dal riportato della L. n. 537, art. 11, comma 4) il quale all’art. 5, comma 5 prevede che “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si da luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell’accertata insussistenza dei requisiti prescritti”. La citata L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4, fu espressamente abrogato dal introdotto dalla L. n. 425 del 1996, art. 4, comma 3 nonies, di conversione del D.I. n. 323 del 1996. La L. n. 425 del 1996, art. 4, comma 3 bis, dispone che “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1^ provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica “. E’ ulteriormente seguito la L. n. 449 del 1997, art. 52, comma 3, con cui si prevede che “Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica il D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, art. 5, comma 5”. E’ intervenuto da ultima L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, il quale prescrive che “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del Tesoro dispone l’immediata sospensione dell’erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.

13. Da quanto sin qui esposto, deve concludersi che nella specie – poichè la richiesta di restituzione riguarda i ratei indebitamente percepiti dal primo aprile 1995 al 31 ottobre 2000 – la fattispecie rientra nelle diverse disposizioni sopra ricordate via via succedutesi nel tempo con riguardo alle epoche in cui sono stati eseguiti i pagamenti delle somme non dovute (cfr. nello stesso senso in tema di indebito su prestazioni previdenziali Sez. Un. n. 1315 del 1995). Tutte le predette disposizioni sono chiare nel prescrivere che la revoca “produce effetti dalla data dell’accertata insussistenza dei requisiti prescritti”, che non può che coincidere con la data della visita medica e non già dal momento della comunicazione, come pretende la ricorrente, giacchè la norma non prescrive che il provvedimento di revoca debba essere comunicato, attenendo la comunicazione al provvedimento di sospensione dei pagamenti. Infatti la disposizione prevede l’obbligo di immediata sospensione, da notificare all’interessato nei trenta giorni, ciò al fine di evitare la possibilità stessa di formazione dell’indebito. Ma ove la sospensione e la relativa comunicazione non vengano effettuate e quindi si sia formato l’indebito, nulla autorizza a ritenere che la revoca operi in data successiva a quella della visita, non può in particolare decorrere dalla data di comunicazione della revoca perchè non prevista; pertanto alla stregua di questa disposizione devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. Peraltro nessuna norma, nè anteriore nè posteriore a quella applicabile “ratione temporis” ha mai previsto che la revoca operi da un momento successivo all’accertamento sanitario, e d’altra parte anche la disposizione intervenuta da ultimo di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8, nel reintrodurre l’obbligo della immediata sospensione dei pagamenti, prescrive la revoca “a decorrere dalla data della visita di verifica”.

14. Il ricorso va, dunque, rigettato. Nulla per le spese del giudizio di legittimità perchè risulta resa la prescritta dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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