Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4278 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4278 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

Rep.

SENTENZA
Ud. 09/01/2014

sul ricorso 23243-2010 proposto da:
PU

AXA ASSICURAZIONI SPA 00902170018 in persona del suo
legale rappresentante pro tempore Sig. MAURIZIO
RAIN0′, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell’avvocato
0

INCANNO’

2014
33

GIUSEPPE,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato IOVINO MASSIMILIANO giusta delega in
calce;
– ricorrente contro

MILANDRI GIOVANNI MLNGNN62B23D704N;

1

Data pubblicazione: 24/02/2014

- intimato –

Nonché da:
MILANDRI GIOVANNI MLNGNN62B23D704N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO, 29, presso lo
studio dell’avvocato MORRONE PIETRO, rappresentato e

procura speciale in calce;
– ricorrente incidentale contro

AXA ASSICURAZIONI SPA 00902170018;
– intimata-

avverso la sentenza n. 846/2009 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 02/07/2009, R.G.N.
1219/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE INCANNO’ per delega;
udito l’Avvocato Morrone senza delega scritta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per la
riunione dei ricorsi, accoglimento del 2 ° motivo del
ricorso incidentale, assorbito il resto; assorbito
anche il ricorso principale;

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difeso dall’avvocato CACCIAGUERRA MAURO giusta

Svolgimento del processo.

1.La Corte di appello di BOLOGNA, con sentenza depositata il 2
luglio 2009, nel contraddittorio tra Axa assicurazioni spa,
appellante, e Milandri Giovanni, appellato ed appellante
incidentale, in parziale accoglimento dello appello ed in

depositata il 6 marzo 2003, dichiarava Milandri Giovanni ed
ORFEI EMANUELA

corresponsabili dell’incidente stradale occorso

il 26 aprile 1996 sulla strada Bidentina, nella rispettiva
misura del 70 e del 30 per cento;

condannava per lo effetto i

convenuti in solido a corrispondere a Milandri GIOVANNI

la

somma di euro 18.424,77 oltre rivalutazione etc detratto lo
acconto di euro 20.658,28 anche esso rivalutato come sopra.
CONFERMAVA NEL RESTO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FORLI’.
Dichiara le spese processuali del doppio grado parzialmente
compensate tra le pari, come specificato nel dispositivo.
2.CONTRO la decisione ricorre la AXA, già Allsecures al tempo
dello incidente, assicuratrice della fiat tempra condotta da
ORFEI EMANUELA e di proprietà Berti Carlo, deducendo un unico
motivo di ricorso, illustrato da memoria, cui resiste il solo
Milandri Giovanni con controricorso e ricorso incidentale
affidato a quattro motivi.
I RICORSI sono stati previamente riuniti per ragioni di
connessione, in sede di discussione il Procuratore Generale ha
rilevato che la sentenza impugnata appare nulla in quanto emessa
in carenza dei litisconsorti necessari ORFEI EMANUELA E BERTI

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›/(

parziale riforma della sentenza del tribunale di Forlì,

CARLO, rispettivamente conducente e proprietario della vettura
che investì il Milandri in occasione del sinistro di cui è
causa, pertanto concludeva per lo accoglimento del secondo
motivo del ricorso incidentale, restando assorbito anche il
ricorso incidentale, con conseguente cassazione con rinvio alla

le spese del giudizio di cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

3.La CORTE ritiene di dover condividere le conclusioni del
PROCURATORE GENERALE rilevando di ufficio la lesione della
integrità del contraddittorio, con lo effetto della cassazione
con rinvio.
PER completezza espositiva si darà una breve sintesi del
ricorso principale e quindi dei motivi del ricorso incidentale
ed a seguire la argomentazione in diritto della cassazione con
rinvio.
3.1. SINTESI DEL RICORSO PRINCIPALE DI AXA già ALLSECURES.
Deduce l’assicuratore con unico motivo la violazione e falsa
applicazione degli artt. 112 e 227 c.p.c. in relazione allo art.
360 n.4 c.p.c.
Il quesito è formulato a ff.12 del ricorso, in forma sintetica
ma connessa al momento di sintesi. SOSTIENE la AXA che avendo
corrisposto a Milandri GIOVANNI somme in esubero nel corso del
giudizio di primo grado e successivamente, la Corte di appello
aveva l’obbligo di pronunciarsi sulla specifica domanda di

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4

Corte di appello di BOLOGNA in diversa composizione, anche per

restituzione di tali somme, e la omessa pronuncia costituisce un
error in procedendo.
3.2.SINTESI DEL RICORSO INCIDENTALE di MELANDRI GIOVANNI.
Nel PRMO MOTIVO si deduce error in procedendo per la violazione
degli artt. 112 e 227 c.p.c. ed il vizio della motivazione.
la Corte se in caso di

proposizione di appello incidentale, ove si richieda tra l’altro
la revisione in aumento dello importo risarcitorio liquidato dal
giudice di prime cure, la omessa pronuncia sulla detta domanda e
la assenza di alcuna motivazione al riguardo costituisca o meno
un error un procedendo cassabile al sensi del nn 4 e 5 dello
art.360 primo comma del codice di procedura civile.”
Nel SECONDO MOTIVO si deduce error in procedendo per violazione
dello art.102 c.p.c. essendo la sentenza impugnata emessa in
carenza del litisconsorti necessari Orfei Emanuela e Berti
Carlo, rispettivamente conducente e proprietario della vettura
che investì il MELANDRI procurandogli lesioni personali e danni
materiali.

I detti litisconsorti necessari,

pur rimasti

contumaci nel giudizio di primo grado non hanno partecipato al
giudizio di appello in quanto la AXA ha omesso di notificare
loro l’atto di appello. MALGRADO ciò la sentenza di appello
condanna in solido gli stessi e la AXA AL PAGAMENTO dei danni.
Il quesito a ff 16 è in termini.
NEL TERZO MOTIVO si deduce cumulativamente error in iudicando,
in procedendo e vizio della motivazione, formulandosi a ff 20 il
seguente quesito:

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Il quesito a ff 15 recita:”dica

”dica la Corte se il rapporto della Polstrada in atti
costituisca o meno atto pubblico ex art.2699 c.c. e se la omessa
valutazione dei fatti e degli accertamenti compiuta dagli agenti
secondo il tenore letterale del rapporto stesso costituisca o
meno violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c., nonché se il

interrogatorio formale deferito alla parte e da questa non reso
senza giustificazione costituiscano o meno errori in procedendo
ed in giudicando cassabili al sensi del nn 4 e 5 del comma primo
dello art.360 c.p.civile.”
Nel

QUARTO

MOTIVO

si

deduce

la

inammissibilità

ed

improcedibilità del ricorso avversario in violazione del
disposto di cui all’art.102 c.p.c. essendo stata omessa la
notifica nei confronti dei litisconsorti necessari Orfei
Emanuela e Berti Carlo, vizio rilevabile ai sensi degli artt.
156 e 360 n.4 del codice di rito.
QUESITO in termini a ff.21.
4. ARGOMENTAZIONE IN DIRITTO.
Ritiene questa CORTE preliminare lo esame del secondo motivo del
ricorso incidentale del MELANDRI che pone questione preliminare
peraltro rilevabile di ufficio afferendo al litisconsorzio
processuale e sostanziale tra litisconsorti, in relazione ad un
appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di Forlì, svoltasi nel
contraddittorio di tutte le parti, incluse le parti contumaci,
ma responsabili civili verso il MELANDRI in solidarietà con la
Axa.

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non aver ritenuto come ammessi i datti dedotti nello

SUL punto la CORTE RITIENE di poter condividere i principi di
diritto enunciati dalle sentenze 15 maggio 2009 n.11315 e 16
aprile 2008 n.11315, secondo cui la sentenza di appello deve
essere cassata con rinvio alla CORTE di appello di BOLOGNA in
diversa cassazione, ove andrà preliminarmente integrato il

restando assorbito ogni altro motivo del ricorso incidentale e
lo stesso ricorso principale.
I principi di diritto che la Corte di appello dovrà osservare
sono pertanto i seguenti:
1.1a omessa notifica della impugnazione ad un litisconsorte
necessario non si riflette della ammissibilità o tempestività
del gravame che conserva così l’effetto di impedire il passaggio
in giudicato della sentenza impugnata, ma determina lo obbligo
della integrazione del contraddittorio iussu iudicis, ai sensi
dell’art.331 c.p.c. con la conseguenza che soltanto a
contraddittorio integro, il devolutum in appello potrà essere
esaminato e deciso, con il riesame del merito, il riparto delle
colpe e la eventuale riconsiderazione della gravità delle
lesioni subite e del diritto dell’assicuratore a somme erogate
in eccedenza.
LA SENTENZA DI APPELLO è annullata ovvero cassata con rinvio
essendo necessaria la ripresa della fase di appello nel rispetto
del contraddittorio e della unitarietà della decisione tra tutte
le parti sostanziali interessate al decisum.

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contraddittorio tra tutte le parti originariamente in lite,

La CORTE dovrà attenersi ai principi richiamati e provvederà
anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.q.M

La CORTE riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del
ricorso incidentale, assorbiti gli altri ed assorbito il ricorso

BOLOGNA in diversa composizione anche per le spese del giudizio
di cassazione.
ROMA 9 GENNAIO 2014.

principale, cassa in relazione e rinvia alla Corte di appello di

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