Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4278 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4278 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 14759-2015 proposto da:

vxrruCCI

ANIFILO, Attivamente domiciliato in ROMA,

V.TIZEBBIA 3, presso lo studio dell’avvocato \NTONII’ATA
(1ASSILSE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO
PANICO:

fíCOrrClIte

contro
IN11NFIA’

S.R.L.

07957500633, in persona del legate

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROM, VIA
DELLE QuATTRo FoNTANv Io, presso lo studio dell’avvocato
LUCIO rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA
SACCONE;

– controrkorrente –

Data pubblicazione: 22/02/2018

per la cassazione della ohlinanza n. 838/2015 depositata il 30/03/2015
della Corte di Appello di Napoli e della sentenza n. 11226/2014
depositata il 30/07/2014 del Tribunale di Napoli;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Ric. 2015 n. 14759 sez. M2 – ud. 23-06-2017
-2-

IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che:
Vattucci Aniello convenne in giudizio la Infinity s.r.I.,

chiedendo la reintegra nel possesso di un locale discoteca dal
quale assumeva essere stato spogliato ed il risarcimento dei

la convenute, resistette alla domanda, e chiese, in via

riconvenzionale, la condanna dell’attore al risarcimento dei
danni, a titolo di indebito arricchimento, per lavori di
manutenzione effettuati nel locale;

il Tribunale di Napoli rigettò la domanda principale e, in

accoglimento di quella riconvenzionale, condannò il Vattucci al
pagamento dell’importo complessivo di euro 455.936,00;
– sul gravame proposto da Vattucci Aniello, la Corte di Appello
di dichiarò inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., il
gravame;
– per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Vattucci
sulla base di due motivi;
– resiste con controricorso la Infinity s.r.I.;

attivato il procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c.,

come modificato, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall’art. 1bis, comma 1, lett.

e), D.L. 31 agosto 2016, n. 168,

convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197,
sulla base di proposta di rigetto, entrambe le parti hanno
depositato memoria.
Considerato che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e
la falsa applicazione degli artt. 348 bis e 115 c.p.c., nonché la
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non aver la
Corte di Appello considerato che la società resistente, all’epoca
3

danni subìti per l’illegittima occupazione;

dell’asserita stipula del contratto di locazione, ancora non era
stata costituita, che le deposizioni rese dai due testimoni di
controparte erano contraddittorie e, dunque, non attendibili e
che non risultava agli atti alcun titolo giustificante
l’occupazione del locale da parte della Infinity s.r.I.) è

quanto:
1) il richiamo operato nella rubrica all’asserita violazione
dell’art. 348 bis c.p.c. non è seguito, nello sviluppo del
motivo, da alcuna specifica censura sul punto;
2) la violazione dell’art. 115 c.p.c. è apprezzabile, in sede
di ricorso per Cassazione, nei limiti del vizio di
motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e
non anche in termini di violazione di legge, dovendo
emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non
già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede
di legittimità (Cassazione civile, sez. III, 22/09/2011, n.
192549);
3) nella specie, deve escludersi tanto la “mancanza
assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e
grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il
“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e la
“motivazione

perplessa

ed

obiettivamente

incomprensibile”, figure – queste – che circoscrivono
l’ambito in cui è consentito – il sindacato di legittimità
dopo la riforma dell’art. 360 primo comma n. 5 cod.
proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n.
83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (Sez. U,
Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), mentre
non risulta dedotto il vizio di cui al nuovo testo dell’art.
360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. (relativo
4

inammissibile e, comunque, manifestamente infondato, in

all’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito
oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere
decisivo), non avendo parte ricorrente indicato – come

omesso, il “dato” (testuale o extratestuale) da cui esso
risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia
stato oggetto di discussione processuale tra le parti
nonché la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso
esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il
vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il
fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque
preso in considerazione dal giudice, ancorché la
sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014,
Rv. 629831);
4) in ogni caso, trova applicazione il quarto comma dell’art.
348

ter

c.p.c.,

a

mente del quale,

quando

l’inammissibilità dell’appello è fondata sulle stesse
ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della
decisione impugnata, il ricorso per cassazione non può
essere proposto per il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360
c.p.c.;
5) quanto alle affermazioni da lui rese neiCumbito del
procedimento cautelare (cfr. pag 4 della sentenza qui
impugnata) ed alle deposizioni dei testi Di Caprio
Salvatore e Grimaldi Rosario (cfr. pag. 5), il ricorrente
sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie non
consentita

nel

giudizio

di

legittimità,

peraltro

denunciando, quanto alle seconde (non specificate
5

era suo onere – il “fatto storico” il cui esame sia stato

almeno nei loro passaggi maggiormente significativi),
delle asserite contraddizioni (cfr. pag. 15 del ricorso)
che, per la loro genericità ed irrilevanza, non inficiano in
alcun modo quanto affermato dal tribunale (non risulta
che il Di Caprio, nella qualità di direttore dei lavori, abbia

la circostanza che, al momento degli accordi, il contratto
di locazione fosse intestato alla Pentothal s.a.s. non
esclude che i lavori di manutenzione siano stati eseguiti
successivamente; la valenza delle dichiarazioni rese, in
assenza del vincolo del giuramento, quale informatore
non può essere equiparata a quelle rese nella veste di
testimone);
6) non è contestato che Saturno e Carrozza abbiano
operato in nome e per conto della Infinity s.r.I.;
7) la circostanza che, all’epoca degli accordi, quest’ultima
società non fosse stata ancora costituita non esclude la
riferibilità alla stessa, ai sensi del secondo comma
dell’art. 2331 c.c., delle operazioni poste in essere dal
Saturno e dalla Carrozza;
8) in violazione del principio di autosufficienza, il ricorrente
ha omesso di trascrivere il passaggio logico della
comparsa di costituzione in primo grado con il quale la
Infinity s.r.l. avrebbe affermato di aver stipulato un
valido contratto di locazione, vieppiù se si considera che
il tribunale ha espressamente escluso (cfr. fine pag. 4
della sentenza) la sussistenza di un formale titolo
giustificante l’occupazione dell’immobile;
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione
e la falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., nonché la omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
6

tuttora delle pendenze economiche con la Infinity s.r.I.;

controverso e decisivo per il giudizio, per non aver la Corte di
Appello considerato che la legittimazione passiva, nell’azione di
arricchimento senza causa, spetta esclusivamente al soggetto
che abbia avuto una indebita locupletazione) è inammissibile
e, comunque, manifestamente infondato, in quanto:

sub 3) e 4);
2) per la sua estrema genericità non consente di
individuare l’esatta censura mossa

all’iter

logico-

argomentativo sotteso alla sentenza impugnata;
3) non contrasta l’analitica ricostruzione delle opere
manutentive poste in essere dalla Infinity s.r.l.
contenuta dalla pagina 7 alla pagina 9 della sentenza,
che si sono tradotte in un “risparmio di spesa” per il
Vattucci ed in un impoverimento per la società (sotto
forma di oneri economici sostenuti per l’acquisto dei
materiali e per l’impiego della mano d’opera necessaria);
4) infine, il difensore di parte ricorrente, nel sostenere con
la propria memoria che la proposta di rigetto del ricorso
formulata dal consigliere relatore violerebbe l’art. 380bis c.p.c., in quanto non accompagnata da apposita
relazione contenente la concisa esposizione delle ragioni
della proposta stessa, e nel richiedere di «essere sentito
alla già fissata adunanza del 23.06.2017», mostra di non
considerare

(così

come

difensore

il

di

parte

controricorrente, che nella propria memoria ha formulato
analoga istanza di audizione camerale) che (i) l’art. 380bis c.p.c. è stato modificato, a decorrere dal 30 ottobre
2016, dall’art. 1-bis, comma 1, lett. e), D.L. 31 agosto
2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25
ottobre 2016, n. 197; che

(ii)

in tale sua nuova

7

1) si espone agli stessi rilievi già formulati in precedenza

formulazione l’art. 380-bis c.p.c. non prevede più né la
comunicazione di una relazione né la procedura
camerale c.d. partecipata (id est con comparizione dei
difensori delle parti); e che (iii) tale modifica legislativa
si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data

suddetto decreto (30.10.2016),

nonché a quelli già

depositati alla medesima data per i quali non è stata
fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
5) Per cui nessuna audizione è dovuta o è consentibile nella
specie, in quanto l’odierna adunanza camerale è stata
fissata con decreto del 25.5.2017;
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna
della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento
delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma

1-quater

D.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il
ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il
raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento
delle spese processuali, che liquida in € 3.200,00, di cui €
200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del
15% ed accessori di legge.
Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma
dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile, addì 23.6.2017.
La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione
dell’assistente di studio dott. Andrea Penta.
8

di entrata in vigore della legge di conversione del

/

IL PRESIDENTE

Dr. ,Stefano Petitti
i

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