Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4278 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. II, 22/02/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 22/02/2011), n.4278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13400/05) proposto da:

D.F.R., D.F.S., D.F.D., D.

M.C. (ved. D.F.), gli ultimi tre in qualità di

eredi di D.F.M., rappresentati e difesi in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to CARNIELLI

Giancarlo del foro di Santa Maria Capua Vetere ed elettivamente

domiciliati presso lo studio dello stesso in Roma, via della Frezza,

n. 59 (int. B 7);

– ricorrenti –

contro

R.G., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giordano

Giovanni e Cocco Antonio del foro di Santa Maria Capua Vetere, in

virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso e del

ricorso incidentale ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv.to Biase Mezzanotte in Roma, via Torino, n. 29;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso incidentale n. 16547/05 proposto dal

controricorrente nei confronti dei ricorrenti;

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione

Civile, n. 1430/2004 depositata il 30 aprile 2004.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Carnielli Giancarlo di parte ricorrente, resistente

nel ricorso incidentale;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto

di entrambi i ricorsi, previa riunione degli stessi, con

compensazione delle spese processuali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 1992 R. G. evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, D.F.R. e premesso di avere concluso con quest’ultimo contratto di opzione, con riserva di concludere il definitivo di vendita, relativo ad una partita di animali ed una trattrice, con precisazione dei prezzi e delle modalità dell’eventuale acquisto all’esito dei controlli sanitari degli animali (mai esibiti dal convenuto i certificati sanitari richiesti) e del controllo meccanico e funzionale della trattrice, rilasciando a titolo di deposito fiduciario e per garantire la serietà dei propri intenti un assegno bancario per la somma di L. 50.000.000 (con l’intesa che il titolo, avendo funzione di garanzia, non venisse incassato), chiedeva che venisse dichiarato indebito il pagamento della predetta somma, con condanna del convenuto alla sua restituzione, maggiorata degli interessi e della svalutazione dal 27.9.1992.

Instauratosi il contraddittorio, intervenuti volontariamente nel giudizio D.F.S., D.F.D. e D.M. C. nella loro qualità di coeredi di D.F.M., nella resistenza del convenuto, che peraltro, unitamente agli intervenienti, proponeva domanda riconvenzionale volta all’accertamento della risoluzione del contratto per colpa dell’attore, con condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, previa declaratoria di legittimità dell’incameramento della somma di L. 50.000.000, all’esito dell’istruzione della causa, il Tribunale adito, su rilievo che le trattative tra le parti erano sfociate in un contratto di vendita, la cui esecuzione non aveva avuto luogo solo per il comportamento del R., dichiarava la risoluzione del contratto del 25.9.1992 per inadempimento di parte attrice e in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertava la legittimità della ritenzione della caparra, con condanna del R. al pagamento dei danni da determinarsi e liquidarsi in separata sede, oltre alla rifusione delle spese del giudizio.

In virtù di rituale appello interposto dal R. – con il quale lamentava l’erroneità della sentenza del giudice di prime cure per non avere tenuto conto che: a) le trattative tra le parti non avevano portato al perfezionamento del contratto di vendita, ma solo ad una opzione, cui era stato dato un connotato di serietà con il rilascio di un assegno di L. 50.000.000; b) le risultanze processuali evidenziavano una illiceità dell’oggetto dell’eventuale contratto di vendita per mancato controllo sui bovini, per cui l’inadempimento era da addebitare a parte convenuta per non avere rilasciato i certificati sanitari nel tempo prestabilito; c) la quantificazione dei diritti e degli onorari era stata fatta in violazione delle tariffe applicabili alla controversia de qua – la Corte di Appello di Napoli, nella resistenza degli appellati, respingeva l’appello sui motivi di merito, mentre riformava la sentenza di primo grado sul punto liquidazione delle spese processuali.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che dalle risultanze processuali emergeva evidente che tra il R. ed il D.F. era stato concluso contratto di compravendita di bovini e di trattrice e non già una semplice opzione, sussistendone tutti gli elementi, quali l’oggetto, la determinazione del corrispettivo ed il suo pagamento, frazionato con la dazione di un acconto ed il rilascio di assegni post-datati.

Infatti non vi sarebbe stato alcun motivo, se non la conclusione della vendita, per il rilascio da parte dell’acquirente delle cambiali per un ammontare complessivo di L. 125.000.000.

Aggiungeva, inoltre, che la censura relativa alla nullità del contratto per illiceità dell’oggetto, rappresentato da animali affetti da malattie infettive e contagiose, non aventi i requisiti di cui al regolamento sanitario, era stata smentita dalla documentazione sanitaria prodotta da parte convenuta, la quale escludeva la sussistenza di malattie nei capi di bestiame opportunamente controllati, con conseguente attestazione di uno stato di salute conforme alle prescrizioni del regolamento sanitario.

Di converso la Corte distrettuale riconosceva la fondatezza della contestazione dell’appellante per quanto concerneva la statuizione sulla quantificazione delle spese del giudizio di primo grado per essere state liquidate non in perfetta aderenza alle tariffe professionali e comunque con riferimento ai massimi edittali, che non si conciliavano con la modestia della controversia sia se rapportata al suo valore sia se rapportata alle questioni prospettate, che erano di agevole soluzione.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Napoli hanno proposto ricorso per cassazione i D.F. e la D.M., che risulta articolato sostanzialmente su un unico motivo, cui ha resistito il R., il quale ha anche proposto ricorso incidentale con quattro motivi di doglianza, al quale hanno replicato le parti ricorrenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti, a norma dell’art. 335 c.p.c., concernendo la stessa sentenza.

Ciò posto, ritiene questa corte che vada preliminarmente esaminato i ricorso incidentale, giacchè i quattro motivi con esso proposti attengono al merito della vicenda contrattuale e l’eventuale accoglimento potrebbe incidere anche sull’unica questione posta con il ricorso principale in punto di liquidazione delle spese processuali.

Con il primo motivo il ricorrente in via incidentale contesta la interpretazione dei giudici di appello sulla natura dell’accordo intercorso fra le parti. Più specificamente la decisione del giudice distrettuale sarebbe affetta da vizio di insufficiente motivazione sul punto relativo alla conclusione del contratto di compravendita delle bufaline in quanto il giudice penale, nel procedimento instaurato a suo carico per avere simulato lo smarrimento di assegni, lo aveva mandato assolto dalle accuse affermando che risultava del tutto pacifico che il perfezionamento del contratto era subordinato al rilascio della documentazione sanitaria; inoltre, la circostanza che i titoli di credito fossero stati tutti consegnati dall’acquirente al D.F. era stata smentita sia in primo sia in secondo grado.

Richiamando il proprio costante insegnamento – secondo il quale la ricerca e la individuazione della comune volontà dei contraenti sono operazioni che costituiscono espressione dell’attività del giudice di merito, il cui risultato, concretando un accertamento di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della inadeguatezza della motivazione e della patente violazione delle regole legali di ermeneutica – osserva la Corte che la interpretazione data dal giudice distrettuale alle disposizioni contrattuali (peraltro confermando quella del Tribunale), delle quali si assume la violazione, non è censurabile sotto alcuno degli indicati profili, perchè congruamente argomentata e conforme ai criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.. Infatti il giudice di appello ha esposto l’iter argomentativo da cui ha desunto che la volontà dei contraenti era stata manifestata con chiarezza esemplare nei senso della conclusione del contratto di vendita di bovini e di trattrice, proprio per avere l’acquirente corrisposto l’intero prezzo dei beni al momento della stipula del negozio.

La motivazione sulla interpretazione della comune volontà delle parti, conseguente alla manifestazione del reciproco consenso delle parti in ordine al programma contrattuale, appare del tutto congrua rispetto alle circostanze di fatto poste a fondamento delle stesse argomentazioni. Del contratto definitivo di vendita, che si forma allorchè vi è corrispondenza fra proposta ed accettazione, ricorrono tutti gli elementi, in particolare l’oggetto e la determinazione del relativo corrispettivo, nonchè la sua contestuale dazione, in esecuzione del negozio appena concluso.

La fattispecie in esame non ha nulla in comune con i legame strutturale che intercorre tra proposta ed accettazione nel fenomeno della formazione progressiva del contratto, in quanto nel caso di opzione gli effetti finali si producono in virtù della semplice dichiarazione unilaterale di accettazione della parte non obbligata (Cass. 14 novembre 1978 n. 5236). L’opzione, infatti, si sostanzia in una convenzione in base alla quale una delle parti si obbliga a rimanere vincolata alla propria dichiarazione, mentre l’altra ha facoltà di esercitarla o meno. Nel patto di opzione – che è un vero e proprio contratto per cui una delle parti rimane vincolata alla propria proposta contrattuale, completamente determinata nel contenuto, per un certo tempo, durante il quale l’altra ha facoltà di manifestare l’accettazione e di determinare così il perfezionamento di un ulteriore contratto, senza necessità di una nuova dichiarazione di volontà dell’autore dell’offerta – la irrevocabilità della proposta dipende da una convenzione tra le parti in tal senso (art. 1331 c.c), le cui volontà devono, quindi, essere espresse ed incontrarsi.

I giudici di merito hanno ritenuto incompatibile con la formazione progressiva del contratto la corresponsione, contestuale alla conclusione del contratto, dell’intero prezzo pattuito da parte dell’acquirente, avvenuta con la consegna dell’importo di L. 50.000.000 a titolo di acconto e di assegni post-datati, concordato fra le parti il pagamento rateizzato del corrispettivo.

Nè il concreto accertamento delle risultanze probatorie compiute dal giudice di merito è suscettibile di esame in questa sede, essendo fermo il principio che il motivo di ricorso con il quale si facciano valere vizi della sentenza impugnata, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere articolato sotto il profilo della erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa.

Viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze istruttorie di causa – come nel caso di specie – è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge, rientrando nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Infine, la censura del ricorrente incidentale relativa all’incongruenza della decisione impugnata con riferimento all’esito del procedimento penale a suo carico difetta dell’autosufficienza, in quanto il richiamo della sentenza penale di assoluzione è stato fatto riportando solo uno stralcio della motivazione in cui si ipotizza un inammissibile errore di fatto laddove viene fatto riferimento a tutti gli assegni rilasciati per il pagamento del prezzo allegati agli atti.

Va, inoltre, aggiunto che l’accertamento promosso in sede penale a seguito della denuncia di smarrimento dei titoli di credito de quibus presentata da ricorrente, era volto ad altri fini e dunque appare ininfluente in questa sede.

Con il secondo e con il terzo motivo lo stesso R. si duole che, pur accedendo alla individuazione della fattispecie contrattuale operata dalla corte di merito, la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di erronea applicazione delle norme di diritto di cui al combinato disposto della L. n. 33 del 1964 e L. n. 33 del 1968, del D.M. 3 giugno 1978, D.M. 28 marzo 1989 e D.M. 5 febbraio 1991 e delle circolari della Regione Campania nn. 3331 e 3332 del 13.9.1991, per avere i preteso venditore prodotto certificazione sanitaria, relativa al rispetto delle norme concernenti l’obbligatorietà della profilassi tubercolare bufalina, rilasciata il giorno 23 marzo 1992 e dunque ben oltre la data di notifica dell’atto introduttivo de presente giudizio di merito (avvenuta il 28.2.1992) e quelle di diffida ad adempiere inoltrate dalla stessa parte venditrice rispettivamente il 5.11.1991 ed il 7.3.1991. Errore quest’ultimo che avrebbe comportato, altresì, violazione e falsa applicazione degli artt. 1454 e 1460 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Si tratta di censure che vanno esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione. Trattandosi di vendita di animali, disciplinata, ai sensi dell’art. 1496 c.c., per quanto riguarda la garanzia per vizi, in primo luogo dalle leggi speciali, poi dagli usi locali ed ove entrambi non provvedano, dalle norme del codice civile.

Va precisato, inoltre, che è pacifico che nella specie i giudici di merito si siano richiamati alla certificazione sanitaria prodotta dagli stessi venditori, che esclude la sussistenza di malattie dei capi di bestiame, con conseguente attestazione di uno stato di salute conforme alle prescrizioni del regolamento sanitario.

Ciò posto, per consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, salva diversa previsione contrattuale, nella specie non invocata, nella vendita di animali non sussiste alcun obbligo di consegna della certificazione veterinaria di sanità, non rientrando detto obbligo in quello generale della consegna dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta di cui all’art. 1477 c.c., u.c., (v. Cass. Sez. 2^, 28 giugno 1993, n. 7134). La circostanza, perciò, che sì tratti di documentazione redatta in epoca successiva alla introduzione della lite è del tutto ininfluente. Del resto, in difetto di una esplicita previsione normativa, solo se l’animale è affetto da una delle malattie contagiose per le quali è previsto l’isolamento od il sequestro si può ipotizzare una sua incommerciabilità (v. Cass., Sez. 1^, 10 agosto 1977, n. 3690).

Va aggiunto che relativamente alla censura di omessa motivazione sull’inadempimento del compratore, a norma degli artt. 1454 e 1460 c.c., sul presupposto della sua costituzione in mora (giacchè solo dopo la domanda giudiziale di risoluzione è stata rilasciata la certificazione sanitaria), il motivo si presenta privo di autosufficienza, in quanto la doglianza attiene ad una questione che non risulta esaminata nella sentenza impugnata e non sono riportati i termini con i quali il ricorrente t’avrebbe proposta in grado di appello. Inoltre, si osserva che essendo l’inadempimento una condizione dell’azione di risoluzione, è sufficiente che esista al momento della pronuncia della sentenza (v. Cass., Sez. 1^, 20 febbraio 2004, n. 3378). Le doglianze vanno pertanto rigettate stante la loro infondatezza.

Con il quarto ed ultimo motivo il controricorrente, ricorrente incidentale, denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1385 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in ordine alla eccepita illiceità della ritenzione della caparra confirmatoria, giacchè la caparra può essere trattenuta solo in caso di recesso e non anche di risoluzione del contratto per inadempimento. La censura è fondata.

Invero la questione non è stata esaminata dal giudice distrettuale che sul punto si è limitato ad affermare che il giudice di primo grado “ha con fondamento pronunciato la risoluzione del contratto di compravendita ed ha dichiarata legittima la ritenzione della somma di L. 50.000.000 di cui l’assegno versato in atti ed incamerata come caparra confirmatoria”. Tutto ciò a fronte di una sentenza di primo grado che dichiarava risolto il contratto per inadempimento del R. e in accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarava legittima la ritenzione della caparra, con condanna dello stesso R. al pagamento dei danni da accertarsi e liquidarsi in separata sede.

E’ noto che la caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 1385 c.c., assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge, e, in tal caso, è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata. Qualora, invece, detta parte abbia preferito domandare la risoluzione o l’esecuzione dei contratto, il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dalle norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà in tal caso essere provato nell’an e nel quantum, giacchè la caparra conserva solo la funzione di garanzia dell’obbligazione risarcitoria.

Pertanto non è conforme a diritto ritenere che, accertato l’inadempimento di una parte, e dichiarata la risoluzione del contratto, con la conseguente cessazione de vincolo contrattuale, la parte ritenuta non inadempiente possa trattenere la somma recepita a titolo di caparra confirmatoria, ancorchè non abbia provato il danno (v. Cass., Sez. 2^, 23 agosto 2007, n. 17923), allorchè sia stata la medesima parte adempiente ad avere richiesto – come nella specie – la declaratoria di risoluzione. Peraltro la sentenza di primo grado sulla contestuale domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da parte convenuta, ritenuta adempiente, ha pronunciato disponendone l’accertamento e la liquidazione in separato giudizio, per cui la ritenzione della caparra non può essere consentita neanche in funzione di garanzia dell’obbligazione risarcitoria in quanto essendo la liquidazione dei danni disposta in altro giudizio, il relativo credito non può dirsi determinato e/o determinabile. Ne discende che il ricorso incidentale su detto motivo va accolto, dovendosi cassare la pronuncia relativa alla declaratoria di legittimità della ritenzione della caparra confirmatoria per avere chiesto la parte non inadempiente la risoluzione del contratto.

Passando ora all’esame dell’unico motivo di ricorso proposto da parte venditrice con il ricorso principale, con il quale è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.. e vizio di motivazione, i D.F. e la D.M. criticano la sentenza di appello nella parte in cui ha riformato la decisione del giudice di prime cure, assumendo che la motivazione addotta, con applicazione dei massimi previsti in tariffa, era da ritenersi ingiustificata alla luce della semplicità delle questioni trattate, non sarebbe corretta per avere il giudice di secondo grado compensato le spese del giudizio di appello e ridotto immotivatamente quelle di primo grado, liquidando le stesse in modo globale, indicando solo separatamente gli onorari, i diritti e le spese, pur in assenza di una nota spese.

Quanto al primo argomento di doglianza, occorre osservare che la compensazione delle spese de giudizio di secondo grado trova fondamento nell’accoglimento del motivo di appello relativo all’eccessività delle spese liquidate dal giudice di prime cure. Per orientamento consolidato di questa corte, in caso di soccombenza reciproca, al giudice è attribuito il potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimità, sia in ordine alla pronuncia di compensazione sia in ordine alla valutazione circa il quantum della compensazione, potendo egli non tener conto del differente grado di soccombenza delle parti in relazione al diverso valore delle loro domande o in conseguenza della fondatezza delle argomentazioni da esse prospettate (v. Cass., Sez. 2^, 5 ottobre 2001, n. 12295; Cass., 25 settembre 1974, n. 2522).

Relativamente alla seconda censura, premesso che i ricorrenti non deducono una violazione delle tariffe, questa corte ha già affermato che in tema di spese processuali il giudice – pur dovendo sempre mettere le parti in condizione di controllare l’osservanza dei limiti indicati dalle tariffe – legittimamente liquida le spese, i diritti e gli onorari in un’unica somma se ha cura di specificare la voce degli onorari che concorre a formare tale somma, dato che tale specificazione consente anche di determinare gli importi della somma liquidata per i diritti e le spese. Del resto non si può ammettere che il giudice del merito sia onerato, in mancanza del deposito della nota delle spese, ex art. 75 disp. att. c.p.c., dell’indicazione specifica delle singole voci delle spese, dei diritti e degli onerari, in quanto così, sostanzialmente, verrebbe a sostituirsi all’attività procuratoria della parte (v. Cass., Sez. L, 3 ottobre 2005, n. 19269).

Le censure mosse con il ricorso principale non possono, pertanto, essere accolte. Da quanto sopra esposto deriva che il ricorso principale va respinto, mentre quello incidentale va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata in relazione al quarto motivo di ricorso incidentale accolto.

L’accertamento che ha comportato la cassazione della sentenza impugnata non determina però automaticamente il rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della corte distrettuale. Nella giurisprudenza della corte, a seguito della modifica dell’art. 384 c.p.c., avvenuta già con la riforma di cui alla L. n. 353 del 1990 e della costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo, si è osservato che è configurabile il potere di decidere nel merito la causa, senza disporre conseguentemente il rinvio, fermi restando i limiti della non necessità di indagini di fatto e del rispetto del principio dispositivo. Orbene nel caso di specie, essendo stata affermata l’erronea applicazione di un principio, al quale è conseguito il trattenimento (illegittimo) della somma originariamente versata dal controricorrente (ricorrente in via incidentale) a titolo di caparra, vanno condannati i ricorrenti principali in solido al pagamento della somma di Euro 25.822,00 (pari a L. 50.000.000), debito di valuta, corrispondente all’importo percepito, oltre agli interessi legali dal dì della domanda. Infine, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., si deve provvedere sulle spese dell’intero giudizio di appello, che possono essere regolate negli stessi termini in cui le aveva regolate il giudice distrettuale quanto a primo ed al secondo grado, giacchè la domanda relativa alla ritenzione della somma versata è da ritenere marginale rispetto allo svolgimento dell’intera vicenda; mentre vanno interamente compensate fra le parti per quanto attiene al giudizio di cassazione in considerazione dell’esito de giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale e rigetta gli altri motivi, nonchè il ricorso principale; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda riconvenzionale di ritenzione della caparra e per l’effetto dispone la restituzione della somma di Euro 25.822,00, oltre ad interessi dalla domanda.

Dichiara interamente compensante fra le parti le spese del giudizio di cassazione e conferma la liquidazione delle spese processuali degli altri gradi del giudizio effettuata dal giudice del gravame.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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