Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4278 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31463-2018 proposto da:

ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI – AIAS ONLUS DI (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio

dell’avvocato ELIO VITALE, rappresentata e difesa dall’avvocato

EMILIANO POTENZA;

– ricorrente –

contro

S.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 141/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 03/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Potenza confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da S.V., dipendente della Associazione Italiana Assistenza Spastici Aias Onlus (OMISSIS), diretta ad accertare il suo diritto alle differenze retributive tra il livello D4 rivendicato e quello Cl del CCNL per lavoratori dipendenti dalle associazioni aderenti all’AIAS, in relazione al periodo contrattuale 2002-2005;

rilevava la Corte che l’eccezione di prescrizione quinquennale del credito azionato era infondata poichè la Aias Onlus non aveva nè allegato nè provato la sussistenza delle condizioni per il decorso della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto e il termine era stato interrotto dalla convocazione della predetta innanzi alla Commissione di conciliazione e, successivamente, dalle note di diffida inviate dal legale del lavoratore; riteneva, quindi, infondato nel merito l’assunto dell’associazione secondo il quale la corresponsione degli arretrati doveva essere condizionata all’adeguamento e corresponsione da parte della Regione Basilicata delle quote dovute per le prestazioni eseguite in favore delle Aziende Sanitarie regionali;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Associazione Italiana Assistenza Spastici Aias Onlus (OMISSIS) sulla base di tre motivi, illustrati mediante memorie;

il dipendente non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rilevando che la Corte d’appello aveva omesso di valutare che in tema di decorrenza della prescrizione ex art. 2948 c.c., n. 4, il rapporto era assistito dal regime di tutela reale ex art. 18 Statuto, risultando documentata la circostanza in forza della produzione rituale in giudizio del corposo libro matricola aziendale nel fascicolo di primo grado;

con il secondo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2944 c.c., art. 2948 c.c., n. 4, in riferimento al valore di riconoscimento di debito, in quanto tale idoneo a interrompere la prescrizione, attribuito in sentenza al verbale di mancata conciliazione del (OMISSIS), con la conseguenza che le note degli avvocati, cui pure è attributo valore interruttivo, risulterebbero intervenute quando il debito era ormai prescritto;

deduce, infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di legge in relazione alla nota a verbale n. 1 del CCNL, nonchè dell’accordo del 14/12/2006 di rinnovo del biennio 2004-2005, in connessione con l’art. 1362 c.c. e seg., e art. 1353 c.c., non essendo stata indagata la comune volontà delle parti intesa a ritenere l’accordo condizionato, mediante la valutazione del comportamento complessivo dalle stesse manifestato successivamente alla conclusione del contratto e, specificamente, in sede di applicazione dell’accordo di rinnovo, quando era emersa la volontà di sospendere l’applicazione dell’accordo collettivo;

il primo motivo è infondato, poichè la decisione della Corte territoriale si fonda, in primo luogo, sul rilevato difetto di allegazione della sussistenza delle condizioni per il decorso della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto, laddove parte ricorrente pretende che al difetto di allegazione possa supplire il deposito in giudizio del documento comprovante le condizioni predette, in contrasto con il principio in forza del quale chi eccepisce la prescrizione ha l’onere di indicare i fatti sui quali l’eccezione si fonda, restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso da quello allegato (Cass. n. 15991 del 18/06/2018, Cass. n. 14135 del 23/05/2019);

il secondo motivo non censura la ratio decidendi sottesa alla pronuncia, poichè in sentenza è stato attribuito valore di atto interruttivo della prescrizione alla convocazione presso la Commissione di conciliazione, sicchè resta irrilevante ai fini della intervenuta interruzione se al verbale di mancata conciliazione fosse da attribuire valore di riconoscimento di debito ed efficacia interruttiva (si legge a pg. 4 della sentenza: “il termine è stato tempestivamente e validamente interrotto prima della convocazione dell’AIAS innanzi alla Commissione di Conciliazione di Potenza e poi dalle due note di diffida inviate dal legale del lavoratore”);

anche il terzo motivo è infondato;

premesso il richiamo al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale “In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati la violazione delle norme ermeneutiche stabilite dall’art. 1362 c.c. e segg.,” (Cass. n. 2465 del 10/02/2015), va rilevato che la violazione di regole ermeneutiche è stata dedotta dal ricorrente esclusivamente con riferimento al comportamento tenuto dalle parti in sede di rinnovo contrattuale, ritenuto rilevante ai fini della individuazione della volontà delle parti, ancorchè la Corte territoriale avesse affermato la non utilizzabilità della circostanza, in quanto tardivamente dedotta per la prima volta in appello, con statuizione non censurata sul punto, mentre per il resto la censura propone altro percorso interpretativo rispetto a quello, pur coerente e logico, seguito dal giudice di merito (Cass. n. 10131 del 02/05/2006 e successive conformi;);

il ricorso, pertanto, in difformità rispetto alla proposta, deve essere rigettato, senza alcun provvedimento in ordine alle spese, in mancanza di svolgimento di attività difensiva ad opera della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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