Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4278 del 20/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4278 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIRONE AGNESE (GRN GNS 48D57 A662M), elettivamente domiciliata in
Bari, via Giovanni Pascoli, n. 39, presso lo studio dell’avv.
Oscar Lojodice, che la rappresenta e difende giusta procura a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro della Giustizia
pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
elettivamente domiciliato per legge;

– controricorrente

avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce, reso nel
procedimento n. 338/09 RG, depositato in data 2b gennaio 2010.

35
3ce

1

Data pubblicazione: 20/02/2013

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

del i febbraio 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Maria
Rosaria San Giorgio;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Ignazio Patrone, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

1. – Agnese Girone, con ricorso alla Corte d’appello di Lecce
depositato il 21 maggio 2002, ha proposto una domanda di equa
riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del
processo avente ad oggetto il pagamento dell’assegno di invalidità
inutilmente richiesto all’INPS in fase amministrativa, concluso
con sentenza depositata il 21 aprile 2008.
La Corte adita ha accolto la domanda, condannando il Ministero
della Giustizia alla corresponsione della somma di euro 4500,00,
per circa tre anni di ritardo.
2.

– Il decreto della Corte d’appello, depositato il 28

gennaio 2010, è stato impugnato dalla Girone con ricorso al quale
il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso,
depositando poi anche memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione di
inammissibilità del ricorso, sollevata dal Ministero resistente
sul rilievo della tardività della impugnazione.
2. – La eccezione risulta meritevole di accoglimento.
Infatti, come esattamente rilevato dal Ministero della
Giustizia, la Gironi ha notificato il decreto della Corte

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

d’appello di Lecce presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Lecce in data 9 febbraio 2010. Il successivo ricorso per
cassazione è stato notificato ad istanza della stessa Gironi in
data 10 luglio 2010, e, quindi, oltre il termine breve di cui
all’art. 325, secondo comma, cod.proc.civ.
ricorso

deve,

pertanto,

essere

dichiarato

inammissibile. In applicazione del principio della soccombenza, la
ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese del
giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento in favore del Ministero della Giustizia
delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi
Euro 230,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Sesta Civile

lla Corte di Cassazione, il 1 febbraio 2012.

3.

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