Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4278 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.17/02/2017),  n. 4278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5006-2011 proposto da:

C.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato

BERARDINO IACOBUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO

MASTRANGELO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I.A. CARTOLARIZZAZIONE

CREDITI INPS S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, LUIGI CALIULO, CARLA D’ALOISIO giusta delega in calce alla

copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

nonchè contro

EQUITALIA PRAGMA S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1390/2010 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 22/02/2010 R.G.N. 4720/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. RIVERSO ROBERTO;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 1390/2010, il Tribunale di Taranto rigettava l’opposizione proposta da C.G. al pagamento della cartella esattoriale di pagamento emessa ad istanza dell’INPS, affermando che per i vizi formali e per quelli attinenti alla notifica della cartella e dei successivi avvisi di mora occorresse agire nel rispetto del termine previsto per l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.; mentre erano da ritenersi infondati i motivi di opposizione relativi al merito del credito azionato con la cartella ed alle sanzioni civili ivi irrogate.

Per la cassazione della predetta pronuncia ricorre C.G. ex art. 111 Cost., affidandosi a tre motivi di censura. L’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificato; Equitalia Pragma è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 617 c.p.c., come novellato dall’art. 2, comma 3, lett. L) n. 41.1) e del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 3 sexies, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80 con effetto dal dì 01/03/2006, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 155 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Omessa motivazione su una circostanza di fatto rilevante per la decisione (se tra il 15/03/2007 – data di notifica – e il 04/04/2007 – data del deposito dell’opposizione – è intercorso lo spazio temporale utile per rendere ammissibile l’opposizione) e conseguente violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3 e 4), in relazione all’affermazione effettuata dal tribunale secondo cui per i vizi formali e notificatori della cartella fosse necessario agire nel rispetto del termine di cui all’art. 617 c.p.c., la quale lasciva presagire che per il tribunale il ricorso fosse stato presentato fuori termine mentre ciò non era vero.

1.1. Anzitutto va chiarito che l’impugnata sentenza del tribunale di Taranto giudice monocratico può essere soggetta a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. solo per le statuizioni che hanno deciso sull’opposizione agli atti esecutivi, essendo invece soggetta ad appello per le contestazioni configuranti opposizione ad esecuzione.

1.2. Ciò posto, il primo motivo di ricorso deve essere accolto essendo provato che il ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato il 4 aprile 2007, mentre la cartella opposta è stata notificata il 15.3.2007. Pertanto, considerato che non si computa nel termine il dies a quo (art. 155 c.p.c., comma 1), l’opposizione agli atti esecutivi deve ritenersi tempestivamente proposta non essendo decorso il termine di 20 giorni previsto dell’art. 617 c.p.c., (come novellato dall’art. 2, comma 3, lett. L) n. 41.1) con effetto dal 01/03/2006 (secondo quanto previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 3 sexies, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 3 sexies).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè dell’art. 2697 c.c., il tutto in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè l’intimazione di pagamento incorporata nella cartella non conteneva l’indicazione delle ragioni di fatto e diritto.

Il secondo motivo deve ritenersi assorbito per l’accoglimento del primo; in quanto, essendo stata accertata la tempestività del ricorso per le contestazioni configuranti opposizione agli atti esecutivi, il tribunale dovrà procedere ad un compiuto esame dei motivi di impugnativa riferiti ai vizi formali della cartella.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, nonchè del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 25 e 36, comma 6, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la Corte affermato che non si applichi al caso de quo la normativa sulla decadenza per l’iscrizione in ruoli esecutivi dei contributi e dei premi dovuti agli enti pubblici previdenziali di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, in quanto la stessa normativa non si applica ai crediti ceduti, ma solo ai crediti correnti L. n. 448 del 1998, ex art. 13, posto che l’art. 36, comma 6 cit. fa salva la normativa in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS; laddove, al contrario, l’art. 25 doveva ritenersi applicabile sicuramente poichè i contributi portati nella cartella, asseritamente dovuti per il 2004 e per il 2005, in quanto non erano stati versati successivamente al 1 gennaio 2004 e poichè non era intervenuto alcun atto di accertamento prima della notifica della cartella del 15.3.2007.

4. Il motivo è infondato. La decadenza per l’iscrizione in ruoli esecutivi dei contributi e dei premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, è stata prevista dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 25, fissando termini perentori per l’adempimento (il 31 dicembre dell’anno successivo – secondo i casi – rispetto alla scadenza fissata per il versamento ovvero alla conoscenza da parte dell’ente ovvero alla notifica dell’esito di un accertamento ispettivo ovvero alla definitività di un provvedimento impugnato in sede giudiziaria). La previsione era riferita ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 luglio 1999, come disponevano il D.Lgs. cit. art. 36, comma 6, e art. 39.

5. Successivi interventi normativi di proroga hanno fatto slittare la data di efficacia della norma al 1 gennaio 2004 (così la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 25). Infine, altra modifica legislativa (D.L. 11 maggio 2010, n. 78, art. 38, comma 12, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122) ha sancito che “le disposizioni contenute nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 25, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004, dall’ente creditore”.

Pertanto, nel caso in esame nessuna decadenza può dirsi maturata e l’Inps poteva, con la cartella notificata il 15.3.2007, esecutare i contributi omessi negli anni dal 2004 in poi.

6. Per le ragioni esposte il primo motivo del ricorso deve essere accolto; mentre va dichiarato assorbito il secondo e rigettato il terzo. La sentenza deve essere pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Taranto in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo e rigettato il terzo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Taranto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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