Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4277 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4277 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: RUBINO LINA

SENTENZA

sul ricorso 21675-2010 proposto da:
PINI

DONATELLA

PNIDTL52L581433D,

considerata

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato LOCANDRO GIUSEPPE ANTONINO giusta
procura speciale a margine;
– ricorrente –

2014
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contro

UGF ASSICURAZIONI SPA (già WINTERTHUR ASSICURAZIONI
SPA), in persona del legale rappresentante
procuratore ad negotia Dr.ssa GIOVANNA GIGLIOTTI,

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Data pubblicazione: 24/02/2014

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 21,
presso lo studio dell’avvocato GRAMAZIO GIOVANNI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BERTOLI CLAUDIO giusta procura speciale;
– controricorrente –

CONDOMINIO PIEVE BRESCIA, RAS ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 588/2009 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata 1’11/06/2009, R.G.N.
1791/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO;
udito l’Avvocato GIOVANNI GRAMAZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

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nonchè contro

I

R.G. 21675\2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2000 Pini Donatella conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia il

subiti per essere scivolata il 26 dicembre 1997 all’ingresso del palazzo ove si trovava la
propria abitazione, cadendo a terra e battendo il bacino, sul pavimento reso
particolarmente scivoloso da un trattamento a cera. Il condominio chiamava in causa i
propri assicuratori R.A.S. Assicurazioni s.p.a. e Winthertur Assicurazioni s.p.a. Il
Tribunale di Brescia rigettava la domanda.
2. La Corte d’Appello di Brescia con sentenza n.588 dell’I 1 giugno 2009 rigettava l’appello
della Pini confermando la mancanza di prova in ordine alla causa della caduta occorsa
alla Pini, già affermata dalla sentenza di primo grado e condannando l’appellante a
rifondere le spese legali sia al condominio che alle due compagnie di assicurazioni.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Pini Donatella, proponendo
cinque motivi; resiste la sola UGF Assicurazioni s.p.a., già Winterthur Assicurazioni
s.p.a,. con controricorso; il Condominio Pieve di Lumezzane nonché la RAS
Assicurazioni s.p.a., regolarmente intimati, non hanno svolto attività difensive.
4. Le parti costituite non hanno presentato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione
degli artt. 115, 116, 244 e 246 c.p.c., nonché degli artt. 2043 e 2051 c.c., la ricorrente,
riproducendo passi delle dichiarazioni testimoniali rese soprattutto dalla figlia della
ricorrente, sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto : “E’ valida la tesi della Corte
territoriale, secondo cui il condominio non è roonsabile perché non risulterebbe provata la causa della
caduta dell’attrice in quanto la testimoniana resa da Bertoni Raffaella implicherebbe un giudkio

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condominio Pieve sito in Lumezzane, chiedendo di essere risarcita dei danni alla persona

precluso ai testi, oppure è applicabile il principio secondo cui essendo stata la prova ammessa ed
eipletata, era precluso alla Corte rilevare d’ufficio che la teste aveva espresso giudkir.
Con il secondo motivo di ricorso la Pini contesta la sentenza impugnata sempre in
riferimento alla scarso peso dato alla testimonianza della teste Bertoni, presente ai fatti,
anche sotto il profilo del vizio di motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c. . In riferimento alle
condizioni del pavimento, la teste ebbe a dichiarare che esso era ” molto scivoloso benché

non provato il nesso causale tra la caduta e la scivolosità del pavimento in quanto, tra
l’altro qualificò l’affermazione sopra riportata della teste come mera esposizione di una
sensazione personale del tutto soggettiva. La ricorrente lamenta la presenza di vizi in
relazione a questo passo della motivazione, evidenziando che in questo caso un dato di
fatto, quale la scivolosità o meno del pavimento, doveva necessariamente passare
attraverso complesse dinamiche cognitive, percettive e sensoriali di chi lo espone ed
entro quei limiti un apprezzamento personale doveva ritenersi ammissibile, come
affermato da Cass. n. 9526 del 2009-.
Anche con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’esistenza di un vizio di
motivazione nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2051 c.c. in
relazione al passo della sentenza di secondo grado che non ha ritenuto provato che il
pavimento fosse scivoloso a causa del trattamento a cera subito, anche in considerazione
dei fatti che le altre persone che lo ebbero ad attraversare in compagnia della ricorrente
non ebbero a scivolare.. Il punto di sintesi del vizio di motivazione lamentato, qualificato
dalla ricorrente come quesito di diritto, è il seguente :”E ‘principio di diritto che il giudice deve
porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e porre a fondamento della decisione le
nqioni di fatto che rientrano nella comune e.speriena, oppure sono ammissibili le presunioni illogiche e
apodittiche ritenute dalla corte territoriale?”
Con il quarto motivo di ricorso, la Pini lamenta sotto il profilo del vizio di
motivazione che la corte territoriale avendo ritenuto tardiva la sua eccezione di
incapacità a testimoniare rivolta verso la testimonianza di una condomina, Bertoni
Antonia e dell’addetta alle pulizie dello stabile, Seneci, aventi entrambe un interesse in
causa, non abbia minimamente motivato in relazione alla inattendibilità delle
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asciutto. Ricordo che percepii anche personalmente che il pavimento era scivoloso”. La corte ritenne

testimonianze, pur evidenziata da essa appellante per avere avendo entrambe le
testimoni un interesse certo ad un determinato esito della lite.
Infine, con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta sia la violazione dell’art.
2051 c.c. che l’omessa contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo
della controversia, non avendo la corte motivato sul punto della prospettata
responsabilità per custodia del condominio ex art. 2051 c.c. e della mancanza di prova

I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, essendo strettamente
collegati l’uno all’altro e vanno rigettati in quanto infondati.
Attraverso di essi la ricorrente tende ad ottenere da questa corte una nuova valutazione
delle risultanze probatorie, a lei maggiormente favorevole, criticando la sentenza che ha
svalutato l’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla teste Bertoni ( figlia della
ricorrente stessa), e ritenendo non raggiunta la prova in ordine all’esistenza di un
collegamento tra un particolare, inadatto e pericoloso trattamento del pavimento da
parte del condominio e per esso della sua addetta alle pulizie, e l’incidente occorso alla
Pini.
E’corretta la distribuzione dell’onere probatorio operata dalla corte d’appello, in quanto,
prospettata una responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. in capo al condominio, per
essersi verificato l’infortunio sul pavimento dell’androne condominiale, la corte
territoriale ha ritenuto correttamente che in primo luogo l’attrice fosse tenuta a fornire la
prova del nesso causale esistente tra il danno e il bene in custodia, e che in particolare
questa prova sia mancata non essendo stata attendibilmente confermata una particolare
scivolosità del pavimento, dovuta a un trattamento a cera ipotizzato dalla ricorrente e
che non ha trovato alcun riscontro in istruttoria, o ad altre cause riconducibili al
condominio stesso; solo una volta che fosse stata ritenuta sussistente la prova del nesso
causale tra il danno ed il bene in custodia, il condominio sarebbe stato presuntivamente
responsabile ex art. 2051 c.c., responsabilità dalla quale il condominio avrebbe potuto
liberarsi solo fornendo la prova del verificarsi del fatto per caso fortuito (sul rapporto
tra prova del nesso causale — a carico dell’attore, e prova liberatoria dalla responsabilità
per custodia, a carico del custode, v. Cass. n. 8005 del 2010: ” La re.sponsabilità prevista
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del caso fortuito, avendo al contrario ritenuto essa ricorrente onerata della prova.

dall’art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un
rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire
il potere di controllarla, di eliminare le situnioni di pericolo che siano insorte e di escludere i teqi dal
contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra
cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguerka normale della
particolare condkione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode

dimostrnione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso
causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta ecceionalità. (Nella specie, la S.C. – in
controversia per il risarcimento dei danni patiti dai congiunti di persona deceduta a seguito delle
gravissime lesioni riportate per la caduta, all’interno di un negoio di elettrodomestici, da una scala che
dava accesso ad una

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