Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4277 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27318-2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

LIECO SNC di COVONE FELICE, DOMENICO, ANTONIO e VINCENZO,

elettivamente domiciliati in ROMA VIALE CAMILLO SABATINI 150 (VB

5/1), presso lo studio dell’avvocato CEPPARULO ANTONIO, rappresentati

e difesi dall’avvocato AMATUCCI ANDREA, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 57/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 03/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito per il resistente l’Avvocato CEFALONI, per delega dell’Avvocato

AMATUCCI, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

La Snc LlECO ha impugnato un avviso di rettifica iva, relativo all’esercizio 1997, con il quale il competente ufficio finanziario contestava alla società la omessa contabilizzazione della vendita di patate da seme, la omessa contabilizzazione di corrispettivi risultanti da assegni incassati, la omessa contabilizzazione di acquisti di patate e indebita detrazione per carburante non documentato dalla apposita scheda.

La rettifica è stata notificata a seguito di verifica fiscale nel corso della quale veniva constatato che la società acquistava patate da seme che poi rivendeva come patate da consumo, effettuando una operazione antieconomica perchè vendeva un prodotto pregiato al prezzo di un prodotto di minor valore. Di qui la tesi dell’ufficio che ha ricostruito il volume di affari considerando che le patate pregiate erano state vendute a nero e che contemporaneamente erano state acquistate a nero le patate da consumo vendute ufficialmente al posto di quelle pregiate, ma ad un prezzo più basso.

La commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso della contribuente. La commissione tributaria regionale, invece, lo ha accolto.

Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ricorrono per la cassazione della sentenza di appello, sulla base di tre motivi. La società resiste con controricorso.

Diritto

Preliminarmente, va dichiarata la inammissibilità del ricorso del Ministero, che non era parte nel giudizio di merito, con compensazione delle relative spese, considerato che comunque la difesa della parte resistente è stata unica.

Con il primo complesso motivo, viene denunciata la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, art. 14, lett. D), e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 unitamente a vizi di motivazione.

In particolare, la ricorrente amministrazione sostiene che erroneamente la CTR ha ritenuto che l’ufficio abbia proceduto alla rettifica con metodo induttivo, pur in presenza di scritture contabili tenute correttamente. La censura è infondata perchè la regolare tenuta delle scritture contabili non impedisce l’accertamento induttivo sulla base di elementi extracontabili (v. ex multis, Cass. 951/2009), ma è prima ancora inammissibile perchè estranea alla ratio decidendi: la CTR non ha annullato la rettifica perchè ha ritenuto il metodo errato, l’ha annullata perchè ha ritenuto inidonei/illegittimi gli indizi utilizzati dall’ufficio.

Il motivo fa riferimento anche ad un non meglio specificato vizio che sarebbe stato dedotto per la prima volta in appello, ma la censura, per la sua totale genericità, è inammissibile.

La ricorrente assume anche che erroneamente la CTR ha negato valore alle scritture di magazzino che invece possono costituire prova contro l’imprenditore. Anche questa censura è del tutto generica e comunque non auto sufficiente, dato che non viene chiarito cosa emergesse da queste scritture o da altri eventuali documenti rinvenuti.

Ancora, l’amministrazione ricorrente sostiene che erroneamente la CTR ha ritenuto che per presumere che i prodotti acquistati erano stati anche venduti occorresse procedere al controllo fisico delle merci residue. Il rilievo è del tutto irrilevante e, quindi la censura è inammissibile: la CTR da per scontato che tutto ciò che è stato acquistato è stato anche venduto; i giudici di appello, però, escludono che le patate vendute non fossero le stesse che risultavano ufficialmente acquistate.

Infine, la difesa dell’Agenzia censura la illogicità del ragionamento della CTR che ha recepito la tesi della trasformazione delle merci da patate da seme in patate da consumo, adducendo che non sarebbe stata fornita la prova della trasformabilità del prodotto.

In realtà, i giudici di merito hanno vanificato la tesi dell’ufficio (secondo la quale la mancata vendita delle patate da seme e la vendita, invece, di patate da consumo stavano a significare che le prime venivano vendute a nero e le seconde venivano acquistate a nero, attesa la non convenienza della trasformazione), avendo accertato, in punto di fatto, che “dalle fatture di acquisto e di vendita allegate agli atti, nonchè suffragate dalla perizia tecnica sempre allegata agli atti, le patate acquistate come patate da semina sono state poi vendute come patate da consumo a prezzi più alti rispetto a quelli di acquisto medio ponderato” (pp. 11/12 della sentenza impugnata). Quanto alla pretesa antieconomicità della operazione di trasformazione, la CTR osserva che “l’operazione è stata logica ed economicamente vantaggiosa (non lo sarebbe stato se, al contrario, le patate fossero rimaste “invendute” come “patate da semina”), e non vi è stata trasformazione in beni di più modesto valore in quanto il prezzo di vendita era superiore a quello di acquisto” (p. 12 della sentenza impugnata). A fronte di questa precisa ricostruzione dei fatti, giustificata in maniera razionale dai giudici di appello, la censura in esame (relativa alla trasformabilità delle patate) appare estranea alla ratio decidendi e, comunque, generica e non autosufficiente. Piuttosto, sarebbe stata da verificare la sussistenza delle condizioni di fatto che hanno reso conveniente la “trasformazione”. Ma anche questa è questione che attiene al merito.

Con il secondo motivo vengono denunciati vizi di motivazione in relazione alle incongruenze riscontrate nella documentazione concernente i beni viaggianti, in base alle quali l’ufficio aveva dedotto la inesistenza degli spostamenti delle patate da un magazzino all’altro. In realtà, la CTR ha rilevato che, sulla base delle innovazioni legislative, la mancanza della progressività della numerazione dei documenti non ne inficia la validità. La parte ricorrente denuncia anche che altri argomenti utilizzati dai verbalizzanti e recepiti dalla CTP non sarebbero stati scalfiti dall’appello della società e quindi sarebbero rimasti validi ai fini della dimostrazione della fittizietà dei trasporti. Premesso che non si tratta di statuizioni che di per se possano assumere la forza del giudicato, bensì di argomenti utilizzati in un più ampio contesto, la parte ricorrente, per rendere ammissibile l’odierna censura avrebbe dovuto eccepire già dinanzi ai giudici di appello la asserita insufficienza dei motivi di appello, in maniera che per il giudice adito vi fosse uno specifico obbligo di motivazione sul punto. Nella specie, la CTR ha ritenuto, evidentemente, che la insussistenza di irregolarità della numerazione della documentazione rendesse irrilevanti le altre irregolarità. Trattandosi di valutazioni di merito, la censura avrebbe dovuto essere accompagnata dal deposito degli atti (p.v.c. e/o atto di rettifica) recanti i rilievi ulteriori che sarebbero rimasti privi di valutazione (art. 369 c.p.c., n. 4).

Merita accoglimento, invece, il terzo motivo, con il quale viene denunciata l’omessa pronuncia e carenza di motivazione della sentenza impugnata in relazione al recupero di imposta, ed oneri connessi, derivante dalla contestata indeducibilità delle spese per carburante e dalla omessa contabilizzazione di corrispettivi riferiti all’incasso di assegni di conto corrente bancario. Su queste riprese, infatti, la CTR non spende nemmeno una parola.

Conseguentemente, il ricorso va rigettato in relazione ai primi due motivi e va invece accolto, con cassazione della sentenza impugnata in parte quo e rinvio al giudice d’appello in relazione al terzo motivo. Al giudice del rinvio va rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese relative. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate limitatamente al terzo motivo e rigetta gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

 

 

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