Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4277 del 22/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4277 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 29119-2016 proposto da:
DI CARLO ELENA GABRIELLA,elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE JONIO n.143, presso lo studio dell’avvocato
SIMONA HORAVANTI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
ELLIS JOELENE DANIELLE, nella qualità di moglie ed erede di
ANTONINO ACCOLLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MICHELE MERCATI 17/A, presso lo studio degli avvocati
ARMANDO RESTIGNOLI, e ROBERTA CESCHINI che la
rappresentano e difendono;
– controficorrente –

Data pubblicazione: 22/02/2018

contro
SIAE SOCIETÀ’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI, in
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLA
LETTERATURA n.30, presso la sede della Divisione Affari Legali

MANDEL, ALESSANDRA AMENDOLA, e MARIA PIERA S_AIJ A

– controricorrentecontro
ACCOLLA LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI n.110, presso lo studio dell’avvocato MARCO
MACHETTA, che lo rappresenta e difende;

– resistente contro
A.I.D.A.C. SOCIETÀ’ DEGLI AUTORI ED EDITORI;

– intimata avverso la sentenza n. 6089/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 14/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2018 dal Presidente Relatore Dott.
FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 6089 del 2016
(pubblicata il 14 ottobre 2016), in totale reiezione dell’appello
principale proposto dalla sig.ra Elena Gabriella Di Carlo
(inammissibile quello incidentale di Accolla), ha confermato per quello che ancora interessa – la decisione del Tribunale di
quella stessa città che aveva respinto la sua domanda di equo
compenso per l’adattamento dei dialoghi italiani della serie
televisiva di cartoni animati in lingua inglese «The Simpson»,
per i quali l’emolumento era stato percepito esclusivamente dal
Ric. 2016 n. 29119 sez. M1 – ud. 12-01-2018
-2-

della S.I.A.E., rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO

Ric. 2016 n. 29119 sez. M1 – ud. 12-01-2018
-3-

signor Antonino Accolla, figurando la Di Carlo ingiustamente
solo come traduttrice di essi (dall’inglese) e non anche come
adattatrice.
Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, la presunzione
di cui all’art. 8 della L.A. non era stata superata, nonostante
l’istruttoria svolta, in quanto neppure le dichiarazioni
testimoniali raccolte (persino quelle favorevoli all’attrice)
avrebbero fornito la certezza che il testo dei dialoghi
consegnato ai doppiatori fosse opera del lavoro esclusivo della
Di Carlo o comune alla Di Carlo ed all’Accolla oppure – come
appariva dai titoli di coda e da alcune deposizioni – solo ed
esclusivo di quest’ultimo.
La ricorrente assume, di contro, con tre mezzi il carente
accertamento giudiziale della paternità dell’opera per: 1) il
mancato esame dei copioni, riconosciuti solo dalla medesima (e
non dall’Accolla), con il conseguente omesso esame di un fatto
decisivo oggetto di discussione tra le parti (1° motivo); 2)
l’omessa motivazione sulla richiesta di ammissione di una CTU,
per operare i necessari riscontri, al riguardo (2° mezzo); 3) la
mancata traduzione del testo in inglese della serie televisiva,
se del caso a mezzo di CTU (3° motivo).
Hanno resistito con controricorso sia la signora Joelene Danielle
Ellis, moglie ed erede del defunto Antonino Accolla, che il sig.
Lorenzo Accolla, nella qualità, il quale ha depositato memoria,
e la SIAE, che si è rimessa «a giustizia attesa la propria
estraneità ai fatti di causa».
Con atto notificato a mezzo PEC, in data 27 dicembre 2017, la
ricorrente ha dichiarato di rinunciare la ricorso, chiedendo la
compensazione delle spese giudiziali.
*
in
conseguenza
estinto,
Il
processo
dichiarato
va
dell’intervenuta rinuncia al giudizio, benché essa non risulti
accettata dai controricorrenti e, persino, ignorata dalla
memoria della parte Accolla.
Infatti, secondo quanto questa Corte ha stabilito, « la rinuncia
al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo
anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha
carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della
controparte per essere produttivo di effetti processuali), e,
determinando il passaggio in giudicato della sentenza
impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare
l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del
rinunciante alle spese del giudizio.» (Sez. 6 – L, Sentenza n.
3971 del 2015).

rancesco Antonio Ge svese

«.212

In ossequio al richiamato principio di diritto, va dichiarato
estinto il procedimento, quand’anche le parti controricorrenti
non vi abbiano aderito.
Le spese processuali, poi, vanno compensate tra tutte le parti
per l’esistenza di complessi profili fattuali, e di diritto
sostanziale, sottostanti alla vicenda agitata in causa.
L’estinzione del giudizio per rinuncia,
PQM
La Corte,
Dichiara estinto il processo e compensa le spese processuali tra
tutte le parti del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a
sezione civile, il 12 gennaio 2018.
Il Presidente Est.

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