Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4277 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/02/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 20/02/2020), n.4277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27251-2018 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato NATALINA RAFFAELLI;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo

studio dell’avvocato DONATELLA PLUTINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO FERRARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata l’1/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Catanzaro rigettava la domanda proposta da F.L., dirigente di ruolo della Regione Calabria, diretta ad accertare il suo diritto all’attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2007 nella misura del 100%, oltre al risarcimento del danno conseguente all’illegittimo diniego da parte della Regione;

rilevava il Tribunale che era documentato che nel 2007 era mancata l’assegnazione degli obiettivi ai dirigenti dei servizi, tra i quali quello della ricorrente, sicchè difettava il presupposto per la valutazione e l’attribuzione dell’indennità di risultato;

la Corte d’appello di Catanzaro, confermando la decisione di primo grado, rigettava la censura (formulata sulla scorta del rilievo che la causa era stata decisa sulla base di una questione rilevata d’ufficio, in assenza di contraddittorio sul punto), rilevando che la Regione nel costituirsi in giudizio aveva dedotto che non erano stati assegnati obiettivi per l’anno 2007 ai dirigenti dei servizi e che era onere della ricorrente allegare, quale elemento costitutivo della fattispecie, quali fossero gli obiettivi programmati e assegnati al dirigente, nonchè produrre in giudizio la relazione finale nella quale sono rappresentati gli obiettivi raggiunti, con la notazione che nella scheda datata (OMISSIS) a firma del dirigente di settore gli obiettivi risultano privi di concretezza e i risultati conseguiti generici;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione F.L. sulla base di cinque motivi;

la Regione Calabria resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 101,112,116 e 132 c.p.c., e dell’art. 111 Cost., e osserva, sotto un primo profilo, che, contraddittoriamente in sentenza, da una parte, si dà atto dell’inesistenza degli obiettivi programmati, dall’altra si afferma che nella nota (OMISSIS) gli stessi erano indicati, ma risultavano privi di concretezza, mentre, sotto altro profilo, rileva che la questione relativa alla genericità dei predetti obiettivi esulava dal thema decidendum ed era stata introdotta dal giudice d’appello a sostegno della propria statuizione, in assenza di contraddittorio sul punto;

con il secondo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 99,101,112 e 132 c.p.c., e artt. 24 e 111 Cost., poichè, in ragione di quanto dedotto in relazione al primo motivo, la Corte d’appello aveva introdotto un thema decidendum nuovo e deciso la controversia extrapetita, con violazione dell’art. 101 c.p.c.;

con il terzo motivo deduce violazione artt. 421 e 437 c.p.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione degli artt. 24 e 111 Cost., rilevando che, in violazione delle menzionate norme, la Corte d’appello aveva privilegiato un unico documento probatorio al fine di affermare l’assenza degli obiettivi prefissati, omettendo una valutazione globale degli elementi istruttori offerti al suo esame e non accedendo alla prova testimoniale richiesta;

con il quarto motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione degli artt. 24 e 111 Cost., denunciando l’omesso esame di fatti storici denunziati, consistenti negli obiettivi prefissati, risultanti dalla schede-relazione e dalla scheda di valutazione, oggetto di discussione tra le parti ed aventi carattere decisivo;

con l’ultimo motivo deduce, infine, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 112,421 e 437 c.p.c., violazione degli artt. 24 e 111 Cost., violazione della L.R. Calabria n. 7 del 1996, nonchè violazione degli artt. 1359 e 2907 c.c., rilevando che la comunicazione a distanza di oltre un anno di una nuova scheda di valutazione, proposta da un dirigente che non aveva avuto conoscenza diretta dell’attività svolta dalla ricorrente era in contrasto con le disposizioni che prevedevano la valutazione del dirigente entro il termine del 31 marzo di ogni anno e, in ogni caso, entro due mesi dalla cessazione dell’incarico dirigenziale, nel rispetto del canone della diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte dell’organo proponente;

i motivi sub 1 e 2, da trattare congiuntamente stante l’intima connessione, sono infondati giacchè appare coerente la motivazione con la quale la Corte d’appello ha dato atto che la Regione nel costituirsi in giudizio aveva dedotto che non erano stati assegnati obiettivi per l’anno in discussione, in tal modo introducendo il tema attinente alla mancanza (cui è sostanzialmente equiparabile la genericità) degli obiettivi nel giudizio, mentre, per altro verso, la Corte ha sottolineato che era onere della ricorrente “allegare in ricorso l’elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ovvero quali fossero nello specifico per l’anno 2007 gli obiettivi previamente programmati ed assegnati”, con la conseguenza che nessun tema nuovo è stato introdotto e non è stata assunta alcuna pronuncia extrapetita o in violazione del contraddittorio;

i motivi sub 3 e 5 sono inammissibili, giacchè propongono censure di merito o, quanto alle doglianze concernenti i vizi dell’iter valutativo, non pertinenti rispetto alla ratio decidendi sottesa alla decisione, inerente alla mancanza dei presupposti per il conseguimento della retribuzione di risultato;

il motivo sub 4 è del pari inammissibile perchè i fatti che si assumono trascurati, consistenti negli obiettivi prefissati, peraltro non riprodotti in sede di ricorso per cassazione nel rispetto del principio di autosufficienza, sono stati valutati dai giudici di merito nei limiti delle allegazioni di parte, rilevandone la genericità, vertendosi, inoltre, in ipotesi di doppia conforme in fatto, da cui discende l’applicazione della disposizione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5;

il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

le spese del giudizio sono liquidate in dispositivo secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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