Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4277 del 17/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 17/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.17/02/2017),  n. 4277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3277-2011 proposto da:

P.O., C.F. (OMISSIS), vedova B., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio

dell’avvocato GERARDO VESCI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO PAOLO MINGRINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI LA PECCERELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELA FABBI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 856/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/10/2010 R.G.N. 1259/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato LO SASSO GIOVANNI per delega Avvocato VESCI GERARDO;

udito l’Avvocato FAVATA EMILIA per delega Avvocato FABBI RAFFAELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.M., titolare di un’azienda agricola in (OMISSIS), il giorno (OMISSIS), fu investito in (OMISSIS) da un autoveicolo mentre, a piedi, stava recandosi a pagare una fattura di acquisto di gasolio per conto del figlio Ba.Ma., titolare di altra azienda agricola. Dall’investimento conseguì la sua morte.

2. P.O., coniuge ed erede del B., convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino l’Inail, chiedendo che le fossero riconosciute le prestazioni previste per legge ai superstiti, sul presupposto che il coniuge collaborava personalmente nell’azienda agricola del figlio a titolo di reciprocanza gratuita e che l’infortunio in itinere si era verificato mentre stava prestando tale collaborazione.

3. Il Tribunale rigettò la domanda e la decisione, con sentenza pubblicata il 14 ottobre 2010, è stata confermata dalla Corte d’appello di Torino. A fondamento della decisione la Corte ha affermato che l’infortunio si era verificato nell’adempimento di un dovere o di un interesse personale dell’agricoltore, e non invece nello svolgimento dell’attività agricola, da intendersi come attività funzionalmente collegata al lavoro agricolo, per la quale solo sussiste la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 205 e 208. Ha poi aggiunto che non sussistono i presupposti della reciprocanza, come disciplinata dall’art. 2139 c.c., la quale, sotto l’aspetto previdenziale e assicurativo, comporta che l’attività di scambio deve ricollegarsi al fondo in maniera sostanziale e funzionale, nel senso che si deve trattare di prestazioni agricole reciproche, con la conseguenza che non è sufficiente che lo scambio avvenga tra una prestazione agricola e una prestazione di genere diverso. Ha infine condannato la ricorrente appellante al pagamento delle spese del giudizio d’appello.

4. Contro la sentenza, la P. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’INAIL con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 132 e 183 c.p.c., art. 416 c.p.c., comma 2, artt. 420 e 421 c.p.c., nonchè per omessa e insufficiente motivazione. Deduce che le circostanze dell’infortunio non erano state contestate dall’Inail sicchè doveva ritenersi provato che la ragione del viaggio dell’infortunato consisteva nell’adempimento di un’incombenza nell’interesse dell’azienda agricola del figlio. Ciò che avrebbe dovuto essere provato, ma che tanto il tribunale quanto la corte d’appello non avevano consentito, era che tale incombenza rientrava nell’ambito di un rapporto di scambio tra le due aziende agricole e non era stata invece compiuta, come erroneamente ritenuto dal giudice di merito, a titolo di cortesia nei confronti del figlio.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione del T.U. n. 1124 del 1965, artt. 205, 206, 207, 210 e 231 degli artt. 2135 e 2139 c.c., nonchè l’omessa e insufficiente motivazione. La ricorrente assume che il pagamento del gasolio rientrava tra le attività agricole protette in quanto funzionale e strettamente connessa all’attività agricola come definita dall’art. 2135 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 228 del 2001.

3. Con il terzo motivo la parte denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. n. 326 del 2003, art. 42, comma 11, e l’omessa motivazione, e si duole della condanna alle spese pronunciata dalla Corte d’appello nonostante l’autodichiarazione resa fin dal ricorso di primo grado ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

4. I primi due motivi si affrontano congiuntamente per l’evidente connessione che li lega. Essi sono fondati nei limiti di seguito indicati.

5. La questione controversa è se, nelle circostanze di fatto sopra riportate e non contestate, possa configurarsi lo svolgimento di un’attività agricola e, conseguentemente, l’occasione di lavoro necessaria ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2 per ricomprendere l’infortunio nella tutela assicurativa. Più in particolare se (ed in quali limiti) possa rientrare tra i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (ex art. 2 D.P.R. cit.) quello che si produca a carico del lavoratore agricolo nel corso di uno spostamento, che si sia reso necessario per recarsi dai locali della sua azienda in altro luogo per motivi diversi da quelli strettamente inerenti alla attività di produzione ma connessi a questa.

6. Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle norme di seguito indicate. Si intendono assicurati contro gli infortuni, a norma dell’art. 205 D.P.R. cit., i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e figli che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende.

7. L’art. 207 D.P.R. cit. dispone che “Sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame ed attività connesse, ossia quelli che rientrano nell’attività dell’imprenditore agricolo, a norma dell’art. 2135 c.c., anche se i lavori siano eseguiti con l’impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell’interesse dell’azienda conduttrice del fondo. 2. Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette alla trasformazione od all’alienazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo dell’azienda agricola, o nell’interesse e per conto di una azienda agricola, sono comprese nell’assicurazione a norma del presente titolo. (omissis).”.

8. L’art. 2135 c.c., nel testo novellato dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 1, comma 1, e applicabile ratione temporis, dispone che “1. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”.

9. La nuova formulazione dell’art. 2135 c.c., introdotta dal D.Lgs. n. 228 del 2001, cit. ha inteso ampliare significativamente la nozione di imprenditore agricolo, allo scopo di rafforzare la posizione imprenditoriale dell’operatore soprattutto per le attività connesse, pur mantenendo fermo il nucleo essenziale dell’attività agricola, siccome incentrata sul “fattore terra”, intesa come fattore produttivo; si è invece negata la sussistenza dell’impresa agricola allorchè le attività connesse di cui all’art. 2135 c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura (Cass. 8 agosto 2016, n. 16614; v. pure Cass. 10 novembre 2016, n. 22978; v. Cass. 10 dicembre 2010, n. 24995).

10. Questa nozione di imprenditore agricolo rileva ai fini dell’inquadramento previdenziale nonchè della tutela assicurativa, come desumibile dal rinvio all’art. 2135 c.c. operato dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 207.

Coerentemente, deve ritenersi che la tutela assicurativa sussista in caso di attività connesse, ossia di attività dirette alla alienazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli che rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura (Cass. 8 luglio 2005, n. 14343; Cass. 8 maggio 2004 n. 8795; Cass. 26 giugno 2004 n. 11929; Cass. 5 luglio 2002, n. 9757).

11. Sempre con riguardo alla tutela infortunistica, si è tuttavia precisato che il presupposto perchè essa possa essere accordata è che l’attività in occasione della quale l’infortunio si verifica abbia il duplice carattere della manualità, inteso in senso lato, e della abitualità delle occupazioni protette (art. 205 D.P.R. cit.): sono infatti queste due caratteristiche a differenziare l’attività del lavoratore agricolo esposto al rischio assicurato da quello di colui che, pur operando nel settore dell’agricoltura, svolge attività di natura organizzativa o imprenditoriale (Cass. 27 agosto 1991, n. 9183). Nell’attività tutelata rientrano anche le mansioni di carattere meramente esecutivo, che possono essere svolte indifferentemente sia dallo stesso lavoratore – imprenditore che da un qualsiasi prestatore d’opera dipendente, ma si aggiunge che esse debbono essere caratterizzate da manualità, intesa nel senso che comportino la esposizione del soggetto alla eventualità di un danno alla sua corporeità (Cass. 5 luglio 2002, n. 9757, cit.; Cass. i ottobre 1997, n. 9600; Cass. 7 dicembre 1998, n. 12374).

12. Non rientra invece nel concetto di attività agricola, e deve conseguentemente escludersene la tutela assicurativa, quella parte di attività di carattere propriamente individuale – imprenditoriale, ossia quella volta alla organizzazione e direzione dell’attività economica aziendale: in ipotesi di evento lesivo verificatosi mentre il soggetto tutelato svolge mansioni inerenti all’acquisto di strumenti o materiali occorrenti per l’attività economica dell’azienda, l’operatività della tutela antinfortunistica è condizionata all’accertamento che tali mansioni rientrino in operazioni di uso corrente e non esprimano invece una valutazione ed una scelta di carattere organizzativo imprenditoriale (in tal senso, Cass. 8 maggio 2004, n. 8795).

13. Alla chiarezza di questi principi non ha fatto seguito una altrettanto chiara e lineare loro applicazione ai casi concreti, giacchè le ipotesi esaminate, pur presentando spiccate analogie l’una con l’altra e pur partendo dalla medesima premessa in diritto, hanno ricevuto da questa stessa Corte soluzione e tutele diverse.

14. Così a partire da Cass. 27 agosto 1991, n. 9183, cit., si è escluso che costituisse un’opera manuale e abituale nell’azienda, cogliendone invece il collegamento soltanto con la parte organizzativa ed imprenditoriale dell’impresa, quella del coltivatore diretto che con la propria auto si recava ad acquistare un attrezzo da utilizzare nella propria azienda agricola.

15. Per Cass. n. 8795/2004, cit. è stato ritenuto non tutelabile l’infortunio subito dalla moglie di un agricoltore mentre si recava con il coniuge presso un cliente per definire il prezzo del prodotto che era stato consegnato in precedenza. Anche Cass. 26 giugno 2004, n. 11929 ha escluso che nella tutela infortunistica possa ricomprendersi ogni attività umana che si trovi ad essere anche solo occasionalmente ed indirettamente ricollegabile al multiforme esercizio dell’agricoltura (art. 206), ed ha escluso dalla copertura legale l’infortunio subito da un agricoltore mentre si recava a consegnare fatture inerenti la contabilità della propria azienda agricola.

16. In altro caso, sempre argomentando dalla natura manuale dell’attività, sia pur intesa in senso ampio ma in concreto esclusa, non è stato ritenuto indennizzabile l’infortunio subito da imprenditori agricoli, padre e figlio, mentre si recavano presso uno zuccherificio per ivi concludere un contratto di coltivazione di barbabietole (Cass. 25 ottobre 2005, n. 20661). La Corte ha sottolineato la evidente connessione di tale attività con la coltivazione del fondo, ma ciò al solo diverso fine della classificazione – come agricola a fini previdenziali – della azienda e dell’impresa, non anche ai sensi degli artt. 206 e 207 D.P.R. cit.

17. Ancora, Cass. 25 agosto 2006, n. 18536, dopo aver elencato le ipotesi in cui può ravvisarsi l’occasione di lavoro in agricoltura (infortuni avvenuti sul luogo di lavoro durante le attività lavorative, anche se al momento della prestazione non è possibile anticipare la destinazione finale del prodotto al mercato o all’uso domestico, oppure nel caso di infortuni avvenuti sul luogo di lavoro, durante le pause lavorative, e/o con modalità di rischio ulteriori create dal lavoratore stesso e giustificate dalle disagiate condizioni lavorative agricole, ovvero nel caso di infortuni avvenuti nell’ambito domestico, purchè in atti legati funzionalmente al lavoro agricolo, con il richiamo a Cass., 29 aprile 2003 n. 6675 e Cass., 26 giugno 2004 n. 11929), ha escluso l’indennizzabilità dell’infortunio nel caso occorso ad un coltivatore diretto caduto dalla scala, sulla quale era salito per appendere ad un gancio fissato nel soffitto un suino macellato destinato al consumo familiare, in quanto attività priva di connessione con l’attività agricola.

18. Di diverso avviso si registrano pronunce anche coeve, in cui è stato riconosciuto infortunio tutelabile quello subito dall’agricoltore mentre si recava ad acquistare alcuni bulloni per una serra rilevando il carattere di operazione meramente esecutiva rivestita dall’acquisto (Cass. 1 ottobre 1997 n. 9600; v. anche Cass. 6 aprile 1999, n. 3315). Nello stesso senso, è stato ritenuto indennizzabile l’infortunio occorso ad un coltivatore diretto mentre si spostava in macchina dal proprio fondo alla sede del Consorzio per informarsi sui turni di irrigazione (Cass. 7 dicembre 1998, n. 12374). Anche Cass. 2 giugno 1998, n. 5416, ha confermato l’indennizzabilità di un infortunio subito da un coltivatore diretto ed allevatore di bestiame nel corso di un viaggio compiuto con proprio mezzo per recarsi a trattare l’acquisto di alcuni suini. Infine, per Cass. 27 luglio 2000, n. 9837, è stato ritenuto indennizzabile l’infortunio occorso ad un coltivatore diretto mentre tornava a casa dopo essersi recato presso il fondo di altro coltivatore per tagliare legna per uso domestico, in quanto l’evento è riferibile alla specifica attività lavorativa comportante il rischio assicurato. La Corte ha precisato che sono in connessione funzionale con l’attività agricola tutte quelle attività che, in relazione ai concreti standards del costume agricolo, il lavoratore compia, fuori del proprio fondo, per procurarsi il necessario sia per esercitare il proprio lavoro, sia per consentire alla propria famiglia di vivere e lavorare sul fondo.

19. In questo quadro, già composito, è intervenuta la sentenza 14 febbraio 2008, n. 3770, con cui questa Corte ha ribadito che a) la protezione assicurativa riguarda esclusivamente ciò che costituisce esecuzione di “opera manuale”, dovendo rientrare in questo concetto anche attività manuali diverse da quelle strettamente agricole, purchè si tratti di lavorazioni connesse, complementari od accessorie all’attività principale, connessione che si realizza quando si tratti di lavorazioni eseguite nell’interesse e per conto dell’azienda agricola, per un migliore utilizzo dei suoi beni, rientrando così nel suo normale ciclo produttivo; b) che, nei casi di lavoratori autonomi, la tutela assicurativa non riguarda quella parte di attività, che può definirsi più propriamente “imprenditoriale”, poichè è indennizzabile solo l’infortunio che attenga al momento “lavorativo-esecutivo” e non a quello “organizzativo” dell’attività economica dell’azienda.

20. Con riguardo poi alla specifica problematica degli infortuni “in itinere” avvenuti durante gli spostamenti del lavoratore diretti ad acquistare i beni direttamente necessari per la produzione, la Corte ha ritenuto di introdurre un’ulteriore distinzione (rispetto a quella già posta tra attività manuale-esecutiva ed attività organizzativa): l’acquisto di beni direttamente necessari per la produzione agricola, che rientra nella attività protetta e quindi nella occasione di lavoro (quali l’acquisto del bestiame: Cass. 2 giugno 1998 n. 5416; l’affitto del terreno da adibire a pascolo: Cass. 5 febbraio 1992 n. 1241; l’acquisto di una macchina seminatrice: Cass. 2 luglio 2002 n. 9757); e l’acquisto, o la consegna, di beni necessari per l’organizzazione amministrativa e contabile, che rientrano nell’attività imprenditoriale-organizzativa dell’azienda ed esulano perciò dall’attività protetta (v. anche Cass. 11929/2004 cit.).

21. Ora, l’obiettiva difficoltà già segnalata in dottrina di distinguere l’attività manuale, sia pure nella lata accezione data dalla giurisprudenza, da quella imprenditoriale, può essere superata solo attraverso il recupero della finalità della norma, che è quella di tutelare “non (è) il rischio di infortunio o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale a un’attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di tutela” (Corte Cost., n. 100/1991). Le norme del testo unico sugli infortuni sul lavoro sono dettate “dalla necessità di garantire ai lavoratori provvidenze nelle ipotesi di eventi dannosi che si producano a causa e in occasione delle attività alle quali sono adibiti, conseguendone che infortuni indennizzabili sono tutti quelli che si pongano in uno stretto rapporto di connessione e di complementarietà con l’attività protetta” (Cass. 2 giugno 1998, n. 5416).

22. Solo in quest’ottica teleologica, il concetto di operazione “manuale abituale” può assumere contorni definiti dovendo in esso essere ricompresa ogni operazione che, si svolga all’interno o all’esterno dei locali aziendali, comunque “concorra a ritenere conclusa la prestazione, costituendone la funzionale integrazione” (Cass. n. 5416/1998, cit.).

23. E allora, l’acquisto del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività di impresa, così come la vendita dei prodotti e le attività ad esse preliminari e consequenziali, in quanto connessi, complementari e accessori, diretti all’alienazione dei prodotti agricoli (art. 207 D.P.R. cit.) sono senz’altro da ritenersi compresi nell’assicurazione contro gli infortuni, quantunque tali operazioni facciano parte di un’attività più largamente imprenditoriale-speculativa (ancora Cass. n. 5416/1998).

24. Del pari, anche il pagamento, in quanto atto legato da vincolo sinallagmatico all’acquisto di prodotti necessari per la coltivazione della terra, rientra tra le attività manuali e abituali nei sensi suindicati, non essendo consentito all’interprete – alla luce della ratio delle norme in tema di infortuni sul lavoro su evidenziata, oltre che della logica comune -, differenziarne le conseguenze sotto il profilo della tutela infortunistica rispetto al momento dell’acquisizione del bene: il pagamento del prezzo di una fornitura, sia esso dovuto ed eseguito al momento dell’adempimento della controprestazione, e cioè alla consegna della cosa, sia esso dovuto ed eseguito successivamente, è, in ogni caso, momento essenziale e fisiologico della operazione volta all’acquisizione del bene necessario per lo svolgimento dell’attività di impresa.

25. Passando al caso di specie, posto che l’attività volta all’acquisto del gasolio necessario per alimentare i mezzi di lavorazione della terra è attività connessa e complementare all’attività agricola, alla quale si collega sotto il profilo economico e funzionale, allo stesso modo il pagamento, in quanto costituisce un atto dovuto ed ineludibile dell’unica operazione commerciale, partecipa della stessa natura connessa e complementare all’attività agricola, indipendentemente dal momento in cui esso è eseguito.

26. Alla luce di queste considerazioni, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’attività di pagamento del gasolio necessario per il funzionamento delle macchine agricole riguarda l’organizzazione dell’attività economica aziendale sotto l’aspetto contabile, ed è quindi esclusa dalla tutela, è in contrasto con l’interpretazione delle norme su evidenziate, trattandosi di attività connessa, complementare e accessoria all’attività agricola, in quanto necessaria per il suo stesso svolgimento (art. 207, comma 2 T.U. cit.).

27. In conseguenza, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata al giudice del merito per un riesame della controversia alla luce dei principi su affermati. Il riesame dovrà altresì estendersi alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti della c.d. reciprocanza (art. 2139 c.c.), esclusa dalla Corte sulla base della premessa, non conforme ai principi di diritto su richiamati, che l’attività di pagamento sia estranea alla attività agricola.

28. Al riguardo si ribadisce che sussiste l’occasione di lavoro, con conseguente diritto all’indennizzo in caso di infortunio, quando un agricoltore diretto svolge la sua attività sul fondo di un altro coltivatore, gratuitamente ma con l’impegno allo scambio, delle prestazioni; l’istituto della reciprocanza, previsto dall’art. 2139 c.c., comporta delle conseguenze anche sotto l’aspetto previdenziale e assicurativo, per cui detta attività deve ritenersi ricollegata al proprio fondo in maniera sostanziale e funzionale seppure in modo indiretto e immediato (Cass. 6 giugno 1990 n.5394).

29. Rimane assorbito l’esame del terzo motivo di ricorso relativo alle spese del giudizio di appello, spettando al giudice del rinvio disciplinarle, all’esito del nuovo esame della controversia, verificando anche la sussistenza e permanenza dei presupposti per l’esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017

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