Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4276 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 23/02/2010), n.4276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27041-2005 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

LIECO DI COVONE FELICE DOMENICO ANTONIO & VINCENZO SNC, in

persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE CAMILLO SABATINI 150 (VB 5/1), presso lo studio

dell’avvocato CEPPARULO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

AMATUCCI Andrea, giusta delega a margine;

– controricorrenti –

sul ricorso 27058-2005 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CAMILLO

SABATINI 150 (VB 5/1), presso lo studio dell’avvocato CEPPARULO

ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato AMATUCCI ANDREA, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

sul ricorso 27094-2005 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CAMILLO

SABATINI 150 (VB 5/1), presso lo studio dell’avvocato CEPPARULO

ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato AMATUCCI ANDREA, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso il n. di r.g. 27041/05 la sentenza n. 59/2004 della COMM.

TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 03/09/2004, avverso il n. di r.g.

27058/05 la sentenza n. 54/2004 depositata il 03/09/2004, avverso il

n. di r.g. 27094/05 la sentenza n. 56/2004 depositata il 03/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito per i resistenti l’Avvocato CEFALONI, per delega dell’Avvocato

AMATUCCI, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il nuovo ruolo per integrazione

del contraddittorio, in subordine accoglimento dei ricorsi.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti relativi ai ricorsi per cassazione proposti dall’amministrazione finanziaria dello Stato nei confronti:

a) della società L.i.E.c.o, s.n.c. di Covone Felice, Domenico, Antonio e Vincenzo (R.G. 27041/2005);

b) del Sig. C.A. (R.G. 27094/2005), e del Sig. C. V. (R.G. 27058/2005), tutti nella qualità di soci della detta società di persone;

Letti i controricorsi di tutte le parti intimate;

Rilevato:

– che trattasi di controversie aventi ad oggetto la rettifica del reddito di impresa relativo all’esercizio 1997, effettuato ai fini ILOR a carico della società, con le conseguenti riprese ai fini IRPEF sul reddito di partecipazione dei singoli soci, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, comma 1 (T.U.I.R.);

– che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, “l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (SS.UU. 14815/2008);

– che si impone, preliminarmente, la riunione per connessione degli altri ricorsi sopra menzionati a quello n. R.G. 27041/2005), anche per evitare il rischio di giudicati contraddittori;

– che i motivi di ricorso non prospettano eccezioni di carattere personale dei soci, per cui va rilevata di ufficio la nullità del doppio grado del giudizio di merito in forza della citata giurisprudenza, stante il litisconsorzio necessario originario tra tutti i soci e la società, con conseguente cassazione delle relative sentenze; che, tenuto conto della novità dell’indirizzo giurisprudenziale applicato, vanno compensate le spese dell’intero giudizio di merito e di legittimità.

PQM

La Corte riunisce al ricorso n. R.G. 27041/2005 i ricorsi nn. R.G. 27058/2005 e 27094/2005, e, decidendo sui ricorsi, cassa le sentenze di merito di primo e di secondo grado e rinvia le cause riunite alla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Compensa le spese dei giudizi di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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