Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4276 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 22/02/2011), n.4276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.I., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n.

90, presso lo studio Legale Associato Vaccaro, rappresenta e difende,

anche in via disgiunta, dagli Avv.ti Giuseppe Vaccaro e Marco Polizzi

per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti MARITATO Lelio,

Antonietta Coretti e Fabrizio Correra con loro elettivamente

domiciliato presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso in

Roma, Via della Frezza 17 come da procura in calce al ricorso

notificato;

– costituito con procura –

e contro

AGENZIA GENERALE DI ROMA AURELIO – AURELIA GROUP – DIMENSIONE CLIENTE

di BRUNO MESSINA SAS, in persona del legale rappresentante M.

B., elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Pramaggiore, n.

16, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Costantino, rappresentata e

difesa dell’Avv. CARATOZZOLO Massimo del foro di Savona per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 7645/05 della Corte di Appello di

Roma del 10.11.2005/22.01.2007 nella causa iscritta al n. 3415 del

R.G. anno 2000.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

1.02.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Giuseppe Vaccaro per la ricorrente; l’Avv. Clementina

Pulli, per delega dell’Avv. Lelio Maritati, per l’INPS; l’Avv.

Giovanni Costantino, per delega dell’avv. Massimo Caratozzolo, per la

controricorrente, sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen.

Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 17.10.1998, A.I., premesso che a seguito di cessione di azienda da Rossana Ginesi Ricchi Ass.ni la cessionaria Agenzia Generale di Roma. Aurelio – Aurelia Group – Dimensione Cliente di Bruno Messina SAS con nota del 20.02.1998 le aveva comunicato il recesso dal rapporto d lavoro dal 1.03.1998 per necessità di “ristrutturazione”, conveniva in giudizio la cessionaria e l’INPS. Chiedeva declaratoria di illegittimità del licenziamento, con condanna al relativo risarcimento dei danni e pagamento delle differenze retributive, nonchè alla regolarizzazione della posizione contributiva.

Si costituivano la società convenuta e l’INPS, la prima contestando le domande – proposte dalla ricorrente nei suoi confronti, per essere giustificato l’intimato licenziamento in relazione a calo di fatturato susseguente a diminuzione delle polizze assicurative – e il secondo chiedendo la condanna della società al versamento dei contributi eventualmente inferiori al dovuto.

All’esito il Tribunale di Roma con sentenza del 18.02.2000 dichiarava l’illegittimità del licenziamento, con condanna della società convenuta al pagamento a favore del ricorrente della somma di L. 19.323.523, oltre interessi e regolarizzazione contributiva.

Proposto appello principale da parte della lavoratrice in ordine al mancato riconoscimento dell’indennità di preavviso e con appello incidentale da parte della società convenuta in ordine alla statuizione sul licenziamento, la Corte di Appello di Roma con sentenza non definitiva del 3/2.2003 respingeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale e con sentenza definitiva n. 7645 del 10.11.2005 accoglieva entrambi gli appelli, riconoscendo la legittimità del licenziamento in relazione alla situazione del calo del fatturato della società e riconoscendo a favore della lavoratrice l’ulteriore importo di Euro 5.503,13, oltre accessori, per indennità sostitutiva di preavviso.

La A. ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. La intimata società resiste con controricorso. L’INPS si è costituto depositando procura e partecipando alla discussione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso la A. denuncia violazione ed errata applicazione ed interpretazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La censura in particolare investe l’impugnata sentenza per avere ritenuto di individuare – senza sufficiente spiegazione – il presupposto del licenziamento nel semplice calo del fatturato della datrice di lavoro e senza alcuna precisazione circa il carattere provvisorio o definitivo di tale calo.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione ed interpretazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5 e dell’art. 132 c.p.c., nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La censura riguarda l’omesso esame della possibilità di utile ricollocazione (c.d. repechage) in ambito aziendale, anche dando la possibilità alla dipendente di effettuare un orario a tempo parziale.

Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per essere collegati allo stessa thema decidendum, sono infondati.

La sentenza impugnata ha dato atto della sussistenza del giustificato motivo oggettivo riconducibile a calo delle polizze e conseguente calo del fatturato, dal che la necessità di una riorganizzazione delle attività aziendali tale da rendere non più utilizzabili il lavoro di due dipendenti. La stessa sentenza ha dato atto della non possibilità di una utile ricollocabilità della dipendente nell’ambito aziendale per lo svolgimento di corrispondenti mansioni adeguate al suo livello.

Tale valutazione, congruamente motivata e condotta sulla base di elementi documentali e testimoniali, viene contrastata dalla ricorrente con censure generiche, non sostenute da validi elementi di segno opposto.

Costituisce ius receptum la non sindacabilità da parte del giudice delle scelte imprenditoriali sotto il profilo dell’opportunità economica, ove, come nel caso di specie, si riscontrino ragioni serie e non pretestuose di riassetto organizzativo (cfr Cass. n. 24235 di 30 novembre 2010; Cass. n. 21282 del 2006; Cass. n. 3848 del 2005;

Cass. n. 21121 di 2004; Cass. n. 7750 del 2003 ed altre conformi).

Del pari legittima in sede giurisprudenziale è stata ritenuta la valutazione di utilizzare il dipendente in altre mansioni, essendo riservata giudice di merito, ove adeguatamente motivata, come nel caso di specie (Cass. n. 5043 del 5 marzo 2010; Cass. n. 6552 del 18 marzo 2009; Cass. n. 21578 del 2008; Cass. n. 8596 del 2007; Cass. n. 8555 del 1997).

2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 31,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nei confronti dell’Agenzia Gen. Roma Aurelio – Aurelia Group Dimensione Cliente di Bruno Messina SAS e in Euro 10,00, oltre Euro 1.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge, nei confronti dell’INPS. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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