Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4276 del 21/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4276 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA
sul ricorso 14655-2016 proposto da:
ISMAIli,AJ HUN’, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
cAvouR presso la cANcEi JA ,AL\ della coRTE di
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CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO
DI TILIPPI;
– ricorrente contro
(LBI IR SPA, CASSA l’A RASPARNI10 DI CESENA;
– intimate avverso il decreto n. 23/2016 del TRIBUNALE di RAVENNA,
emesso il 15/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
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Data pubblicazione: 21/02/2018
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• R.G.n. 14655/2016
Ordinanza
Rilevato che:
Con provvedimento del 15/3/2016, il G.D. del Tribunale di Ravenna ha
dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di Ismaillaj Afrim, di nomina
del professionista deputato a svolgere le funzioni di Organismo di composizione
della crisi ex art.15, comma 9, legge 3/2012 e succ.modifiche, dando atto e
richiesta di integrazione, e rilevando che questa non aveva portato i chiarimenti
richiesti, che appariva generica e velleitaria la dichiarazione della parte di
volere destinare al sostegno del piano euro 500 mensili, che l’accensione del
mutuo ipotecario venticinquennale con rateo restitutorio mensile di circa 700
euro appariva tale da integrare la fattispecie di cui all’art.12 bis della legge
3/2012 e succ.modd. e che non era dato comprendere quale ipotetico accordo
di sovraindebitamento o piano del consumatore potesse essere raggiungibile ed
attestabile, essendo l’unico cespite già pignorato da parte del mutuante
fondiario.
Considerato che:
Il ricorso è inammissibile.
Il decisum del decreto impugnato è limitato alla specifica statuizione di non
luogo a provvedere sull’istanza di nomina del professionista deputato a
svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, ex art.15, comma
9, 1.3/2012, che costituisce provvedimento non contenzioso, privo dei caratteri
della decisorietà e definitività.
Per completezza, va rilevato che questa Corte si è già pronunciata per la non
richiamando quanto già osservato nel precedente decreto contenente la
ricorribilità dei provvedimenti resi in sede di reclamo, di reiezione e di
inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da
sovraindebitamento( pronunce 1869/2016 e 6516/2017), per essere privi del
carattere della definitività, non escludendo la reiterabilità della proposta.
Non si dà pronuncia sulle spese, in assenza di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della
I,
% sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, in data 24 ottobre 2017
Il Presidente
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