Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4276 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 10/02/2022), n.4276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35508-2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO, 28, presso lo studio dell’avvocato PAOLA CIMEI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA

PULLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso il decreto di omologa RG 31076/2017 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2021 dal Presidente Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il tribunale di Roma in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato l’assenza del requisito sanitario con riguardo a R.A. ed aveva condannato quest’ultima al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 1.200,00 in favore dell’Inps.

Avverso tale ultimo capo della statuizione, in punto di spese, proponeva ricorso la R. affidandolo a tre motivi.

L’Inps si costituiva solo con procura in calce al ricorso non espletando attività difensiva.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Con ordinanza interlocutoria del 20.10.2020 n. 1363/21 il Collegio, rilevato l’intervenuto decesso, nelle more del giudizio, del difensore della ricorrente, rinviava la causa a nuovo ruolo per consentire alla parte di munirsi di nuovo difensore.

All’odierna adunanza la causa era decisa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Deve premettersi che la ricorrente non ha nominato nuovo difensore. Questa Corte ha chiarito che “Nel giudizio di cassazione, la parte ricorrente qualora, a seguito di decesso dell’unico difensore, sopravvenuto al deposito del ricorso e certificato dalla relata di notifica dell’avviso di udienza, pur avendo ricevuto personalmente la comunicazione del rinvio a nuovo ruolo non abbia provveduto alla nomina di un nuovo difensore, non deve essere destinataria degli adempimenti di cui all’art. 377 c.p.c., comma 2, non richiedendo ulteriore protezione il suo interesse alla conoscenza della data di fissazione della nuova udienza pubblica” (Cass. n. 4960/2016).

In ragione del principio posto, cui si intende dare seguito, si esaminano i motivi del ricorso.

1) Con il primo motivo è dedotta la errata interpretazione ed applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, per aver, il tribunale, erroneamente condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Inps pur se quest’ultimo era difeso da propri funzionari.

2) La seconda censura denuncia la nullità del provvedimento decisorio per difetto di motivazione sulle spese processuali, nonché violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver riconosciuto le spese in favore dell’Inps in difformità al dominante orientamento di merito e di legittimità.

I motivi possono essere trattati congiuntamente.

Con riguardo alla condanna al pagamento delle spese in favore dell’Inps, rappresentata e difesa da propri funzionari, questa Corte ha chiarito che “L’art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 42, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l’Inps si avvalga della difesa diretta D.L. n. 203 del 2005, ex art. 10, comma 6, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l’attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti” (Cass. n. 9878/2019; conf. Cass. n. 19034/2019).

Il denunciato difetto di motivazione risulta assorbito dalle ragioni sopra evidenziate, poste a base della statuizione di questa Corte, cui si intende dare seguito.

3) Con ultimo motivo si censura la decisione impugnata, per violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancata riduzione del compenso in ragione della scarsa difficoltà della questione trattata.

Deve rammentarsi quanto a riguardo espresso da questa Corte, secondo cui “In tema di spese processuali, la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria una diminuzione di regola fino al 70%”, D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4, comma 1, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una misura non superiore al 70% di esso e, dunque, nel senso che l’importo minimo liquidabile corrisponde al 30% del valore medio” (Cass. n. 23798/2019). Il principio evidenzia la facoltà, (e non l’obbligo), rimessa al giudice di apportare riduzioni alle spese liquidate in ragione della tipologia di controversie. Si tratta di un potere discrezionale, esercitabile nei limiti indicati, espressione della valutazione di merito del giudice, e quindi estraneo al giudizio di legittimità.

Il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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