Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4275 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2625/2007 proposto da:

CENTRO INTERAZIENDALE ADDESTRAMENTO PER L’ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

NELL’INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAINONE Michele, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITALE Isabella, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1263/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 17/07/2006 r.g.n. 290/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato POTTINO GUIDO per delega RAINONE MICHELE;

udito l’Avvocato LUCISANO CLAUDIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità e, in

subordine, rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore del Lavoro di Bari del 3.10.1992, V. G. conveniva in giudizio il CIAPI, alle cui dipendenze aveva lavorato fino al 31.12.1983, per sentir dichiarare il proprio diritto, ex art. 2103 cod. civ., ad essere inquadrato nella superiore categoria di dirigente a far tempo dal 1.9.1979, con condanna del CIAPI al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo dal 1.6.79 al 31.12.1983 e da calcolarsi alla stregua di quanto previsto dal CCNL per i dirigenti delle aziende industriali e da quantificarsi a seguito di espletanda consulenza tecnica.

Evidenziava la rilevanza delle mansioni da lui svolte come capo del servizio “pubbliche relazioni, studi, ricerche e programmazione” e l’irrilevanza ed illegittimità del Regolamento interno del CIAPI, che attribuiva la qualifica dirigenziale al solo direttore del Centro, così come di taluni accordi aziendali che attribuivano a tutto il restante personale la qualifica impiegatizia.

Si costituiva il CIAPI resistendo alla domanda.

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 102/03, respingeva la domanda, ritenendo che la prova testimoniale non aveva dimostrato l’esercizio di mansioni dirigenziali.

Proponeva appello il V. lamentando l’erronea valutazione, da parte del primo giudice, delle risultanze istruttorie e dello stesso comportamento del CIAPI che aveva riconosciuto la qualifica reclamata ai colleghi posti a capo degli altri due servizi (tecnico-didattico ed amministrativo).

La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1263/06; accoglieva il gravame ritenendo necessariamente applicabile il c.c.n.l. invocato e che dal materiale probatorio in atti (documentale e testimoniale), era emerso che il Servizio diretto dal V. “era diventato negli anni il vero centro propositivo, propulsivo ed attuativo dell’intera attività svolta dall’Istituto, con contestuale assunzione anche della responsabilità per la politica delle relazioni esterne con istituzioni regionali ed europee, così configurandosi un importante (se non il più importante) ufficio dell’ente”. Evidenziava che dalle testimonianze escusse era emerso il potere decisionale e di intervento, con elevato grado di professionalità ed autonomia, tale incidere, contribuendo a realizzarli, gli obiettivi primari dell’Istituto.

Riconosceva pertanto al V. la qualifica dirigenziale dal 1.9.79 e condannava il CIAPI al pagamento delle differenze retributive, calcolate a seguito di c.t.u. contabile, dal 1.6.79 e pari ad Euro 106.054,76 complessive.

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il CIAPI, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con primo motivo il CIAPI censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ritenendo applicabile al caso di specie il c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali, circostanza controversa, e non ritenendo invece applicabili il Regolamento e gli accordi di lavoro aziendali che riconoscevano la categoria dirigenziale al solo Direttore e la escludevano comunque per i capo servizi, qual’era il V..

In ogni caso, prosegue il CIAPI, anche qualora si fosse dovuto applicare il citato c.c.n.l., doveva considerarsi che il tratto distintivo del dirigente ivi previsto non era quello di essere preposto ad un importante ufficio, ma quello di ricoprire un ruolo di vertice caratterizzato da elevata professionalità e soprattutto da autonomia e poteri decisionali tali da influenzare l’andamento dell’impresa o del ramo cui il dipendente è preposto.

Deduceva al riguardo che le prove testimoniali raccolte avevano escluso tali circostanze e, quanto alla valorizzata partecipazione del V. alle sedute del consiglio di amministrazione e/o dell’assemblea dei soci, ciò era avvenuto con funzioni meramente consultive, senza considerare che era anche emerso che l’attività del V. era soggetta alla preventiva approvazione da parte del direttore del Centro ovvero del C.d.A..

2. – Il motivo è in parte inammissibile, per il resto infondato. Ed invero il CIAPI censura la Corte territoriale per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), ravvisato nell’applicazione al caso di specie del c.c.n.l. per i dirigenti di aziende industriali e non del Regolamento e dei non meglio precisati o riportati accordi sindacali aziendali, censura riferibile a violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 c.p.c., n. 3), senza formulazione del relativo quesito di diritto, previsto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., inammissibilità parimenti conseguente la mancata produzione del c.c.n.l. (Cass. n. 15495 del 2009).

Contesta poi, contraddittoriamente, che dalle risultanze istruttorie fosse emerso lo svolgimento, da parte del V., di mansioni dirigenziali ai sensi del menzionato c.c.n.l..

Dunque solo su tale punto osserva la Corte che, come dedotto dallo stesso ricorrente CIAPI (pag. 4 ricorso) il V., nell’atto introduttivo della lite, oltre ad invocare il c.c.n.l. per i dirigenti industriali, aveva escluso la vincolatività del Regolamento interno e di accordi aziendali che escludessero l’attribuzione della qualifica dirigenziale ad altri dipendenti oltre al Direttore, dato che lo stesso CIAPI riconobbe ad altri lavoratori posti a capo degli altri due Servizi la qualifica dirigenziale, superando di fatto le previsioni regolamentari e pattizie vigenti presso il Centro.

Costituitosi in giudizio, il CIAPI, sul punto, contestava la domanda del V. “perchè non poteva essere esteso automaticamente anche a Lui il trattamento dirigenziale riservato agli altri due capi Servizio, non sussistendo nell’ordinamento il principio della parità di trattamento e non rappresentandosi per nulla uguali le mansioni assegnate ai due Capi Servizio citati dal ricorrente (il Capo Servizio Tecnico didattico ing. B. ed il Capo Servizio Amministrativo rag. G.)”, pag. 4 ricorso.

Risulta pertanto che lo stesso CIAPI non solo non contestava l’applicazione del c.c.n.l. dirigenti industriali, ma escludeva inoltre che il Regolamento, e i non meglio precisati accordi aziendali, avessero valore vincolante, invocando al riguardo soltanto l’inesistenza del principio di parità di trattamento.

Al riguardo deve poi evidenziarsi che: a) il CIAPI non riproduce il contenuto dei dedotti accordi aziendali; b) ammette che essi non potevano considerarsi vincolanti dal momento che ad altri capi servizio venne riconosciuta la qualifica (categoria) dirigenziale; c) sia le norme unilateralmente date dal datore di lavoro, sia le norme collettive aziendali riconducibili alle c.d. clausole di riconoscimento formale della qualifica (categoria) non possono ritenersi vincolanti, posto che il rinvio operato dall’art. 2095 cod. civ., alla contrattazione collettiva (e non già ai regolamenti aziendali) implica che vi sia pur sempre una obiettiva determinazione negoziale della categoria e non già una abdicazione definitoria di una delle parti in favore dell’altra (datore di lavoro), Cass. sez. un. n. 5031/1985.

Per il resto il CIAPI richiede a questa Corte un inammissibile riesame di circostanze di fatto.

3. – Con secondo motivo il CIAPI censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ravvisato nella circostanza che la Corte di appello in riferimento alla condanna al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo dal 1.9.1979 al 31.12.1983, con generico rinvio alla CTU espletata in secondo grado, le determinò in complessivi Euro 106.054,76 (di cui Euro 5.900,14 per differenze sul TFR; Euro 14.104,68 per differenze retributive, Euro 35.332,81 per rivalutazione ed Euro 50.717,13 per interessi legali), non rendendosi conto che tali somme e differenze nella CTU assunta a base della decisione erano state quantificate in tale entità in riferimento al più ampio periodo dal 1.6.1979 al 31.12.1983.

Lamentava il ricorrente che, in coerenza con il proprio pronunciato, il giudice del merito avrebbe dovuto espungere e non riconoscere come dovute le differenze retributive relative al periodo dal 1.6.1979 al 1.9.1979 (dal CTU quantificate in Euro 505,32) ed ovviamente avrebbe dovuto espungere e non riconoscere gli accessori di legge (rivalutazione ed interessi) contabilizzati su tale somma dal di della maturazione del credito al di della sentenza.

Il motivo è inammissibile, non avendo il ricorrente riprodotto od allegato la c.t.u., impedendo alla Corte, in base al principio di autosufficienza del ricorso, un esame della questione.

Deve peraltro rilevarsi che lo stesso CIAPI, a pag. 1 del presente ricorso, espone che il V. richiese la qualifica di dirigente dal 1.9.79 e le differenze retributive dal 1.6.79 (verosimilmente inerenti il trimestre di svolgimento di fatto delle superiori mansioni), sicchè la Corte di merito, pur indicando la data del 1.9.79 per il riconoscimento della qualifica, riconobbe di fatto al V. le differenze retributive richieste ed accertate dal c.t.u., la cui relazione non è stata minimamente contestata.

Il ricorso deve in definitiva respingersi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 16,00 per spese, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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