Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4275 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 18/02/2021), n.4275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5496-2019 proposto da:

A.S., D.M.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCO BENVENUTO;

– ricorrenti –

contro

DOBANK SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 1/18 del TRIBUNALE di MONZA, depositata

il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

i coniugi A.S. e D.M.R. hanno proposto reclamo avverso il provvedimento col quale il giudice delegato del tribunale di Monza ha dichiarato inammissibile, per l’avvenuto compimento di atti di frode, la loro proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

il reclamo è stato respinto dal tribunale con decreto del 21-11-2018;

i coniugi A. propongono adesso ricorso per cassazione in quattro motivi, illustrati da memoria;

la creditrice intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – il ricorso è inammissibile per la ragione che segue;

II – il decreto impugnato (impropriamente definito come “ordinanza”) è affetto da un evidente errore materiale nella parte in cui, nell’incipit, è detto che il reclamo era stato proposto “avverso il decreto del giudice delegato (..) con il quale lo stesso ha respinto il ricorso di omologazione di accordo di composizione della crisi (..)”; difatti lo stesso ricorso rappresenta che oggetto del reclamo era stato “il provvedimento di inammissibilità della domanda di accordo”;

è quindi pacifico che la procedura di composizione non era stata avviata alla sequenza prevista dalla L. n. 3 del 2012, art. 10; e ciò è tanto vero che proprio di questo, tra l’altro, i ricorrenti si erano doluti col reclamo, imputando al giudice delegato “di aver svolto un indebito vaglio preliminare di meritevolezza (..) in una fase preliminare all’omologa dell’accordo”;

III. – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi e non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività e non è ricorribile per cassazione (Cass. n. 6516-17, Cass. n. 4500-18, Cass. n. 30534-18).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

 

 

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