Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4274 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4274 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

PU

SENTENZA

sul ricorso 17198-2010 proposto da:
CIBIK BROKER HOUSE LEASING SRL 02504120128 in persona
dell’Amministratore Unico Dott. LORENZO MINGHETTI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI TRASONE 8,
presso lo studio dell’avvocato FORGIONE ERCOLE, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
2014

ROMANO ANTONIO, ROMANO PIETRO giusta delega in calce;
– ricorrente –

25
contro

BICOCCA SRL ;
– intimata –

1

Data pubblicazione: 24/02/2014

avverso la sentenza n. 713/2010 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 06/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

udito l’Avvocato ERCOLE FORGIONE;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.La Corte di appello di Milano, con sentenza del 6 aprile 2010
ha rigettato lo appello proposto dalla società CIBIK broker
HAUSE leasing srl -da ora breviter CIBIK- confermando la
sentenza del tribunale di Milano che aveva accolto la

s.r.l. escludendo che la scrittura del 19 dicembre del
2002,contenente un atto unilaterale di assunzione di obbligo,
sottoscritto da Marcello Freddi quale amministratore unico della
società Bicocca potesse essere qualificato come assunzione di
obbligo fideiussorio in senso proprio ai sensi dello art.1936
del codice civile e che dalla stessa scrittura tale obbligo
ricadesse in capo alla stessa società BICOCCA.
La Corte di appello

rigettava l’appello della Cibik e la

condannava a rifondere le spese di lite alla controparte
appellata.
2. Contro la decisione ricorre CIBIK deducendo due motivi di
censura illustrati da memoria; la controparte, pur ritualmente
citata, non ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

3.11 ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi
dedotti, che non sono soggetti ratione temporis al regime dei
quesiti.
Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed
a seguire la confutazione in diritto.
3.1. SINTESI DEI MOTIVI.

3

opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società BICOCCA

Nel primo motivo si deduce error in iudicando per violazione
degli art.1362,1363 e 1366 c.c.in relazione allo art.360 n.3
c.p.civile.
LA TESI è che la scrittura privata del 19 dicembre 2002 andava
letta contestualmente con il contratto di compravendita dello

giorno. Poiché l’immobile acquistato era tenuto in locazione
della srl FERRI, la BICOCCA con l’atto contestuale ebbe a
garantire l’adempimento dei canoni di locazione, assumendo
l’obbligo di consegnare alla CIBIK UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA
assicurativa, rilasciata da un primario istituto bancario. Tale
adempimento tuttavia non era stato mai realizzato e la società
locatrice si era prontamente resa morosa nel pagamento dei
canoni, e da ciò era derivata la richiesta di decreto ingiuntivo
in danno del fideiussore. SI assume che la CORTE DI APPELLO ha
errato nella interpretazione dello scritto, dovendo tener conto
del principio di buona fede come norma integratrice del
contratto.
Nel secondo motivo si deduce ancora error in iudicando per
violazione e falsa applicazione degli artt. 1937,1944 cc in
relazione agli artt.1362 e 1363 e 1366 c.c. dovendosi
considerare la volontà espressa dalla BICOCCA allorché
sottoscriveva tale dichiarazione, contenente l’obbligo di
consegnare la fideiussione assicurativa per garantire il
pagamento dei canoni di locazione dello immobile venduto e
detenuto in locazione della società FERRI.

4

immobile che la CIBIK aveva concluso con la Bicocca lo stesso

Si assume che l’obbligo, unilateralmente assunto, costituiva una
garanzia atipica di tipo indennitario, con la conseguenza che
garantiva al terzo acquirente un indennizzo nel caso di
inadempimento del conduttore.
NULLA aggiunge la memoria agli argomenti sin qui ricordati.

Il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso
ritenendo che il patto aggiunto al negozio di vendita ed a
garanzia dei futuri adempimenti del locatore, non fosse idoneo a
configurare la assunzione unilaterale di un obbligo di
FIDEIUSSIONE diretta in garanzia del terzo conduttore verso la
parte acquirente.
La CORTE di appello ha letto per intero l’atto del dicembre
2002- che per il principio di autosufficienza è stato riprodotto
dal ricorrente- ma ha ritenuto che da tale lettura non emerge la
possibilità di risalire alla figura tipica della fideiussione di
cui allo art.1937 c.c. non essendovi lo elemento costitutivo
della volontà espressa di tale garanzia personale, e si
aggiunge, non essendo stato dedotto anche in questa sede che
l’inadempimento a tale obbligo giustificasse lo utilizzo del
titolo per ottenere un decreto ingiuntivo fondato sul credito
garantito.
I due motivi vengono dunque in esame congiunto e risultano
infondati, posto che il rimedio da utilizzare era diverso da
quello prescelto con l’azione in executivis, posto che
dall’inadempimento dell’obbligo poteva derivare un’azione

5

3.2. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.

ordinaria, basata sul danno da inadempimento, ma con un giudizio
di cognizione dinanzi al giudice competente. Non sussiste
pertanto alcuna violazione delle norme sostanziali richiamate.
NULLA per le spese non avendo svolto difese la controparte.
P.q.M.

ROMA 9 GENNAIO 2014.

RIGETTA il ricorso, nulla per le spese.

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