Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4274 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4274 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 19369-2016 proposto da:
CHILA’ PAOLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE,48, presso lo studio dell’avvocato FABIO
BORGOGNONI, rappresentato e difeso dall’avvocato GASPARE
MORGANTE;
– ricorrente contro
SATEM SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, V. GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato
EUGENIO VILLA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 472/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 06/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO

C U

Data pubblicazione: 21/02/2018

- che Paolo Antonio Chilà impugnava giudizialmente nei confronti
di Satem s.p.a. il licenziamento intimatogli con lettera del 30
novembre 2009, chiedendo la condanna della società alla
corresponsione di tutte le retribuzioni globali di fatto maturate dalla
data del licenziamento alla nuova assunzione con altra società

pagamento delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2009 a
titolo di mancato preavviso, al risarcimento dei danni per
l’indicazione da parte della società, nelle comunicazioni agli enti,
dell’avvenuto licenziamento per giusta causa, al compenso per lo
straordinario come riportato nei prospetti riepilogativi allegati alle
buste paga, al pagamento di oneri contributivi e previdenziali di
legge;

-che il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della
domanda, dichiarava il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni
per il licenziamento illegittimo e all’indennità per mancato preavviso,
condannando parte resistente al pagamento per intero delle spese di
giudizio;

-che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in
parziale riforma della decisione del giudice di primo grado,
compensava tra le parti nella misura di 1/3 le spese del giudizio di
primo grado in ragione della parziale soccombenza, ponendo il
residuo importo a carico del datore di lavoro. A giustificazione della
compensazione delle spese del grado rilevava ;

– che per la cassazione della sentenza propone ricorso la Chilà
affidato a due motivi, illustrati con memoria;

– che la Satem s.r.l. resiste con controricorso;
Ric. 2016 n. 19369 sez. ML – ud. 06-12-2017
-2-

datrice, la condanna della stessa al risarcimento dei danni, al

- che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

-che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo

motivazione in forma semplificata;

CONSIDERATO

– che con il primo motivo la parte ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 91 e
seguenti c.p.c. Osserva che nella sentenza impugnata non è
ravvisabile alcun giusto motivo idoneo a legittimare la
compensazione delle spese del grado di appello. Rileva che se, come
evidenziato dal giudice di secondo grado, il Chilà era risultato
vincitore parziale nel giudizio di primo grado e ciò, in ragione del
carico della soccombenza, aveva determinato la compensazione tra
le parti nella misura di un terzo delle spese di lite, che erano state
poste per il residuo importo a carico della società, lo stesso giudice
avrebbe dovuto applicare il medesimo criterio anche per liquidare le
spese del procedimento di secondo grado, ancor più tenuto conto
che il lavoratore aveva conseguito una pronuncia di infondatezza nel
merito del gravame e che era stato riconosciuto che il procedimento
di prime cure era stato definito con un errore non imputabile alle
parti;

-che con il secondo motivo deduce omesso esame circa un fatto
decisivo e omessa motivazione della sentenza impugnata violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 cod.
proc. civ., rilevando che era illogica e contraddittoria la statuizione in
ordine alla compensazione delle spese del giudizio di secondo grado
senza che fosse configurato alcun addebito ovvero una sia pur
Ric. 2016 n. 19369 sez. ML – ud. 06-12-2017
-3-

Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della

minima soccombenza a carico del Chilà. Rileva, pertanto, che la
sentenza manca totalmente della motivazione sotto l’aspetto
materiale e grafico e contiene affermazioni tra loro inconciliabili;

-che il primo motivo è infondato, poiché, stando alla stessa
prospettazione di parte ricorrente, la ragione sottesa alla

reciproca, in forza della quale si è proceduto alla riforma della
statuizione della sentenza di primo grado in punto di liquidazione
delle spese processuali, sicché il giudice è esonerato dall’indicare
altre ragioni – connotate da gravità ed eccezionalità – sottese alla
compensazione (Cass. n. 22381 del 21/10/2009, conforme Cass. n.
21684 del 23/09/2013);

-che neppure è suscettibile di sindacato l’individuazione della
misura della compensazione conseguente alla soccombenza
reciproca, alla luce del principio in forza del quale (Sez. 2,
Sentenza n. 2149 del 31/01/2014);

-che, in ordine al secondo motivo, nessuna carenza motivazionale
integrante violazione di legge, secondo i parametri indicati dall’art.
360 n. 5 c.p.c. nella lettura offerta da Cass. n. 8053 del 07/04/2014,
è ravvisabile, posto che nella sintetica enunciazione della corte di
merito a sostegno della compensazione, la quale fa riferimento
all’erronea liquidazione delle spese nel giudizio di primo grado pur in
Ric. 2016 n. 19369 sez. ML – ud. 06-12-2017
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compensazione delle spese è da ravvisare nella soccombenza

presenza di parziale accoglimento della domanda, è contenuto il
nucleo motivazionale indispensabile a sorreggere la statuizione;

– che, pertanto, il ricorso va rigettato;

-che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e

– che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, dPR
115 del 2002;

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 1.200,00, dì cui C
200,00 di esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma

1 bis dello stesso

articolo 13.
Così deciso in Roma il 6/12/2017
Presidente
Pi `ro Curzio

sono liquidate come in dispositivo;

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