Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4274 del 20/02/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4274 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA
sui ricorso 6558-2012 proposto da:
MARESCHI

ITALICO

MRSTLC42R05H816Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TEULADA 52, presso lo studio
dell’avvocato SCARPA ANGELO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PAGNUTTI MARIO;
– ricorrente nonchè contro

2013
13

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA,
PROCURATORE REPUBBLICA TRIBUNALE UDINE , ARCHIVIO
NOTARILE UDINE,

CONSIGLIO NOTARILE UDINE,

PROCURATORE

GENERALE REPUBBLICA CORTE D’APPELLO VENEZIA,

Data pubblicazione: 20/02/2013

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA ARCHIVI NOTARILI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 127/2011 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 20/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

ANTONIO PROTO;
udito

l’Avvocato

PAGUNTI Mario,

difensore del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

consiglio del 08/01/2013 dal Consigliere Dott. CESARE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Italico Mareschi, notaio

in S.

Daniele del Friuli,

proponeva reclamo alla Corte di appello di Venezia
avverso il provvedimento della COREDI per il Trentino
Alto Adige, Friuli e Veneto con il quale gli era

1.000,00 per avere autenticato le sottoscrizioni in
calce ad un atto di rinuncia pura e semplice
all’eredità ex art. 519 c.p.e. anz i ché redigere l’atto
in forma pubblica e, quindi, in violazione dell’art.
519 c.c. e dell’art. 28 legge notarile, sanzionato
dall’art. 133 comma 2 della stessa legge.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata
il 20/12/2011 (e che in ricorso si afferma notificata
il 20/1/2012) riteneva la responsabilità disciplinare
del notaio osservando:
che sulla necessita dell’atto pubblico per la
rinuncia all’eredità

si era già pronunciata questa

Corte con sentenza 11/1/2011 n. 444;
che era infondato il motivo di reclamo secondo
quale non potrebbe ravvisarsi nullità per inosservanza
della forma solenne in mancanza di espressa normativa

al riguardo;

la Corte territoriale rilevava che,

invece, il divieto era violato perché

il notaio aveva

irrogata la sanzione disciplinare pecuniaria di euro

ricevuto un atto nullo, tale dovendosi ritenere la
rinuncia all’eredità priva del requisito della forma
solenne espressamente prescritto dall’art. 519 0.0. non
potendosi neppure affermare una incertezza
interpretativa in merito alla necessità dell’atto

che il reclamo incidenlale del P.M. diretto ad
escludere le attenuanti generiche riconosciute da
COREDI, pur essendo arrnissibile, doveva essere
rigettato.
Avverso questa sentenza Mareschi Italico ha proposto
ricorso per cassazione affidato a cinque motivi
(numerati fino al 6 perché dopo il motivo numero tre il
motivo successivo è numerato con il numero cinque
invece che con il numero quattro.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati
Ministero della Giustizia, Amministrazione Autonoma
Archivi Notarili, Archivio notarile di Udine, Consiglio
notarile di Udine Procuratore Generale presso la Corte
di appello di Venezia e Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Udine.
Motivi della decisione

4

pubblico;

l. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta
la violazione e falsa applicazione dell’art. 519 c.c.
con riferimento all’art. 360n. 3 c.p.c.
Assume il ricorrente che quando il codice civile impone
l’atto pubblico come forma esclusiva, introduce una

con l’atto pubblico essendo considerata redatta in
forma solenne anche la scrittura privata autenticata.
1.1 11 motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte ha già enunciato il principio di diritto,
secondo il quale, nel sistema delineato dagli artt. 519
e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all’eredità, la
quale determina la perdita del diritto all’eredità ove
ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri
chiamati, l’atto di rinunzia deve essere rivestito di
forma solenne con una dichiarazione resa davanti al
notaio o al cancelliere e la successiva iscrizione nei
registro delle successioni (Cass. 12/10/2011 n. 21014,
Cass. 29/3/2003 n. 4846).
In coerenza con questo orientamento, si è espressamente
escluso che la rinuncia all’eredita possa essere fatta
mediante scrittura privata autenticata; in tal senso
questa Corte (v. Cass. 11/1/2011 n.441) si è già
espressa

affermando

(in motivazione):

5

“del

tutto

previsione espressa e che la torma solenne non coincide

Infondata risulta la tesi in

diritto

del ricorrente,

secondo cui la rinuncia all’eredità può anche essere
fatta con scrittura

privala

autenticata, sia perché

contraria alla disciplina di cui agli art.L. 519 e 525
c.c., come statuito da questa Corte (tra

n. 4846/2003), sia perché atto di notevole

Incidenza in tema
in

altre,

particolare,

di

successione ereditaria, riguardo,

ai chiamati

all’eredità e

al

creditori”.
Il

ricorrente contesta questa interpretazione con

argomenti per nulla decisivi:
– il verbo “ricevere” che compare nell’art. 519 c.c.
può essere riferirsi anche alla dichiarazione scritta
che viene autenticata,
– la non coincidenza tra torma solenne e atto pubblico,
il principio della libertà di torma,

la pretesa equipollenza probaIoria tra scrittura

autenticata e arto pubblico e una equivalenza delle due
forme anche sul piano sostanziale,
– il fatto che l’accettazione dell’eredità può essere
fatta anche con scrittura privata autenticata,
– il fatto che per altri atti di eguale importanza non
è richiesto l’atto pubblico.

6

Cd35.

Te

Occorre al riguardo osservare che gli atti notarili
devono essere stipulati nella forma dell’atto pubblico,
come si desume dallo stesso art. 1 della legge notarile
I net:ari sono ufficiali pubblici

istituiti per ricevere gli
volontà, attribuire

atti ira vivi e di

ultima

loro pubblica fede, conservarne il

deposito, rilasciarne

certificati e gli

estratti; solo in casi particolari e su richiesta delle
parti, viene utilizza la forma della scrittura privata
autenticata.
L’atto pubblico è definito dall’art. 2699 c.c. come
documento redatto,
notaio o

da

con

richiesto formalità,

le

altro pubblico ufficiale

“Il

da

un

autorizzato

ad

attribuirgli pubblica _fede ne i luogo dove l’atto
formato”;

la caratteristica di atto pubblico attiene ad

ogni suo elemento od aspetto, mentre la scrittura
autenticata, come risulta dalla disciplina degli artt.
2702 e 2703 c.c. e una scrittura tra privati con la
caratteristica peculiare che il pubblico ufficiale ne
attesta e certifica la paternità delle sottoscrizioni
nonché la data di sottoscrizione senza peraltro
attestare che la dichiarazione è stata da lui raccolta,
attestando semplicemente che la firma sulla
dichiarazione è autentica; la fede privilegiata, in

7

così formulato:

questo caso, copre escliisivamenfe l’autenticità

della

firma nonché la provenienza della stessa da determinati
ed individuati soggetti, nonché Ja data delle
sottoscrizioni, senza poter in alcun modo inerire al
contenuto delle dichiarazioni.

diversi dall’efficacia probatoria, la differenza tra
atto pubblico e scrittura privata si à attenuata.
Infatti,

l’art.

12 comma I lett.

della 1.

n.

246/2005, riformulando l’art. 28 legge notarile, ha
fatto divieto al notaio, non solo di ricevere, ma anche
di autenticare atti espressamente proibiti dalla Legge
o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine
pubblico e cosi ha esteso il controllo di legalità del
notaio

anche

sulle

scritture

private

che

egli

autentica.
L’art. 72 comma 3 della legge notarile nella nuova
formulazione ha vietato al notaio di rilasciare alle
parti in originale quelle scritture privare autenticate
idonee a essere riportate nei registri immobiliari
nel registro delle imprese.
Tuttavia non può affermarsi che nel nostro ordinamento
la scrittura Privata e l’atto pubblico siano stati
assimilati a tutti gli effetti e il principio di

8

E’ senz’altro corretto affermare che, sotto profili

libertà di forma non è applicabile quando, come nella
specie, è espressamente prevista la forma dell’alto
notarile pubblico.
Quanto all’espressione letteraie dell’art. 519 c.c. si
deve osservare che ciò che notaio chiamato a

sottoscrizione, ma è una dichiarazione; in altri
termini, il notaio deve attestare non già che la firma
è autentica (in conformità alla definizione contenuta
dell’art. 2702 c.c., ma che il soggetto comparso
davanti a lui ha reso una dichiarazione e di tale
evidente differenza è traccia nella stessa legge
notarile: l’art. 28 (/I nqtaro
autenticare atti_),

non puà ricevere o

appunto, distingue l’attività del

ricevere l’atto dalla diversa aliività di autenticarlo.
In conclusione non sussistono ragioni per discostarsi
dai principi affermati nei richiamati precedenti e il
motivo deve essere rigettato.
2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente
lamenta la “violazione e false applicazione degli artt.
1418 e 1325 quanto

alla

dichiarazione di rinunzia

ritenuta nullità della
311 ‘eredità

non fatta per

atto pubblico con riferimento all’art. 360 n. 3
c.p.c. – .

9

ricevere non è un documento del Quale egli autentica la

Il ricorrente sostiene:
che la nullità sussiste,

29.:.

sensi dell’art.

1325

c.c., solo quando Je torma iisulta prescritta dalla
legge sotto pena di nullità, mentre nessuna
disposizione prevede che lo rinuncia all’eredità debba

– che mentre l’art. 520 c.c. espressamente sancisce la
nullità bel La rinuncia fatta sotto condizione o a
termine, sulla si prevede per la rinunzia fatta con
forma diversa dell’atto pubblico; inoltre 1′ art. 525
c.c. nulla dispone guanto alla forma della revoca della
rinuncia.
2.1 il motivo è manifestamente infondato in quanto
l’art. 519 c.c. stabilisce che la rinuncia all’eredità
deve essere fatta con le formalità ivi previste (che,
come detto, non possono ossere sostituite da una
scrittura privata autenticata) e l’art. 1350 c.c.
stabilisce che devono farsi

A

cena di nullità per atto

pubblico o per scrittura privata quelli ivi elencati,
tra i quali “gli
legge”;

atti specialmente i ndicati

dalla

nella fattispecie, come detto, per la rinuncia

all’eredità è specificamente indicato dall’art. 519
c.c. l’atto pubblico, né fondamento normativo e
neppure logico l’interpretazione dell’art. 1350 n. 13

IO

farsi per atto pubblico sotto pena di nullità;

0.0. proposta dal ricorrente, secondo la quale nella
formula “gli altri

atti specialmente _indicati dalla

legge” dovrebbe ravvisarsi non un rinvio a tutti gli
atti per i quali è prevista una determivata torma, ma
solo un rinvio agli atti per i quali la forma
prevista a pena di nullità;

implicherebbe la necessità di una doppia

previsione di nullità: a quella prevista dall’art. 1350
c.c. dovrebbe aggiungersi una nullità che dovrebbe
essere ribadita tutte le volte in cui il legislatore
prevede una forma vincolata, conclusione che
costituisce

l’esatto contraro di quanto

si

era

proposto il legislatore, stabilendo ai primo comma la
nullità per tutti gli atti per i quali non è rispettato
il requisito di forma previsto nei numeri da 1 a 13.
3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente
lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt.
1418 e 1325 in relazione all’art. 28 della legge
notarile con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

Il

ricorrente sostiene che l’ it.

notarile

vieta

“espressamente
fattispecie,

al

notaio

vietati
secondo

di

dalla
il

28 della legge
ricevere

legge”,

ricorrente,

ma
manca

alti
nella
Il

presupposto dell’espresso divieto in quanto la nullità

all’evidenza,

tale interpretazione,

sarebbe riconducibile non ad una norma specifica, ma ad
una interpretazione giurispradenziale costituita da un
unico precedente, per giunta successivo all’atto per il
quale è stata applicata la sanzione disciplinare.
3.1 Il motivo è manifestamente infondato perché l’atto

quella evidenza testuale cui la norma rinvia, ma era
affetto da una nullità forma.e che riouardava, appunto,
la forma dell’atto prescritta dalla legge (art. 519
c.c.) a pena

di

nullità (art. 1350 n. 13 c.c.), come,

del resto, riconosciuto ancne in dottrina da che ha
affermato che la rinunzia è “un atto

negoziale formale

ad substantlam actus”.
In giurisprudenza già con Caos. n. 3500/1975 si era
riconosciuta la nullità della rinunzia senza
l’osservanza delle forme dell’art. 519 c.c. seppure con
salvezza dell’atto nei rapporti tra i coeredi che
avessero posto in essere comportamenti dai quali
desumersi con certezza la rinuncia.
4. Con il quarto motivo di ricorso (indicato, tuttavia
con il numero 5), il ricorrente lamenta la

– violazione

e falsa applicazione dell’art. 28 della legge notarile
con riferimento all’art.. 360 .o.”
che,

secondo la dottrina

12

e sostiene

che non menziona)

la

non era affetto da una nullità virtuale, ossia priva di

■L.91,v.;

previsione dell’art. 23 n.

I della legge notarile

sanzionerebbe esclusivamente le nullità per illiceità
della causa ai sensi dell’art.. 1.343 c.c. e non anche le
nullità formali.
Il

motivo

l’affermazione

ivi

è

manifestamente
contenuta

infondato

contrasta

e

con

consolidato orientamento giurisprudenziaie per il quale
la prescrizione dell’art. 28, secondo la quale ” /l
notar°

non

può

ricevere

o

autenticare

atti:

se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o
manifestamente contrari al buon costume o all’ordine
pubblico – ,

si riferisce non solo agli atti vietati

singolarmente e specificamente dalla legge, ma altresi’
a tutti gli altri atti comunque contrari a disposizioni
cogenti della legge stessa, ossia non aderenti alla
normativa legale, di ordine formale o sostanziale, per
essi prevista a pena di inesistenza, nullita’ (non solo
dal primo comma dell’art. 1418 c.c., ma anche dai commi
successivi) o annullabilità (Cass. 21 aprile 1983 n.
2745, Cass. 11/11/1997 n. 1112$, Cass. 1/2/2001 n.
1394).
La giurisprudenza richiamata e che qui si condivide è
coerente con gli stessi fondamenfl della responsabilità
disciplinare del notaio che deriva dall’avere tradito,

113

4.1

per negligenza, imperizia o imprudenza l’aspettativa
del cittadino di ottenere dal notaio un atto che non
sia nullo o che presti / fianco a facili impugnazioni;
in questo senso deve essere interpretato, quindi,
l’art. 28 che, come in dottrina si è efficacemente

resuonsabilita disciplinare del notaio.
5. Con il quinto motivo di ricorso (indicato, tuttavia
con il numero , il ricorrente lamenta la “violazione
e falsa applicazione dell’art. 158 della legge notarli -t:
in

relazione all’art. 333 c.p.c. in relazione alla

ritenuta ammissibilità dei reclamo bcidentaie del P.M.
con riferimento all’art. 360 n io.p.g.”

e sostiene

che la Corte di Appello non avrebbe dovuto rigettare
l’appello incidentale del P.M. ma dichiararlo
inammissibile perché l’appello incidentale del P. M. non
previsto da alcuna norma e per il principio di
tassatività dei mezzi di impugna/ione penale,
applicabile al giudizio disciplinare, non sarebbero
ammissibili le impugnazioni non espressamente ureviste;
in ogni caso avrebbe dovuto riconoscerlo ammissibile
solo limitatamente ai capi investiti dall’appello
principale e comunque il Procuratore Generale avrebbe
rinunciate all’appello incidentale del P.M. essendo

14

osservato, non regola la nullità degli atti, ma la

intervenuto

chiedendo

solo

la

conferma

del

provvedimento reclamato.
5.1

Il motivo

inammissible

in

quanto

sulla

statuizione del giudice di appello relativa al reclamo
incidentale del P.M. l’odierno ricorrente non è stato

reclamo è stato rigettato; pertanto non può impugnare
la decisione, mancando l’interesse all’impugnazione e
non potendo, dall’impugnazione (manifestazione del
generale principio dell’interesse ad agire), derivare
alcun vantaggio al ricorrente.
Il motivo é altresì manifestamente infondato: come
questa Corte a S.U. ha già rilevato, “é priva di ogni
supporto normativo la tesi del ricorrente, secondo cui
la proposizione

di

reclami incidentali tardivi, nei

procedimenti cil3clpiinari a cúrioc dei notai, sarebbe
preclusa

ai

titolari

dell’azione

(Casa. S.U. 31/7/2012

n. 13617).
La L. n. 89 del 1913, art. 158 bis, (ora abrogato, ma
qui

applicabile

ratione

disciplina dettata per

temporis)

richiamava

la

procedimenti in camera di

consiglio dal codice di procedura civile.
Per tali procedimenti non si è mai dubitato, nella
giurisprudenza di legittimità, che sia consentita la

15

parte soccombente nel giudizio di appello perché il

proposizione di impugnazioni incidentali, anche tardive
(cfr., Cass. 20 gennaio 2006 n. 1176), né che siano
stabilite limitazioni nelle impudnazioni (nei sistema
della procedura civile qui applicabile) per le “parti
pubbliche”.

vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 26, nel quale
viene fatto ora rinvio al rito sommario di cognizione,
anziché, come in precedenza, ai! ‘art. 737 c.p.c. e ss..
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato; non
v’è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata
costituzione degli intimati.
P.C.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8/1/2013.

La stessa conclusione vale a seguito dell’entrata in

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