Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4274 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 18/02/2021), n.4274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1407-2019 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO

PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO FORZANI,

GIUSEPPE ONOFRI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA VITA

SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrenti –

contro

UNICREDIT SPA, PUBBLICO MINISTERO IN PERSONA DEL PROCURATORE GENERALE

PRESSO CORTE D’APPELLO BRESCIA, TOSONI MARIAROSARIA;

– intimati –

avverso il decreto N. R.G. 75/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositato i107/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.G. ricorre per cassazione, con tre motivi, nei confronti del decreto della corte d’appello di Brescia che ne ha respinto il reclamo contro il diniego di esdebitazione;

tra gli intimati ha proposto difese soltanto l’Inps, resistendo con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 142, n. 1, per avere la corte d’appello preteso la prova di un risultato concreto riconducibile ad attività collaborativa antecedente al fallimento, e inoltre per aver sottolineato la mancata contestazione della relazione di cui alla L. Fall., art. 33 viceversa ignota nel contenuto;

col secondo mezzo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 142 e 143 per avere la corte d’appello travisato il senso dell’orientamento giurisprudenziale in tema di soddisfacimento minimo dei creditori ammessi al passivo; col terzo mezzo infine egli lamenta l’incongruenza motivazionale del decreto in ordine all’affermata insufficienza della somma ripartita tra i creditori;

II. – il ricorso è inammissibile;

a monte delle considerazioni ulteriormente spese, la corte territoriale ha pure affermato che – “anche a volere ritenere insussistente la condizione ostativa alla concessione del beneficio di cui alla L. Fall., art. 142, comma 1, n. 5” – non era stata fatta oggetto di censura, in quella sede, “la ragione ostativa” (ulteriore), affermata dal tribunale, “che il comportamento collaborativo del M. (avesse) consentito di soddisfare almeno in parte la massa dei creditori come previsto dalla L. Fall., art. 142, comma 1, n. 1”;

la circostanza che la corte del merito abbia altresì motivato la condivisione, da parte sua, di quella stessa considerazione – per l’irrisorietà della parziale soddisfazione dei creditori – non possiede una specifica rilevanza; semplicemente la motivazione va corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nel senso che il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, anzichè rigettato, attesa la riscontrata – e in questa sede non censurata – rilevazione di un giudicato interno ostativo;

le spese sostenute dall’Inps seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.100,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

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