Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4273 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16787-2007 proposto da:

P.G., C.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato DAMIZIA MARIA

ROSARIA, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Ministro pro tempore e l’Agenzia delle Entrate in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 266/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 22/03/2007 R.G.N. 148/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

Udito l’Avvocato DAMIZIA MARIA ROSARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO, che ha concluso per l’inammissibilità e in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Savona C.D. e P. G., dipendenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali già inquadrati nella 6^ qualifica funzionale, esponevano:

che a seguito del CCNL Comparto Ministeri 1998/2001, era stato disposto l’accorpamento delle qualifiche funzionali in tre aree (in ordine crescente A, B, e C) all’interno delle quali vi erano distinte posizioni economiche (in ordine crescente 1, 2 e 3) differenziate dalle mansioni svolte;

che, come previsto dall’allegato B al CCNL, essi erano stati inquadrati in area B posizione B3 – ove era confluita la 6^ qualifica funzionale – mentre coloro che provenivano dalla 7^ e dalla 7^ qualifica funzionale erano stati inquadrati in area C posizione C1 e C2;

che l’allegato A del CCNL, che specificava i contenuti professionali dell’area B, posizione economica B3, non comprendeva la figura professionale dei ricorrenti;

che, invece, in base al suddetto allegato A, la posizione economica C1 prevedeva lo svolgimento di attività di accertamento, di verifica, di controllo e sorveglianza nell’esecuzione dei lavori, e la posizione C2 prevedeva lo svolgimento di attività ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione e revisione;

che in data 31-5-2000 veniva sottoscritto il contratto collettivo integrativo (CC1) del personale del Ministero del lavoro, con il quale si istitutiva il profilo di accertatore del lavoro, collocato nella posizione “C1-area vigilanza” e si prevedeva l’espletamento di un corso – concorso per l’accesso a tale profilo da parte degli addetti alla vigilanza e degli assistenti dell’Ispettorato;

che dal raffronto tra i contenuti professionali del profilo di assistente dell’Ispettorato del Lavoro (qualifica posseduta dai ricorrenti) e quelli di accertatore del lavoro emergeva che il primo era comprensivo del secondo (poichè l’accertatore non può compiere valutazioni discrezionali nello svolgimento dell’attività istruttoria) con la conseguenza che il CCI non aveva istituito una nuova figura, tale da rendere necessario il corso-concorso per coloro che già rivestivano una qualifica superiore;

che, pertanto, poichè l’allegato A al CCNL non ricomprendeva le mansioni dei ricorrenti tra i contenuti professionali dell’area B – in quanto tutta l’area di vigilanza era confluita in area C – l’art. 13 comma 1 lett. a CCNL Comparto Ministeri e la tabella B allegata erano da ritenersi illegittimi nella parte in cui disponevano la confluenza del livello 6^ in area B, posizione professionale B3, prescindendo dalla valutazione dei contenuti professionali, e per gli stessi motivi era illegittimo anche l’art. 10 lett. b del CC1, laddove prevedeva la partecipazione al corso-concorso da parte degli addetti alla vigilanza per accedere al profilo di accertatore del lavoro;

che tali norme, pertanto, dovevano essere disapplicate dal Tribunale.

Tanto premesso i ricorrenti assumevano di aver diritto, ai sensi dell’art. 2103 c.c., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e art. 13 comma 4 CCNL, ad essere inquadrati in AREA C posizione C2, o in subordine C1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del CCNL, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori. In subordine, chiedevano dichiararsi che essi ricorrenti avevano svolto mansioni superiori, ascritte all’Area C posizione C2 o C1, con condanna alle differenze retributive rispetto al livello B3, oltre accessori.

Il Ministero si costituiva assumendo che i ricorrenti erano stati inquadrati correttamente ed avevano svolto mansioni della qualifica di appartenenza.

In particolare il Ministero deduceva che il CCNL, in sede di prima applicazione, aveva previsto la trasposizione automatica delle vecchie qualifiche funzionali nei nuovi profili professionali e che il CC1 aveva introdotto la nuova figura di accertatore del lavoro, per il cui accesso era previsto un percorso di riqualificazione, lasciando in vigore, ad esaurimento, i vecchi profili professionali.

Peraltro nel vecchio sistema il personale addetto alla vigilanza era diversificato in base al diverso grado di responsabilità e di autonomia, per cui le mansioni ispettive non erano inerenti esclusivamente alla qualifica di ispettore del lavoro.

Tanto premesso il Ministero evidenziava che il CCNL 1998/2001 introducendo le Aree aveva previsto che “ogni dipendente è inquadrato in base alla ex qualifica e profilo funzionale di appartenenza” (art. 13) lasciando alla successiva contrattazione integrativa la definizione di nuovi eventuali inquadramenti, mentre l’art. 16 CCNL aveva disposto che il personale veniva inserito nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico secondo la tabella B “senza incremento di spesa”.

Infine il Ministero deduceva che la domanda subordinata di svolgimento di mansioni superiori era infondata perchè le mansioni dei ricorrenti rientravano nella ex 6^ qualifica funzionale.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Savona con sentenza n. 377/2003, in accoglimento delle domande, dichiarava il diritto all’inquadramento in Area C, posizione C2, dalla data di entrata in vigore del CCNL e condannava il Ministero a corrispondere le relative differenze retributive.

Il Ministero proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto delle domande di controparte.

Gli appellati si costituivano e resistevano al gravame.

La Corte di Appello di Genova, con sentenza depositata il 28-3-2007, accogliendo la tesi del Ministero appellante, in riforma della pronuncia di primo grado respingeva le domande formulate dagli appellati in primo grado e compensava le spese del doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza il C. e la P. hanno proposto ricorso con tre motivi, corredati dai quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., che va applicato nella fattispecie ratione temporis.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 3 e 4, c.c.n.l. Comparto Ministeri 1998/2001, Allegato A, e degli artt. 1362 e 1363 c.c. e vizio di motivazione, i ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello erroneamente ha ritenuto “legittima la trasposizione automatica delle qualifiche funzionali nelle Aree operata dall’Amministrazione, prescindendo dai contenuti dei profili professionali di appartenenza dei lavoratori e ciò senza ravvisare alcuna contraddizione sia rispetto alle previsioni di cui all’allegato A (in ordine ai contenuti professionali inerenti all’area funzionale C), sia al disposto del citato art. 13, comma 4, in virtù del quale “ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove questa è confluita”.

In sostanza, secondo i ricorrenti, “rispetto ai criteri di meccanica trasposizione delle vecchie qualifiche funzionali nel nuovo sistema previsti nella tabella B deve prevalere la classificazione professionale dei dipendenti nelle diverse aree che le parti collettive hanno ritenuto di operare sulla base del contenuto effettivo delle mansioni che caratterizzano i rispettivi profili”.

Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono che la trasposizione automatica implicante l’inquadramento degli addetti alla vigilanza in una area e in una posizione economica inferiore rispetto a quella in cui le funzioni ispettive e di vigilanza sono confluite, in base alla nuova classificazione prevista dal c.c.n.l. Ministeri 1998/2001, integra violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e dell’art. 2103 c.c. e, sotto diverso profilo, degli artt. 3, 36 e 9 Cost., della L. n. 300 del 1970, art. 13, nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45.

Con il terzo motivo i ricorrenti rilevano che la istituzione di un ruolo ad esaurimento per mantenere personale in un inquadramento inferiore rispetto a quello contrattualmente previsto in relazione alle funzioni e alle mansioni proprie del profilo di appartenenza viola il D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40, 45 e 52 e l’art. 2103 c.c., e che illegittima è la previsione di un corso-concorso per accedere all’area e posizione economica ove contrattualmente è ascritto il profilo di formale appartenenza.

I tre motivi, che in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente, risultano infondati.

Osserva il Collegio che le questioni sollevate sono state in gran parte risolte di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 7-7-2010 n. 16038, con la quale è stato affermato che “in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo. (Nella specie, la S.C., nell’enunciare il principio, ha ritenuto la validità della collocazione in area B posizione economica 3 del personale già inquadrato nella soppressa 6^ qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il triennio 1998/2001)”.

La Corte di Appello di Genova, in sostanza, si è attenuta a tale principio in quanto, esaminata la disciplina del CCNL e della contrattazione integrativa nel quadro del disposto di cui al D.lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (e non della disciplina di cui all’art. 2103 c.c.), in conclusione ha affermato che “l’automatismo vincolante della trasposizione delle q.f. nelle Aree e, al loro interno, nelle diverse posizioni stipendiali, e la non esaustività del sistema introdotto con l’art. 13 del CCNL – proprio perchè applicabile a tutta la P.A. – hanno reso necessario, oltre alla previsione di una disciplina transitoria, il ricorso alla CCI da parte delle diverse Amministrazioni “in relazione alle proprie esigenze organizzative”, cosicchè in tale sede il Ministero del Lavoro ha attribuito alla funzione di vigilanza la posizione in Area C e necessariamente ha dovuto prevederne l’accesso attraverso il corso-concorso ed il mantenimento di profili ad esaurimento, non esistendo la possibilità della trasposizione automatica tra la posizione B3 e quelle C1 e C2″.

Peraltro la Corte di merito ha anche evidenziato che, nel vecchio sistema, “la funzione ispettiva non era propria della VII q.f., ma anche della 6^ e dell’8^”, e che gli appellati “non hanno mai asserito che i compiti loro assegnati esulassero da quelli propri della 6^.

La sentenza impugnata, pertanto, ha correttamente interpretato ed applicato la normativa legale e collettiva e non è incorsa in nessuno dei vizi denunciati.

Il ricorso va così respinto.

Infine, in considerazione della soluzione recente delle questioni in questa sede di legittimità, ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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