Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4273 del 21/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4273 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 18593-2016 proposto da:
TRUNGADI BIAGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
ZANARDELLI 36, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIULIO
ROMEO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMEN BORGESE;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,
CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;
– resistente avverso la sentenza n. 104/2016 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, emessa il 26/01/2016
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

c .0 –

Data pubblicazione: 21/02/2018

RILEVATO

che con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Reggio Calabria
ha confermato la decisione del giudice di primo grado che, aderendo
alle conclusioni del consulente tecnico, aveva rigettato la domanda
proposta da Trungadi Biagio nei confronti dell’Inps, diretta al

accompagnamento;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Trungadi
sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

che l’Istituto ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;

CONSIDERATO

che con il primo motivo il ricorrente deduce omessa o insufficiente
motivazione ed esame sui fatti decisivi della controversia oggetto di
discussione tra le parti (art. 360 c. 1 n. 4 e 5 cod. proc. civ. ),
osservando che la sentenza aderisce alla consulenza tecnica
espletata nel giudizio senza argomentare alcunché in punto di
omessa considerazione della certificazione medica a firma del dott.
Calandruccio, tempestivamente inviata al consulente, attestante
“depressione involutiva con sintomatologia discognitiva iniziale”;

Ric. 2016 n. 18593 sez. ML – ud. 06-12-2017
-2-

riconoscimento del diritto del predetto all’indennità di

che con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 1 I. n.
18/1980, oltre che dell’art. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ., rilevando
che la Corte d’appello, nel conformarsi alle risultanze della
consulenza tecnica, aveva completamente disatteso quanto
emergente da tutte le certificazioni allegate e prodotte sino

disp. Att. Cod. proc. civ., a norma del quale il giudice di merito nei
giudizi in materia previdenziale e assistenziale deve tener conto ai
fini della decisione dei nuovi aggravamenti e/o delle nuove malattie
intervenute nel corso del giudizio;

che i motivi, da esaminare congiuntamente in ragione dell’intima
connessione, sono inammissibili perché difettano della necessaria
allegazione o specifica indicazione, nel rispetto dell’onere di cui
all’art. 366, n. 6, c.p.c., degli atti processuali e dei documenti sui
quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione
della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi
dei giudizi di merito (Cass. n. 12288 del 15/06/2016, Cass. n. 23575
del 18/11/2015), talché i rilievi attinenti alla mancata considerazione
delle certificazioni mediche richiamate, in difetto di specifica
indicazione nei termini indicati, si risolvono in un mero dissenso
diagnostico rispetto agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, atto a
tradursi in un’inammissibile critica del convincimento del giudice
(Cass. n. 1652 del 03/02/2012);

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e
sono liquidate come in dispositivo;

– che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, dPR
115 del 2002;

Ric. 2016 n. 18593 sez. ML – ud. 06-12-2017
-3-

all’udienza di discussione, così disapplicando il disposto dell’art. 149

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi C 2.700,00, di cui C 200,00 di esborsi, oltre spese
generali nella misura del 15% e accessori di legge.

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il 6/12/2017

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto

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