Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4273 del 20/02/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4273 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: CARRATO ALDO

— subingresso
nell’assegnazione —
requisiti –

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24101/06) proposto da:

GRECO Rosa (C.F.: GRC RSO 32E51 1590E), rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Giovanni Le Pera ed elettivamente domiciliata presso
lo studio dell’Avv. Roberto Mardarella, in Roma, v. della Giuliana, n. 50;

Data pubblicazione: 20/02/2013

7,7″

– ricorrente principale contro
GRECO Maria (C.F.: GRC MRA 45C44 1590Q) e GRECO Anna (C.F.: GRC NNA 48C43
1590E), in proprio e quali eredi della genitrice Fittante Rosa, rappresentate e difese, in virtù
di procura speciale in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dall’Avv.
Raffaele Fioresta ed elettivamente domiciliate presso Io studio dell’Avv. Adriano Carmelo
Franco, in Roma, via Dei Levii, n. 29; – controricorrenti e
A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura), con sede in
Cosenza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù
1

di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Alfonso Aulicino ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’Avv. Vittorio Biagetti, in Roma, alla v. A. Bertoloni, n. 35;
– controricorrente nonché
GRECO Innocenza, GRECO Antonio, LEVATO Rosina, GRECO Domenico, GRECO
– intimati —

e
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 30019/06) proposto da:
GRECO Maria (C.F.: GRC MRA 45C44 15900) e GRECO Anna (C.F.: GRC NNA 48C43
1590E), in proprio e quali eredi della genitrice Fittante Rosa, rappresentate e difese, in virtù
di procura speciale in calce al controricorso (contenente ricorso incidentale), dall’Avv.
Raffaele Fioresta ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Adriano Carmelo
Franco, in Roma, via Dei Levii, n. 29; – ricorrenti incidentali contro
GRECO Rosa (C.F.: GRC RSO 32E51 1590E), rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Giovanni Le Pera ed elettivamente domiciliata presso
lo studio dell’Avv. Roberto Mardarella, in Roma, v. della Giuliana, n. 50;
– ricorrente principale e
A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura), con sede in
Cosenza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù
di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Alfonso Aulicino ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’Avv. Vittorio Biagetti, in Roma, alla v. A. Bertoloni, n. 35;
– controricorrente
nonché

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Paolo, GRECO Giuseppe, GRECO Maria e GRECO Leonardo;

GRECO Innocenza, GRECO Antonio, LEVATO Rosina, GRECO Domenico, GRECO
Paolo, GRECO Giuseppe, GRECO Maria e GRECO Leonardo;

– intimati —

Avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro depositato il 20 febbraio 2006 relativo
al proc. R.C.C. n. 68 del 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19 dicembre 2012 dal

uditi gli Avv.ti Giovanni Le Pera, per la ricorrente principale, e Raffaele Fioresta, per
le ricorrenti incidentali;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto dei ricorso principale e per l’inammissibilità di
quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 marzo 1999 la signora Greco Rosa, sulla premessa di essere
manuale coltivatrice della terra, chiedeva al Tribunale di Catanzaro che, ai sensi dell’art. 7
della legge n. 379 del 1967, le venisse attribuito un podere (sito in agro di Simeri Crichi,
località “Gelsitello”) già assegnato all’allora OVS (poi divenuta ERSAC e, quindi, ARSSA) al
sig. Greco Domenico, nato il 7 febbraio 1892 e deceduto il 26 gennaio 1965, suo genitore,
prima del riscatto del fondo. Costituito ed integrato il complessivo contraddittorio nei
confronti di tutte le parti controinteressate, il Tribunale adito, con decreto depositato il 27
gennaio 2004, accoglieva la domanda di assegnazione del suddetto podere in favore della
Greco Rosa e, successivamente, con altro provvedimento depositato il 10 marzo 2005,
determinava la quota parte del credito spettante ai coeredi esclusi Fittante Rosa, Greco
Maria e Greco Anna nella somma di euro 5.125,70. Le menzionate Greco Maria e Greco
Anna, in proprio e quali eredi di Fittante Rosa (nelle more deceduta), proponevano reclamo
avverso entrambi i richiamati decreti del Tribunale di Catanzaro e, nella sola costituzione di
Greco Rosa e dell’A.R.S.S.A., la Corte di appello di Catanzaro, con decreto depositato il 20

Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

febbraio 2006, in riforma degli impugnati provvedimenti, rigettava tutte le domande,
disponendo che l’unità fondiaria dedotta in controversia rientrasse nella disponibilità
dell’ente concedente e compensando integralmente le spese di entrambi i gradi del
procedimento tra le parti costituite (salvo che per quelle occorse ai fini della c.t.u., che
erano poste in ugual misura a carico di Greco Maria e Greco Anna, per una metà, e di

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte territoriale, respinta pregiudizialmente
l’eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata da Greco Rosa (con riferimento alla
supposta inefficacia della riserva di impugnazione avverso il primo decreto emesso dal
Tribunale di Catanzaro), accoglieva l’impugnazione nel merito rilevando l’insussistenza
delle condizioni, sul piano probatorio, per l’assegnazione dei podere in favore di Greco
Rosa, condizioni che, peraltro, non erano riconoscibili nemmeno in capo alle stesse
reclamanti Greco Maria e Greco Anna, con la conseguente statuizione della restituzione
della disponibilità del fondo controverso in favore dell’ente concedente.
Avverso il menzionato decreto adottato in seconda istanza ha proposto ricorso per
cassazione la Greco Rosa, riferito a due motivi, nei riguardi del quale si sono costituite in
questa sede Greco Maria e Greco Anna (che, a loro volta, hanno formulato ricorso
incidentale basato su due motivi) e l’A.R.S.S.A., mentre nessun altro intimato ha svolto
attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale Greco Rosa ha dedotto — in relazione all’ad.
360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e
167 c.p.c, oltre che dell’ad. 2697 c.c., congiuntamente al vizio di omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizio, instando anche per
l’annullamento della statuizione di restituzione del fondo rustico all’ente concedente.
1.1. Rileva il collegio che il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
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Greco Rosa, per l’altra metà).

In sostanza, con la doglianza in questione, la Greco Rosa sostiene l’erroneità della
sentenza impugnata sotto il profilo della ritenuta insussistenza, in capo alla stessa
ricorrente principale, delle condizioni per il suo subingresso nell’assegnazione del podere
dedotto in controversia, malgrado ella avesse dimostrato di essere in possesso della
necessaria qualità di lavoratrice manuale della terra e di essere la più idonea per essere

prescelta a subentrare nel rapporto con l’Ente di riforma agricola ai sensi degli artt. 1 e
segg. della legge n. 1078 del 1940 e dell’art. 7 della legge n. 379 del 1967 (come, del
resto, rilevato dal giudice di prime cure), tenendo conto anche delle risultanze emergenti
dalle prodotte attestazioni provenienti dal Sindaco del Comune competente e della
mancata contestazione dei fatti dalla medesima dedotti con riferimento alla coltivazione
del fondo in questione.
Sul piano generale occorre ricordare (cfr., ad es., Cass. n. 14649 del 2002 e, da ultimo,
Cass. n. 15308 del 2010) che, in tema di riforma fondiaria, la disciplina di cui all’art. 7
della legge 29 maggio 1967, n. 379 ha inteso favorire la continuità della conduzione e la
concentrazione dei fondi nella persona del soggetto idoneo ad un’efficiente coltivazione
(ovvero munito dei requisiti contemplati dall’art. 16 della legge n. 230 del 1950), stabilendo
i criteri per la designazione di colui che subentra (“iure proprio”) all’assegnatario in
funzione dell’assicurazione della permanenza dell’indivisibilità del fondo (obiettivo, questo,
da assicurare nella vigenza della disciplina antecedente all’entrata in vigore della legge n.
191 del 1992). E’ stato, altresì, chiarito (cfr., ad es., Cass., SU., n. 6064 del 1993 e, di
recente, Cass. n. 19498 del 2011) che i requisiti richiesti dalla legge in capo all’erede che
abbia chiesto di subentrare al genitore deceduto nell’assegnazione del fondo, devono
esistere al momento dell’apertura della successione e persistere fino a tutto il tempo della
decisione, precisandosi che, sul piano probatorio, dimostrata dall’erede la sussistenza di
tali requisiti al momento dell’apertura della successione, è da ritenere presunta la

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permanenza degli stessi fino alla decisione, salvo prova contraria da parte dell’Ente o dei
controinteressati.
Orbene, sulla scorta di tali presupposti, la Corte territoriale, con motivazione
sufficientemente adeguata e scevra da vizi logici nell’interpretazione della speciale
disciplina attinente alla materia in oggetto, ha congruamente rilevato che la Greco Rosa

indispensabile qualità di coltivatrice diretta della terra e, quindi della sussistenza delle
correlate condizioni ed attitudini personali richieste dalla legge per la designazione in via
giudiziale quale erede legittimata a subentrare nell’assegnazione del podere rustico. A tal
riguardo, il giudice di secondo grado ha considerato inidonei gli attestati offerti in
produzione, poiché le risultanze emergenti dalle relative certificazioni (non assistite da
alcuna fede privilegiata in ordine al loro contenuto: si ricorda, in proposito, che la
valutazione dei necessari requisiti richiesti in materia non è vincolata nemmeno dagli atti
adottati dagli ispettorati agrari provinciali, la cui attività è munita di una mera funzione
informativa: cfr. Cass. n. 14649 del 2002, cit.) non avevano trovato riscontro nell’espletata
istruzione, non trascurandosi, altresì, le rilevanti circostanze — che deponevano in senso
contrario — riconducibili alla elevata età della Greco Rosa e all’accertata coltivazione del
fondo da parte del figlio. Né, peraltro, poteva dirsi che, nella fattispecie, le sorelle
controinteressate costituite in giudizio, Greco Maria e Greco Anna, non avessero
contestato la sussistenza dei necessari requisiti in capo alla germana Greco Rosa,
avendo, anzi, anch’elle (e soprattutto la Greco Maria) dedotto di essere in possesso delle
relative condizioni per il subingresso e, soltanto in via subordinata (ovvero nell’eventualità
in cui fosse stata preferita la Greco Rosa), avevano insistito per la determinazione
dell’indennità da corrispondere in loro favore, pretese ribadite, nello stesso ordine di
priorità logica, anche con il formulato atto di appello.

non era riuscita a fornire, in modo conferente e comunque idoneo, la prova della

2. Con il secondo motivo la ricorrente principale Greco Rosa ha denunciato la violazione o
falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., sul presupposto dell’intervenuta acquiescenza al
decreto di primo grado e, quindi, all’improponibilità del reclamo avanti alla Corte di appello,
con la conseguente illegittimità della statuizione di restituzione del fondo rustico all’ente
concedente.

Per come è evincibile dalla motivazione del decreto impugnato (v. pag. 6), in correlazione
con i motivi svolti con l’atto di appello da parte di Greco Maria e Greco Anna (il cui
contenuto è esaminabile anche in questa sede in dipendenza della natura processuale del
vizio denunciato), queste ultime — come già evidenziato nello svolgimento della risposta al
primo motivo — avevano, in sede di gravame, chiesto, in via principale, che il diritto al
subingresso venisse pronunciato in favore della Greco Maria, con rigetto della identica
domanda avanzata dalla Greco Rosa e, in subordine, che fosse rideterminato il valore
della quota di loro spettanza, quali coeredi costituiti. Appare, perciò, evidente, in virtù della
richiesta della completa riforma della sentenza di primo grado, che non si era venuta a
formare alcuna acquiescenza, nemmeno parziale, sul diritto al subingresso riconosciuto
con la stessa sentenza in favore della Greco Rosa, avendo, per l’appunto, le reclamanti
manifestato la loro volontà inequivoca di contrastare i complessivi effetti giuridici
conseguenti alla sentenza del primo giudice (cfr. Cass., ad es., n. 1156 del 2008), per
come deducibile dalle specifiche statuizioni richieste alla Corte di appello catanzarese
consistite: – nel rigetto della domanda di assegnazione da parte della Greco Rosa perché
soggetto privo dei requisiti imposti dalla legge; – nei disporre l’assegnazione del terreno
oggetto del giudizio, già assegnato a Greco Domenico, in favore della Greco Maria,
determinando la somma da corrispondere agli altri eredi costituiti per la quota di loro
spettanza; – nell’assegnazione, in subordine, alle reclamanti della quota loro effettivamente

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2.1. Anche questo motivo è privo di pregio e deve, quindi, essere respinto.

spettante, da determinare sulla scorta della consulenza di parte depositata in primo grado
o mediante la nuova consulenza richiesta.
3. Con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., le
ricorrenti incidentali Greco Maria e Greco Anna hanno censurato il decreto impugnato per
assunta violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c., nonché degli artt. 2700 e 2697 c.c.,

controversia attinente alla valutazione della prova sui requisiti per l’ottenimento del
riconoscimento del diritto al subingresso nell’assegnazione del fondo controverso.
3.1. Questo motivo, ad avviso del collegio, è fondato nei sensi che seguono.
Invero, la Corte di appello calabra (v. pag. 6 della sentenza impugnata), a fronte degli
specifici motivi proposti (come precedentemente richiamati) con il reclamo formulato da
Greco Maria e Greco Anna, non solo ha posto, illegittimamente, in discussione la
circostanza che fosse stata effettivamente impugnata la sentenza di primo grado anche
nella parte in cui non aveva riconosciuto la sussistenza dei relativi presupposti per il
subingresso in capo alla Greco Maria (che costituiva, oltretutto, il principale motivo di
gravame), ma prendendo, comunque, in considerazione tale aspetto, ha, con motivazione
del tutto apodittica, escluso che la stessa Greco Maria fosse risultata in possesso dei
necessari requisiti per subentrare nel rapporto, senza svolgere alcuna idonea
argomentazione sul piano logico e valutativo in ordine alle effettive risultanze processuali
acquisite al riguardo (sia con riferimento alle prove precostituite che agli esiti delle prove
orali), facendo da ciò discendere la pronuncia di riassegnazione del fondo in favore
dell’Ente di riforma agricola.
Si versa, quindi, nel caso di specie in una tipica ipotesi di inadeguatezza motivazionale,
dal momento che — secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., ad es.,
Cass. n. 17076 del 2007; Cass. n. 6064 del 2008 e Cass., SU., n. 26825 del 2009) ricorre il vizio di insufficienza della motivazione qualora sussista una obiettiva deficienza

oltre che per omessa o, quanto meno, insufficiente motivazione sul punto decisivo della

del criterio logico che ha indotto il giudice di merito alla formulazione del proprio
convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con
chiarezza la “ratio decidendi”.
Sotto questo profilo, quindi, la doglianza in questione proposta dalle ricorrenti incidentali
con il loro primo motivo è da ritenere fondata.

suo esame è, evidentemente, dipendente dalla risoluzione della questione involta dal
primo motivo.
Con esso, infatti, le medesime hanno denunciato la violazione dell’ad. 112 c.p.c., la
violazione ed omessa applicazione dell’art. 7 della legge n. 379 del 1967 nonché l’omessa
ed insufficiente motivazione sul punto decisivo inerente alla disposta restituzione del
podere in favore dell’ente concedente, sull’erroneo presupposto che nessuno degli altri
eredi avesse richiesto il subingresso e malgrado la mancata formulazione di una domanda
in tal senso da parte dell’ente di riforma. Inoltre, con la stessa doglianza, la difesa delle
signore Greco Maria e Greco Anna – permanendo il loro interesse anche su tale istanza ha dedotto la violazione del citato ad. 7 della legge n. 379 del 1967, poiché, anche in caso
di assegnazione d’ufficio del podere all’Ente di riforma, la Corte avrebbe dovuto
determinare le somme che lo stesso Ente sarebbe stato tenuto a corrispondere a tutti gli
eredi, da calcolare con le medesime modalità in caso di assegnazione ad uno degli eredi
per la determinazione della quota spettante agli altri.
Orbene, in virtù dell’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale attinente
all’aspetto principale e preliminare della rivalutazione delle prove e della sussistenza dei
requisiti necessari in capo alle stesse ricorrenti incidentali per l’eventuale riconoscimento,
in loro favore, del diritto al subentro nell’assegnazione del podere agricolo, rimane in
questa sede precluso l’esame delle altre questioni involte con il secondo motivo, che,
ovviamente, restano impregiudicate nel giudizio di rinvio.
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All’accoglimento di questo motivo consegue l’assorbimento del secondo motivo, poiché il

5. In definitiva, alla stregua delle complessive ragioni esposte, il ricorso principale deve
essere rigettato, mentre va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con il correlato
assorbimento del secondo motivo. Pertanto il decreto impugnato è da cassare in relazione
al motivo accolto, con conseguente rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di
appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e
dichiara assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale; cassa il decreto
impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente
giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso nella camera di consiglio della 2A Sezione civile in data 19 dicembre 2012.

P.Q.M.

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