Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4273 del 18/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 18/02/2021), n.4273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2-2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO MARELLI, GIOVANNI

DELUCCA;

– ricorrente –

contro

BANCA CENTRO EMILIA – CREDITO COOPERATIVO, FINO 2 SECURITYSATION SRL,

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA;

– intimate –

avverso il decreto n. 535/2018 R.G. della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto in data 17-10-2018 la corte d’appello di Bologna ha respinto il reclamo che F.M., fallito quale accomandatario della MB Automobili di F.M. & c. s.a.s., aveva proposto contro il diniego di esdebitazione; ha motivato la decisione osservando che il curatore, nella relazione, aveva evidenziato l’esistenza di numerose irregolarità nella gestione sociale, la difformità dei bilanci rispetto alla reale situazione economica e patrimoniale della società e l’impiego di denaro della società per spese personali dei soci;

la corte d’appello ha soggiunto che tali fatti potevano configurare i reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali e che quindi era da ritenere nella specie non integrato il presupposto della L. Fall., art. 142, n. 5;

F. ha proposto ricorso per cassazione;

gli intimati non hanno svolto difese;

il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – il ricorrente deduce in sequenza:

(i) col primo motivo la violazione o falsa applicazione degli artt. 142 e 143 L. Fall. per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto non comparabile, e quindi irrilevante, il requisito di cui alla L. Fall., art. 142, n. 1, relativo alla collaborazione del fallito con gli organi della procedura, con quello della mancanza di fatti distrattivi previsto dalla L. Fall., art. 142, n. 5, così avendo omesso la valutazione della condotta complessiva del debitore; cosa maggiormente grave visto che nessuna certezza esisteva in ordine all’attribuibilità a F. dei fatti distrattivi;

(ii) col secondo motivo la violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, essendo stata posta a base della decisione la presunzione semplice per cui F., quale socio amministratore, avrebbe dovuto provvedere alla regolare tenuta della contabilità;

II. – il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente per connessione, è manifestamente infondato e in parte inammissibile;

III. – come la corte d’appello ha rettamente ritenuto, il requisito previsto dalla L. Fall., art. 142, n. 5 (il non avere, cioè, “distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito”) non può essere comparato o messo in relazione di minusvalenza con quello della collaborazione col curatore previsto dall’art. 142, n. 1 (l’avere il fallito “cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni “);

non può esserlo perchè quelle previste dalla L. Fall., art. 142 sono condizioni paritetiche, tutte quante necessarie onde pervenire al provvedimento esdebitatorio;

tra queste condizioni rileva giustappunto che il fallito, che ambisce all’esdebitazione, non abbia “distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito”;

IV. – il riferimento alla distrazione dell’attivo non si esaurisce nel concetto penalistico, ma risulta comprensivo di ogni atto o comportamento che abbia determinato, senza giustificazione, la distrazione di uno o più beni dalla garanzia generica dei creditori o la violazione della par condicio; nè la norma delimita temporalmente gli atti distrattivi rilevanti, nel senso che il legislatore ha inteso riferirsi agli atti compiuti, sia prima che dopo l’apertura della procedura;

V. – nel caso concreto la corte d’appello ha accertato, in base alla documentazione appositamente menzionata (la relazione del curatore), che nella gestione contabile della società erano state commesse varie irregolarità, con bilanci palesemente falsi, e che “numerose spese personali dei soci” erano state “sostenute con danaro della società”;

a questo proposito ha considerato che “non essendovi prova (..) di una delega alla tenuta della contabilità ad uno dei tre soci, tutti dovevano provvedere alla regolare registrazione contabile, come tutti – e qui indipendentemente da qualsiasi delega – dovevano astenersi dall’utilizzo di disponibilità liquide sociali per soddisfare proprie necessità, se non dopo l’approvazione del rendiconto (..) e comunque solo per utili realmente conseguiti”;

tale complesso di affermazioni – nel riferimento a fatti addebitabili (tra gli altri) anche a F. (perfino indipendentemente dall’essere questi l’accomandatario) integra una valutazione di merito, alla base della quale non sono ravvisabili errori di diritto; invero il secondo motivo di ricorso, col quale se ne contesta la congruità in ragione della natura presuntiva del ragionamento, è inammissibile, visto che si risolve in un generico tentativo di sovvertimento del giudizio sulla prova, non suscettibile di trovare ingresso in sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2021

 

 

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