Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4272 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4272 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

sul ricorso 13511-2008 proposto da:
DI FILIPPO GIUSEPPE DFLGPP58B08B317E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo
studio dell’avvocato PORRONE DOMENICO, rappresentato
e difeso dall’avvocato ABENAVOLI IVANA giusta procura
speciale a margine;
– ricorrenti contro

AURORA ASSICURAZIONI SPA 05538250969, in persona del
suo procuratore speciale Dott.ssa GIOVANNA GIGLIOTTI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76,

1

Data pubblicazione: 24/02/2014

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI
GIORDANO, che la rappresenta e difende giusta delega
a margine;
– controricorrente nonchè contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 6461/2007 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 28/03/2007, R.G.N. 21501/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/01/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

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SALVI ALESSANDRO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.Con citazione del 15 novembre 2003 Giuseppe Di Filippo nella
veste di danneggiato conveniva dinanzi al giudice di pace di
Roma il conducente Andrea Salvi che aveva determinato uno
scontro tra il taxi condotto dall’attore e l’auto condotta dal

18 del 12 giugno 2001. Il Salvi restava contumace, mentre
l’assicurazione Aurora, costituitasi, contestava il fondamento
delle pretese.
2.11 giudice di pace con sentenza del 2 dicembre 2004 rigettava
la domanda e condannava l’attore a rifondere le spese sostenute
dalla assicurazione.
3.Contro la decisione proponeva appello il

Di Filippo,

sostenendo il giudice di pace mentre aveva accertato la
responsabilità del Salvi, che gli aveva tagliato la strada,
aveva poi rigettato la domanda per difetto di prova, con
evidente contraddizione in ordine alle stesse prove allegate tra
cui un preventivo di spese.
Resisteva il solo assicuratore e chiedeva il rigetto del
gravame.
4.11 Tribunale di Roma con sentenza del 28 marzo 2007 rigettava
lo appello compensando tra le parti le spese del grado.
5.Contro la decisione ricorre il

Di Filippo

deducendo cinque

motivi di censura illustrati da memoria, non resiste il SALVI,
mentre

l’assicuratore

chiede

inammissibile e infondato.

3

il

rigetto

del

ricorso,

convenuto, in Roma sul lungotevere Maresciallo Cadorna alle ore

MOTIVI DELLA DECISIONE.

6.11 ricorso, soggetto ratione temporis al regime dei quesiti,
non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva si offre
dapprima una sintesi dei motivi ed a seguire la confutazione in
diritto.

Nel PRIMO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione, omessa,
contraddittoria, insufficiente ed erronea su fatto decisivo e
controverso, in relazione ad ultrapetizione in violazione degli
artt. 112,345,346 c.p.c. e 2909 c.c.
IL QUESITO a ff 4 è nei seguenti termini: «Se in un giudizio
di risarcimento dei danni materiali, in difetto di appello
incidentale, in punto di an debeatur, punto ritenuto provato dal
giudice di primo grado,

il giudice di appello nel decidere

sullo appello proposto in punto di quantum debeatur, essendo
stata la domanda rigettata sul punto rigettata in prime cure per
difetto di prova, possa riesaminare anche la questione della
dinamica del sinistro e della responsabilità.»
NEL SECONDO MOTIVO si deduce vizio della motivazione ed error in
iudicando per la violazione degli artt.112,116,61,345,346 c.p.c.
2909,2056,2043 c.c. in relazione agli artt. 40 e 41 cod.penale.
IL QUESITO a ff 6 ripropone la questione dello effetto
devolutivo limitato dello appello, una volta che in primo grado
risulti accertato l’an debeatur, sostenendosi la necessità di
una consulenza tecnica in punto di verifica della compatibilità
dei danni.

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6.1. SINTESI DEI MOTIVI.

Nel TERZO MOTIVO si deduce vizio della motivazione ed error in
iudicando per violazione degli artt.2697,2730 e ss cod,civile e
116 e 228 c.p.c.
IL QUESITO a ff 8 è nei seguenti termini: “se /e

dichiarazioni

rese dal convenuto contumace in sede di interrogatorio formale

possono essere ritenute rilevanti ai fini del rigetto della
domanda attrice o forniscano soltanto elementi sussidiari di
convincimento che necessitano di essere sostenuti da altri
elementi effettivi di prova’.
Nel QUARTO MOTIVO si deduce ancora vizio della motivazione ed
error in iudicando per violazione degli artt.116 e 253 c.p.c.
nel punto in cui il tribunale ha ritenuto lacunosa la
deposizione

del testimone che descrive la dinamica del

sinistro. IL QUESITO A FF 11 si articola in tre censure
eterogenee sulla tecnica di porre le domande, sulla critica
della attendibilità e sul valore dato al preventivo di spesa.
NEL QUINTO MOTIVO si deduce ancora vizio di motivazione ed error
in procedendo per la violazione di norme processuali, quali gli
artt.116 e 61 c.p.c., sostanziali quali gli artt. 1226,2043 e
2056 cc. e costituzionali quali lo art.23, sostenendosi che la
sentenza erra nella valutazione della prova dei danni.
IL QUESITO A FF 12 pone ben quattro distinte domande retoriche
circa le regole di apprezzamento delle prove ed una proposta di
consulenza tecnica ove proprio si debba ritenere insufficiente
il cd preventivo per le riparazioni al taxi.

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deferitogli dallo attore e favorevoli allo stesso convenuto

Si conclude con richiesta di condanna dello assicuratore a
rendere le somme ricevute a qualsiasi titolo della parti
resistenti con vittoria delle spese del grado da distrarsi in
favore del difensore antistatario.
7.CONFUTAZIONE IN DIRITTO.

errata prospettazione delle censure ed al cumulo del motivo che
attiene al vizio della motivazione con il concorrente e
coesistente error in iudicando o in procedendo, difettando, per
quanto concerne il vizio, la precisa indicazione del fatto
controverso e del punto della decisione che invece argomenta la
ricostruzione del fatto dannoso, vuoi come illecito vuoi come
danno consequenziale. Difettando inoltre, quanto alla
proposizione del quesito di diritto, la indicazione della regula
iuris che si intende applicare il luogo di quella errata,
proposta dal giudice dello appello.
Questo modo di argomentare e di proporre quesiti vulnera le
regole circa la chiara ed esaustiva formulazione dei motivi
indicate nello art 366 bis c.p.civ. ed impedisce alla CORTE,
come giudice di legittimità, di integrare quesiti mal formulati
e di esaminare cumulativamente due prospettive di censura
radicalmente diverse tra di loro. La prospettiva del vizio della
motivazione dove la res controversa resta incerta, e dunque la
motivazione risulta incoerente rispetto ad un fatto ovvero da
una fattispecie che doveva essere considerata in relazione alla
questione fattuale, e la diversa prospettiva della censura della

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Il ricorso prospetta motivi inammissibili in relazione alla

regula iuris applicata ad una fattispecie invero certa, in
ordine alla quale non si pone alcuna controversia fattuale. VEDI
PER TALI puntualizzazioni le recenti SU CIVILI 27 MARZO 2009
N.7433 e del maggio 2008 ai nn. 11650 e 12645.
Partendo da tali richiami ai principi primi inerenti alla

due postulano la esistenza di un giudicato interno in punto di
an debeatur, assumendosi che il primo giudice aveva accertato la
responsabilità del conducente contumace, ma che aveva rigettato
la pretesa risarcitoria in quanto mal provata e per la
incompatibilità tra i danni da riparare e le modalità
dell’incidente descritto dal secondo tassista che seguiva a
breve distanza il primo.
Ma la parte ricorrente di FILIPPO, per giustificare il
cd.giudicato interno, evita di riportare le conclusioni svolte
in appello, con unico motivo, peraltro riprodotto a ff 3 della
motivazione, mentre l’assicuratore appellato si limitava a
contestare il fondamento dell’appello.
ORBENE la sentenza di appello nella sua sintetica motivazione a
ff 4 non disattende un giudicato che attiene all’an debeatur, ma
considerando il devolutum proposto dallo appellante, considera
corretta la valutazione compiuta dal primo giudice sul danno
consequenziale patrimoniale alla auto del tassista, considerando
un contesto di elementi di prova anche testimoniale da cui
chiaramente emergeva che era stata proposta una richiesta per

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formulazione delle censure poste, appare evidente che: i primi

danni diversi e di maggiore entità rispetto all’urto tra i due
mezzi.
I QUESITI di fatto in punto di vizio della motivazione non
risultano proposti, né viene in luce il fatto controverso che
invece attiene al danno conseguenza, in ordine al quale invece

NE SEGUE la inammissibilità dei privi due motivi,sia per il
contraddittorio cumulo tra errore di diritto e vizio della
motivazione a questo contestuale,sia in relazione alla
extrapetizione, avendo la Corte confermato la statuizione
negativa rispetto alla pretesa risarcitoria come danno
consequenziale patrimoniale. La statuizione che conferma il
rigetto del danno patrimoniale non conghge con il giudicato
interno in punto di responsabilità anche se la motivazione della
Corte di appello merita una integrazione.
INAMMISSIBILITA’ anche dei restanti tre motivi, sia in relazione
all’inestricabile cumulo di censure di fatto e di diritto, le
prime prive del quesito di fatto e le seconde tendenti invece
non alla indicazione di prove coerenti per la individuazione dei
danni materiali, ma in relazione alla posizione contumaciale del
SALVI che ha reso l’interpello negando di aver avuto l’incidente
-terzo motivo- ovvero in ordine alla deposizione del teste
tassista al seguito del primo-quarto motivo- ovvero ancora in
ordine al valore probatorio del consuntivo, nel contesto
probatorio delineato-quinto motivo. La proliferazione dei
quesiti di diritto, la loro non consequenzialità e soprattutto

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il quesito di diritto appare astratto ed incongruo.

la evidente incongruità rispetto all’onere della prova che
compete a chi pretende di essere ampiamente risarcito anche
oltre il dovuto,ha reso ampiamente motivata la statuizione di
rigetto di tali motivi di appello, e inammissibile la richiesta
in questa sede di legittimità di un riesame del fatto dannoso

Così corretta la motivazione in relazione al devolutum oggetto
dello esame in appello, segue la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese del grado in favore dell’assicuratore
costituito, liquidate come in dispositivo.
P.q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e condanna Di Filippo Giuseppe
a rifondere ad Aurora assicurazioni spa le spese del giudizio di
cassazione, che liquida in euro 1600,00 di cui euro 200,00 per
esborsi.
ROMA 9 gennaio 2014.

come verificato per le sue conseguenze di danno patrimoniale.

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