Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4272 del 10/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2022, (ud. 06/10/2021, dep. 10/02/2022), n.4272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8242-2019 proposto da:

S.A., C.T., elettivamente domiciliate in ROMA, V.

ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO GUZZO,

che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI MATERA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI N. 17 presso lo studio

dell’avvocato VIGLIONE GIANCARLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENRICA ONORATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 422/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata l’11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

S.A. aveva concesso in comodato alla figlia C.T. un immobile sito in (OMISSIS) ove quest’ultima aveva stabilito la propria abitazione insieme al coniuge dal quale si era poi legalmente separata in data 2 novembre 2011: con il provvedimento di separazione tale casa coniugale veniva assegnata alla suddetta C.T.;

la parte contribuente (madre e figlia) proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso opposto alla loro richiesta di restituzione parziale dell’IMU versata per il 2012, ritenendo le ricorrenti la spettanza in capo alla signora C. comodataria dell’obbligo di corrispondere l’IMU nella misura ridotta per abitazione principale dovendosi invece escludere la soggettività passiva dell’imposta in capo alla comodante proprietaria signora S.;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello del comune di (OMISSIS) affermando che il riconoscimento – sia pure ai soli fini IMU – di un diritto reale in re aliena quale sarebbe il diritto di abitazione a seguito di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione non avrebbe fondamento logico perché il proprietario dell’immobile verrebbe irragionevolmente a giovarsi di una esenzione non prevista dalla legge;

la parte contribuente propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza deposita memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre il comune di Matera si costituisce con controricorso e in prossimità dell’udienza deposita note di trattazione scritta con le quali si riporta al controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, del D.L. n. 16 del 2012, art. 4, della L. n. 392 del 1978, art. 6, nonché degli artt. 1571 e 1803 c.c., in quanto, nell’ipotesi in cui un coniuge abbia concesso in comodato alla figlia un immobile e poi questa, dopo essersi sposata e avere adibito tale immobile a casa coniugale, si sia legalmente separata e sia risultata assegnataria di tale casa coniugale, l’IMU è di pertinenza della figlia assegnataria della casa e non della madre proprietaria della stessa.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2022

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