Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4271 del 23/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2010, (ud. 07/10/2009, dep. 23/02/2010), n.4271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.D., elettivamente dom.ta in Roma, Via R.G. Lante,

n. 16, nello studio dell’Avv. Domenico Bonaiuti; rappresentata e

difesa dall’Avv. Pirami Franco, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale n.

2482/2001, depositata in data 3.4.2001;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

ottobre 2009 dal consigliere Dott. Pietro Campanile;

Udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

1.1 La Commissione tributaria regionale di Perugia confermava la decisione di primo grado con cui era stato accolto il ricorso avverso la cartella esattoriale emessa nei confronti di L.S., con cui si deduceva l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, per mancata riduzione dell’imponibile Irpef dell’anno 1985, in misura pari alle imposte sospese per lo stesso periodo d’imposta, ai sensi della L. n. 46 del 1986, art. 3, comma 2 bis, in considerazione degli eventi sismici dell’anno 1984. Tale decisione veniva riformata, nel senso dell’affermazione della validità della cartella, dalla Commissione Tributaria Centrale, con la sentenza meglio specificata in epigrafe.

1.2 Con atto notificato in data 29 marzo 2002 N.D. proponeva ricorso per cassazione, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, avverso detta decisione, con la quale, in accoglimento del ricorso dell’Ufficio, si è affermato che, alla luce della disposizione contenuta nella L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 28 – ritenuta norma di interpretazione autentica – il differimento delle imposte e dei contributi relative alle zone interessate dal sisma del 1984 (nella specie, Irpef ed ilor dell’anno 1985) non comporta anche l’ulteriore agevolazione consistente nella rideterminazione dell’imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi.

1.3 Si deduceva violazione e falsa applicazione della citata L. n. 133 del 1999, art. 28 ribadendosi – con richiamo alla portata della L. n. 46 del 1986, art. 3, comma 2 bis, la tesi della cd. doppia agevolazione.

1.4 Non si costituivano la parti intimate.

1.5 – Successivamente veniva depositata, nell’interesse della ricorrente, documentazione inerente alla richiesta di adesione al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, con quietanza rilasciata dal concessionario.

Diritto

2. Rileva preliminarmente il Collegio che in una precedente udienza era stato disposto un rinvio a nuovo ruolo, in considerazione della domanda di condono in atti. A ben vedere, trattandosi di definizione richiesta ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12 che prevede la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000 – mediante il pagamento di una determinata percentuale dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle eventuali spese sostenute dal concessionario – non è prescritta a carico dell’Agenzia delle entrate alcuna attestazione della regolarità del condono e del pagamento integrale di quanto dovuto, sicchè occorre accertare la corrispondenza tra quanto versato ed il ruolo oggetto della controversia, gravando sul contribuente l’onere di provare che il versamento effettuato concerna la controversia in corso e che le somme pagate corrispondano alla prevista percentuale dell’importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni), oltre le eventuali spese (Cass., 3 febbraio 2006, n. 2410; Cass., Sez. Un., 30 giugno 2009, n. 15242).

3. Tanto premesso, deve constatarsi che dalla documentazione prodotta emerge chiaramente che la domanda di condono afferisce proprio alla controversia in esame e che è stata regolarmente pagata la sommar corrispondente alla prescritta percentuale del 25% dell’importo dovuto, oltre alle spese richieste dal concessionario.

Deve pertanto dichiararsi, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12 l’estinzione del procedimento.

3. Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alle ragioni della decisione, per l’integrale compensazione fra le parti delle spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12. Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile – tributaria, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010

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