Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4271 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16817/2007 proposto da:

G.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 26,

presso lo studio dell’avvocato PIERETTI MARIA CRISTINA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIDANO ROSELLA giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PIRENEI 1, presso lo studio dell’avvocato GENTILE ALFONSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato POMENTI ANNA MARIA giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7450/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/02/2007, R.G.N. 4534/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato D’ALESSIO GIORGIO per delega PIERETTI MARIA

CRISTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27.10.2006 – 1.2.2007, la Corte d’Appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, in parziale riforma della decisione di prime cure, dichiarò che tra B.A.E. e G.I. era intercorso, nel periodo dal giugno 1992 all’8.3.1995, un rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento della B. nel 4^ livello del CCNL Studi professionali, e condannò lo G. al pagamento delle differenze retributive dovute. A sostegno del decisum la Corte territoriale, per quanto ancora qui specificamente rileva, ritenne, sulla scorta delle esaminate risultanze processuali, la sussistenza nel caso di specie delle principali ed esclusive caratteristiche della subordinazione e, in particolare, della sottoposizione della B. al potere organizzativo e gerarchico dello G.; osservò inoltre la Corte che dalla documentazione prodotta non emergeva alcun elemento idoneo a suffragare che l’attività svolta dalla B. fosse stata di pratica professionale, secondo quanto dedotto dalla parte datoriale, che il mancato rilascio alla B. del certificato relativo all’ammissione alla pratica rendeva irrilevante il rilievo della mancata richiesta dell’attestato di compiuta pratica e che le dichiarazioni di alcuni dei testi sulla qualità di praticante della B., per la loro genericità e in mancanza del predetto necessario adempimento formale, non apparivano idonee, alla luce anche delle ulteriori risultanze istruttorie, a far ritenere la natura di pratica professionale dell’attività espletata dalla B..

Avverso la suddetta sentenza G.I. ha proposto ricorso per cassazione fondato su sette motivi e illustrato con memoria.

L’intimata B.A.E. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto la natura subordinata del rapporto, escludendo il praticantato. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, assumendo che la Corte territoriale ha omesso ogni indagine e valutazione in ordine alla possibilità di configurare l’apprendistato. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 2094 c.c., in relazione all’art. 1322 c.c.; artt. 1322 e 2094 c.c., in relazione all’art. 116 c.p.c., e art. 2697 c.c.; artt. 19 e 20 regolamento per l’esecuzione della L. n. 327 del 1906 sull’esercizio della professione di ragioniere; art. 246 c.p.c.), nonchè vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto raggiunta la prova degli elementi qualificanti in via esclusiva il rapporto di lavoro subordinato, essendo restato invece del tutto indimostrato l’assoggettamento della B. al potere direttivo – gerarchico del datore di lavoro. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 2094 c.c.; art. 20 regolamento per l’esecuzione della L. n. 327 del 1906, sull’esercizio della professione di ragioniere; L. n. 327 del 1906, art. 2, comma 2;

L. n. 183 del 1992, art. 1,; art. 116 c.p.c.) assumendo che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, doveva ritenersi priva di rilevanza, ai fini della esclusione della qualificazione del rapporto in termini di praticantato, il mancato rilascio di un certificato di attestazione della pratica al fine dell’iscrizione nel relativo registro.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 246 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale abbia ritenuto non completamente attendibile un teste in quanto tuttora dipendente dallo studio di esso ricorrente.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., e art. 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, rilevando che non incombeva ad esso ricorrente dimostrare la sussistenza degli elementi del praticantato, bensì alla lavoratrice la ricorrenza di quelli qualificanti la subordinazione, e dolendosi della valutazione fatta dalla Corte territoriale delle risultanze istruttorie.

Con il settimo motivo il ricorrente assume che all’accoglimento del ricorso dovrà seguire il totale aggravio sulla B., oltre che di quelle del presente giudizio di cassazione, delle spese del giudizio di secondo grado, compensate per un terzo dalla Corte territoriale.

2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis c.p.c., è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr. D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e quindi anche al presente ricorso.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l’orientamento di questa Corte, il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).

2.1 Nel caso che ne occupa i primi due motivi di ricorso, così come il terzo, il quinto e il sesto, nei profili di doglianza relativi ai dedotti vizi di motivazione, sono privi della formulazione del suddetto momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali e, pertanto, vanno ritenuti inammissibili.

2.2 Secondo la Giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione che si concluda con la formulazione di un quesito di diritto in alcun modo riferibile alla fattispecie o che sia comunque assolutamente generico (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 36/2007; 20360/2007). A conclusione del terzo motivo il ricorrente ha formulato i seguenti quesiti di diritto:

“se ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o come autonomo sia rilevante ed essenziale l’accertamento da parte del Giudice del merito della effettiva modalità di svolgimento dell’attività ed in particolare l’accertamento dell’effettivo assoggettamento del prestatore di opera al potere direttivo e gerarchico dell’altra parte del rapporto, ovvero sia sufficiente il solo accertamento dei contenuti delle attività svolte”; “se ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o come autonomo il Giudice di merito sia tenuto a ricercare la effettiva volontà delle parti ai fini della individuazione delle concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle parti stesse nell’esercizio della loro autonomia contrattuale”; “se la parte che afferma la sussistenza in fatto dell’elemento della subordinazione in un rapporto debba fornire la prova del proprio effettivo assoggettamento al potere direttivo e gerarchico dell’altra parte del rapporto o se, in assenza di tale prova, l’elemento della subordinazione possa essere presunto dal Giudice”; “se la continuità della prestazione di attività in uno studio professionale sia o meno elemento connotante in modo esclusivo il rapporto di lavoro subordinato, o se tale continuità connoti anche altri tipi di rapporti di natura autonoma, quali il praticantato”.

Si tratta di quesiti assolutamente generici e, come tali, inidonei a far discendere in modo univoco, in base alla risposta positiva o negativa che agli stessi venga data, l’accoglimento o il rigetto del gravame.

Parimenti è a dirsi per i quesiti formulati a conclusione del sesto motivo: “se la parte che afferma la sussistenza in fatto dell’elemento della subordinazione in un rapporto debba fornire la prova degli elementi qualificanti della subordinazione stessa, e segnatamente il proprio effettivo assoggettamento al potere direttivo e gerarchico dell’altra parte del rapporto”;

“se ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o come autonomo il Giudice del merito debba accertare ed apprezzare la effettiva modalità di svolgimento dell’attività tenendo conto di tutti gli elementi obiettivamente desumibili dalla documentazione e dalle prove orali, che siano determinanti ai fini della qualificazione del rapporto”.

Detti motivi appaiono quindi inammissibili anche in relazione alle censure di violazione di norme di diritto.

3. Il quarto motivo di ricorso è infondato.

Infatti la Corte territoriale non ha escluso la sussistenza del praticantato sol perchè non era stato rilasciato il certificato di avvenuta accettazione alla pratica, valutando invece, nella ricorrenza di tale incontestata emergenza fattuale, la rilevanza di alcune delle testimonianze assunte e della mancata richiesta dell’attestato di compiuta pratica, e traendo quindi, anche alla luce del complesso dell’istruttoria testimoniale, conclusioni sulla non qualificabilità del rapporto in termini di praticantato, le quali, siccome inerenti ad accertamenti di merito coerenti con i dati acquisiti e immuni da vizi logici, risultano intangibili in questa sede di legittimità.

4. Parimenti infondato, per quanto inerente alla denunciata violazione di norme di diritto, è altresì il quinto motivo di ricorso, atteso che la Corte territoriale non ha affatto ritenuto l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., del dipendente dello studio del ricorrente, ma, in aderenza alla generale disposizione di cui all’art. 116 c.p.c., ne ha prudentemente valutato l’attendibilità alla luce della sua peculiare posizione lavorativa.

5. L’inammissibilità o l’infondatezza dei precedenti motivi comportano l’assorbimento del settimo.

6. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 10,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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