Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4270 del 22/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 22/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 22/02/2011), n.4270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10045-2007 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato JACOBI MAURIZIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO COSTANTE GRIS;

– intimati –

sul ricorso 14245-2007 proposto da:

ISTITUTO COSTANTE GRIS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 20,

presso lo studio dell’avvocato ALBISINNI LUIGI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CESARI GIOVANNI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato JACOBI MAURIZIO, giusta delega in

atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 483/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/12/2006 r.g.n. 487/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato ROBERTO ROMEI per delega ARTURO MARESCA;

udito l’Avvocato GIOVANNI CESARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 17.10.2006/20.12.2006 la Corte di appello di Venezia, in accoglimento dell’appello proposto dall’Istituto “Costante Gris” avverso la sentenza resa dal Tribunale di Treviso il 7.4.2004 , rigettava la domanda proposta da P.M. per il risarcimento del danno conseguente alla revoca anticipata dell’incarico di responsabile della “Direzione Unica Medico Riabilitativa”, conferito a seguito di deliberazione adottata dal c.d.a. il 17.11.1999.

Osservava in sintesi la corte territoriale che il recesso non era da ricollegare a scelte arbitrarie o discriminatorie dell’Istituto, ma a precise modifiche normative che avevano comportato la necessità della riorganizzazione aziendale, e che la clausola, inserita nel contratto individuale, che consentiva ad entrambe le parti di recedere senza preavviso prima della scadenza quadriennale convenuta, doveva ritenersi valida in quanto liberamente concordata dai contraenti, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, che tale facoltà riconosceva in tutti i casi previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dai contratti di lavoro. Per la cassazione della sentenza propone ricorso P. M. con undici motivi. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato l’Istituto Costante Gris.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente prospetta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 ed, al riguardo, osserva che il secondo motivo di appello, parzialmente accolto dalla corte di merito, avrebbe dovuto essere dichiarato in toto inammissibile, non avendo l’Istituto nel primo grado del giudizio eccepito alcunchè in ordine alla mancata conformità del contratto alla normativa invocata dal ricorrente, avendo, anzi, lo stesso sostenuto la piena aderenza del rapporto alla normativa legale e contrattuale.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, n. 4 in relazione all’art. 434 c.p.c., il ricorrente rileva che, per essere la causa petendi dell’appello del tutto diversa (in particolare, per quanto riguarda l’inapplicabilità alla fattispecie della normativa contrattuale collettiva) dalle difese svolte dall’Istituto in primo grado, dovevano ritenersi passate in giudicato le statuizioni del primo giudice relative all’assoggettabilità del contratto alla normativa del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19 e a quella contrattuale collettiva e alla illegittimità della clausola di recesso ad nutum per incompatibilità con tale normativa.

Con il terzo motivo, denunciando ancora violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente rileva che la sentenza impugnata aveva positivamente valutato la legittimità della clausola di recesso del contratto individuale in quanto conforme alla previsione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, comma 3, sebbene l’Istituto non avesse chiesto l’applicazione di tale norma, ed, anzi, ne avesse implicitamente escluso l’applicabilità, ritenendo che il rapporto contrattuale si ponesse al di fuori dello schema del contratto collettivo richiamato nel citato articolo.

Con il quarto motivo rassegna, prospettando lo stesso vizio e le stesse ragioni da ultimo indicati, che la decisione aveva statuito ultra petita.

Con il quinto motivo viene censurata la decisione impugnata per violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, comma 3) rilevando che tale ultima norma, diversamente da quanto ritenuto dalla corte di appello, doveva correttamente interpretarsi nel senso che la revoca dell’incarico fosse consentita solo in ipotesi ulteriori a quelle previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ma non anche dai contratti individuali.

Con il sesto motivo, prospettando violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 29 del 1993, e succ. mod., art. 19, commi 4 e 6, nonchè degli artt. 13, 28, 29 e 34 del CCNL dell’area della dirigenza medica, il ricorrente si duole che la corte di appello aveva ritenuto ammissibile prevedere nei contratti individuali di incarico dirigenziale una clausola di recesso ad nutum, sebbene sia la legge (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 13, comma 7) che la contrattazione collettiva (artt. 28, 29 e 34 CCNL) consentissero la revoca dell’incarico, salva l’ipotesi della risoluzione consensuale, solo in presenza di cause attinenti all’inadempimento o al mancato raggiungimento da parte del dirigente degli obiettivi prefissati, sulla base di specifiche procedure.

Con il settimo motivo la sentenza impugnata viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, comma 3, nonchè degli artt. 13, 28, 29 e 34 del CCNL per la dirigenza medica, per avere la corte veneziana erroneamente escluso che la clausola di recesso convenuta nel contratto individuale fosse peggiorativa rispetto al contratto individuale, sebbene l’art. 13 del contratto collettivo testualmente prevedesse che “nella stipulazione dei contratti individuali le aziende non possono inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge”.

Con l’ottavo ed il nono motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 29 del 1993, e succ. mod., art. 19, commi 4 e 6 e dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che i giudici di appello non avevano in alcun modo preso in considerazione la circostanza, decisiva per il giudizio, che nella deliberazione di incarico era previsto il termine di durata dell’incarico, ma non anche la clausola di recesso ad nutum, che il primo sostanzialmente vanificava e, comunque, che avevano ritenuto lecita la clausola medesima nonostante la sua difformità dalla lettera di incarico.

Con il decimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 2 (recte tre) in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., il ricorrente si duole che la corte veneziana non aveva valutato che, ove pure fosse stata ritenuta lecita la clausola di recesso ad nutum, dovevano ritenersi prive di veridicità le dichiarazioni contenute nella lettera di revoca, le cui reali motivazioni consistevano nella volontà di escludere il dirigente da ogni ingerenza e conoscenza dei processi decisionali dall’azienda, a causa del dissenso manifestato rispetto alle scelte degli amministratori.

Con l’undicesimo motivo, infine, il ricorrente prospetta vizio di motivazione circa le deduzioni da lui svolte nei precedenti gradi del giudizio in ordine alla mala fede riscontrabile a fondamento delle determinazioni assunte dall’azienda, che la corte aveva sostanzialmente ignorato.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, l’Istituto intimato prospetta che, nel sostenere, in sede di appello, che il rapporto si sottraeva alla disciplina collettiva per la dirigenza sanitaria, in quanto concluso senza che fossero espletate le procedure selettive previste dal secondo comma dell’art. 13 del contratto collettivo che ne costituivano il presupposto indefettibile, non aveva, in realtà, avanzato alcuna eccezione in senso proprio, ma una mera argomentazione giuridica.

3. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

4. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale ben possono esaminarsi congiuntamente, in ragione della loro connessione ed interdipendenza sul piano logico e giuridico, e vanno accolti.

Ha ritenuto la sentenza impugnata, nell’accogliere parzialmente l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dall’appellato, che l’Istituto, nel corso del giudizio di primo grado, non aveva affatto prospettato che l’incarico affidato al P. avesse natura “autonoma” e che allo stesso non fosse applicabile la contrattazione collettiva di settore (pur richiamata nel contratto di incarico). Ha, tuttavia, accolto nel resto l’impugnazione.

Risulta, nondimeno, dalla stessa sintesi dei motivi di appello che si rinviene nella sentenza, che l’Istituto aveva, in primo luogo, prospettato “l’erronea qualificazione ed interpretazione del contratto 1.12.1999, per avere il giudice di primo grado dichiarato la nullità della clausola negoziale e condannato l’ente al risarcimento del danno”, erroneamente ritenendo che “il contratto fosse di “lavoro subordinato a tempo indeterminato” e pertanto che ai sensi dell’art. 13, u.c., del c.c.n.l. di categoria fosse nulla la clausola n. 3 di recesso “ante tempus” in quanto peggiorativa”; in subordine che “anche ove ritenuto il rapporto di lavoro “subordinato a tempo determinato”…che la clausola non era invalida in quanto il divieto di clausole peggiorative riguardava “solo” i rapporti di lavoro di cui al medesimo art. 13 c.c.n.l. e non gli altri non disciplinati dalla norma pattizia medesima”.

Più in particolare, si osservava nel motivo gradato di appello che “Invero l’invalidità delle clausole peggiorative.. .come sancita dall’art. 13, u.c., del CCNL sulla dirigenza sanitaria va letta ed applicata nel contesto dell’articolo stesso. Che, come si è visto, disciplina l’assunzione dei dirigenti sanitari in esito alle procedure di concorso pubblico o di selezione che ne costituiscono il presupposto. E’ quindi conforme a logica ritenere che il divieto di inserire clausole peggiorative riguarda solo i rapporti di lavoro che trovano compiuta formazione nel sistema definito dall’art. 13, ma non riguarda quei diversi rapporti che non sono stati costituiti secondo la normativa anzi detta e si pongono al di fuori del sistema definito dal CCNL. Ed è lecito ritenere che in questi casi sia consentito all’autonomia delle parti concordare una clausola di recesso con preavviso non sussistendo a tale riguardo alcun divieto legale”.

Così individuate le censure mosse con l’atto di appello, ritiene la Corte che, in realtà, la novità delle stesse non riguardasse solo il motivo principale, ma anche quello subordinato, che si fondava pur esso su una prospettazione del tutto estranea al novero delle questioni (che erano state) controverse nel giudizio di primo grado.

Ed infatti, mentre in primo grado l’Istituto aveva sostenuto che il contratto di incarico era stato stipulato in piena aderenza alla normativa legale e contrattuale, in sede di appello lo stesso aveva fondato le proprie difese sul ben diverso assunto che il contratto si poneva al di fuori del sistema contrattuale collettivo, per disciplinare quest’ultimo solo “l’assunzione dei dirigenti sanitari in esito alle procedure di concorso pubblico”.

Le censure svolte dall’Istituto venivano, così, ad introdurre un tema d’indagine del tutto nuovo rispetto a quello esaminato nella precedente fase processuale e che, al pari di quelle dichiarate inammissibili dalla corte veneziana, si fondavano sull’analogo assunto dell’estraneità del contratto dirigenziale alla disciplina contrattuale collettiva, e sebbene tale disciplina fosse richiamata nella stessa convenzione intervenuta fra le parti e – giova soggiungere – nella stessa disposizione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, comma 3, richiamata dalla corte medesima per la decisione dell’impugnazione.

Ne deriva che i giudici del gravame avrebbero dovuto dichiarare in foto inammissibile l’impugnazione, e ciò in aderenza ai criteri indicati dalla giurisprudenza ai fini dell’interpretazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1, che portano a qualificare come domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema d’indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio.

Sicchè si ha “mutatio libelli” quando si avanzi, come nel caso, una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su circostanze e situazioni giuridiche non prospettate prima, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare funzionamento del processo; laddove si ha semplice “emendatio” quando si incida sulla causa petendi, sicchè risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio (cfr. ad es Cass. n. 7579/2007; Cass. n. 6468/2007: Cass. n. 7524/2005).

5. L’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale determina l’assorbimento di quelli residui formulati dal ricorrente, nonchè il rigetto del ricorso incidentale condizionato.

La sentenza impugnata va, in conseguenza, cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, stante l’inammissibilità dell’appello e la conseguente improcedibilità del relativo giudizio.

Le spese del processo di appello e di quelle di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale condizionato, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna l’Istituto resistente al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 2850,00, di cui Euro 800,00 per diritti ed Euro 2000,00 per onorali, e di quelle di cassazione, che liquida in Euro 64,00 per esborsi ed in Euro 3500,00 per onorari, oltre ad accessori di legge per entrambe le liquidazioni.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011

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