Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 427 del 14/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 14/01/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 14/01/2020), n.427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17030/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

G.I., rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Manna e

dall’avv. Fabio D’Isanto, elettivamente domiciliata in Roma al viale

Angelico n. 78, presso gli avv.ti Alessandro Ferrara e Massimo

Ferraro;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 472/33/15 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, emessa il 9/12/2014, depositata il

20/1/2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre

2019 dal

Consigliere Andreina Giudicepietro.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi contro I.G. per la cassazione della sentenza n. 472/33/15 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, emessa il 9/12/2014, depositata il 20/1/2015 e non notificata, che, in controversia relativa all’impugnativa del silenzio rifiuto dell’Amministrazione sull’istanza della contribuente di rimborso delle ritenute di acconto Irpef sulla somma versata a titolo di incentivo all’esodo dal datore di lavoro Banco di Napoli nell’anno 2006, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, riformando la sentenza della C.T.P. di Napoli;

2. con istanza presentata in data 3/6/2010, la contribuente aveva chiesto, previa riliquidazione dell’Irpef dovuta per l’anno 2006, il rimborso derivante dal riconoscimento della deduzione dei contributi volontari versati dal datore di lavoro per conto del pensionato;

in particolare, deduceva che la banca non avrebbe inserito la somma versata a titolo di contribuzione volontaria nel CUD dell’anno 2007 (relativo al periodo di imposta 2006), per cui non vi era stata l’applicazione di alcuna riduzione, nè al lordo, nè al netto;

3. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Campania (di seguito C.T.R.) riteneva che il D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 13, a partire dal 2001, consentiva al contribuente di dedurre integralmente dal reddito complessivo i contributi versati facoltativamente alla gestione previdenziale di appartenenza, equiparandoli ai contributi obbligatori;

secondo il giudice di appello, nel caso di specie, sulla banca gravava l’onere di “lordizzazione” del contributo, che, in quanto componente reddituale dell’incentivo all’esodo, andava sottoposto a tassazione separata;

ritiene la C.T.R. che la banca avrebbe erroneamente inserito la somma versata a titolo di contribuzione volontaria tra i redditi soggetti a tassazione ordinaria, con la conseguente diminuzione dell’ammontare del credito d’imposta del contribuente, causando la maggiore tassazione delle ritenute Irpef per Euro 11.650,00, non dovute;

4. a seguito del ricorso, I.G. resiste con controricorso;

5. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

6. il P.G. Luisa De Renzis ha fatto pervenire requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, per motivi attinenti alla giurisdizione;

1.2. il motivo è inammissibile;

1.3. l’Agenzia ricorrente deduce il difetto di giurisdizione del giudice tributario, poichè l’oggetto della controversia riguarderebbe l’inesatta esecuzione della transazione conclusa dal dipendente con la banca datrice di lavoro;

di tale eccezione non fa alcuna menzione la sentenza impugnata, nè la ricorrente chiarisce se l’ha sollevata nelle precedenti fasi del giudizio;

pertanto “è inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità, stante il giudicato implicito formatosi sulla pronuncia di merito, ove la questione non sia stata sollevata nei gradi anteriori di giudizio” (vedi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22097 del 26/09/2013, conf. a Cass. Sez. U, Sentenza n. 9693 del 22/04/2013, secondo cui “poichè ogni statuizione di merito comporta una pronuncia implicita sulla giurisdizione, il giudice dell’impugnazione non può riesaminare d’ufficio quest’ultima, in assenza di specifico gravame sul punto, nè le parti possono limitarsi a sollecitare in tal senso il giudice, rimanendo irrilevante, pertanto, che nella sentenza d’appello la questione di giurisdizione sia stata egualmente trattata”);

2.1. con il secondo motivo, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

secondo l’Agenzia delle Entrate l’Amministrazione finanziaria non avrebbe avuto interesse a contraddire, poichè la domanda aveva ad oggetto il corretto adempimento dell’accordo tra il dipendente e la banca;

2.2. il motivo è infondato, in quanto, come già detto, è evidente la sussistenza dell’interesse dell’Agenzia delle Entrate a contraddire in ordine alla richiesta di rimborso ed al ricalcolo delle aliquote Irpef, previa deduzione dei contributi volontari dal reddito complessivo.

3.1. con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 13, del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 6,16,17 e 48, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 449 del 1997, art. 59, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

la ricorrente sostiene che la deducibilità dei contributi volontari è condizionata al loro effettivo versamento, non essendo agli stessi equiparabili le somme versate dal datore di lavoro per consentire al dipendente il pagamento dei contributi necessari per conseguire la pensione;

nel caso di specie, secondo la ricorrente, l’Ufficio non avrebbe potuto rilevare l’avvenuto versamento dei contributi, che la contribuente non ha indicato nella dichiarazione, nè poteva considerare deducibili le somme corrispondenti agli importi riconosciuti dal datore di lavoro a tal fine;

3.2. il motivo è fondato e va accolto;

3.3. nel caso di specie non è contestato che la banca, a titolo di incentivo all’esodo, abbia corrisposto al dipendente una somma al netto, pari all’importo dei contributi da versare all’INPS a titolo di contribuzione volontaria, necessaria per raggiungere i minimi contributivi della pensione di anzianità;

la C.T.R., nella sentenza impugnata, ha ritenuto che, trattandosi di un importo netto, corrisposto alla dipendente a titolo di incentivo e di sostegno al reddito, corrispondente a quello dovuto per la prosecuzione volontaria dei contributi INPS di anzianità e vecchiaia, esso fosse integralmente deducibile ai sensi del D.Lgs. n. 47 del 2000, art. 13, comma 1, lett. a);

inoltre, secondo il giudice di appello, l’inserimento da parte della banca della somma versata a titolo di contribuzione volontaria tra i redditi a tassazione ordinaria ha comportato una diminuzione del credito d’imposta spettante al contribuente, causando una maggiorazione d’imposta per il dipendente, identificabile con l’intera ritenuta applicata ai fini Irpef;

invero, risulta dalla sentenza impugnata che la ricorrente, per l’anno di imposta in questione, ha indicato un reddito imponibile ai fini Irpef di Euro 43.099,59, dal quale non risulta dedotto (ma all’evidenza neanche sommato) l’importo di Euro 97.305,70, riconosciuto dal datore di lavoro a titolo di incentivo all’esodo in misura pari ai contributi volontari da versare;

sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il Banco di Napoli aveva indicato l’importo al netto e poi lo aveva interamente dedotto dai redditi sottoposti a tassazione ordinaria;

a prescindere dalla correttezza o meno dell’indicazione del CUD, la contribuente non ha indicato tale somma nella sua dichiarazione tra i redditi a tassazione separata sicchè, come rilevato dall’Agenzia delle entrate, nella specie mancherebbe l’effettuazione di alcuna ritenuta da chiedere a rimborso;

sul punto, il giudice di appello ha trascurato di verificare se le somme, corrisposte al netto in esecuzione della transazione con il datore di lavoro e corrispondenti ai contributi volontari, siano state sottoposte a tassazione ed abbiano comportato un aggravio di imposta per il dipendente;

ciò è tanto più rilevante, ove si consideri che il contribuente, che richiede il rimborso, ha l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio ed, in particolare, la maggiore ritenuta fiscale subita;

pertanto il terzo motivo di ricorso va accolto, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo e rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2020

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