Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 427 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 427 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 4792-2012 proposto da:
FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL
05541630728, in persona dell’amministratore unico, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio
dell’avvocato SCHIANO ANGELO R., che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RICCARDI LUCIO giusta procura speciale in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
SCAVO GIOVANNI;

– intimato avverso la sentenza n. 2997/2011 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 16/05/2011, depositata il 28/06/2011;

Data pubblicazione: 10/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito l’Avvocato Angelo Schiano difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO che

aderisce alla relazione.

Ric. 2012 n. 04792 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 24
ottobre, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione
redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La Corte di appello di Bari, con sentenza del 28 giugno 2011, confermava
la decisione del Tribunale della stessa sede, impugnata dalla s.r.l. Ferrovie

lege alla Gestione Commissariale Governativa per le Ferrovie del Sud Est)
era stata condannata al pagamento della somma specificata in atti in favore
di Scavo Giovanni, a titolo di riliquidazione dell’indennità di buonuscita e del
t.f.r. (dopo il 31 maggio 1982) mediante il computo dei compensi per lavoro
straordinario, festivo e fuori residenza, nonchè delle indennità previste dagli
accordi aziendali del 24.5.1986, 2.6.1988, 4.7.1991 e 30.5.1992. La Corte
territoriale richiamava gli orientamenti giurisprudenziali sull’applicabilità agli
autoferrotranvieri delle previsioni della legge n. 297/1982 in tema di
trattamento di fine rapporto, nonché del principio di omnicomprensività della
retribuzione sancito dall’art. 2121 cod. civ. (testo originario) ai fini della
liquidazione dell’indennità di buonuscita spettante fino al 31 maggio 1982
agli autoferrotranvieri con diritto a pensione. Riguardo alla continuità degli
emolumenti in questione, osservava che era comprovata dalle buste paga e
dagli altri documenti di provenienza aziendale in atti sulla cui scorta erano
stati elaborati gli incontestati conteggi analitici allegati all’elaborato peritale
disposto dal Tribunale. Precisava, che da detta documentazione era emerso
la svolgimento di lavoro straordinario con “notevolissima continuità” e che ,
quanto agli altri elementi gli stessi erano tutti di incontestabile natura
contrattuale ed avevano avuto cadenza giornaliera e mensile. Riteneva, poi,
che l’indennità di produttività doveva essere inclusa nel computo del TFR in
considerazione del fatto che la clausola di cui all’accordo aziendale del
4.7.1991 non poteva porsi in contrato con i principi inderogabili sanciti
dall’art. 2120 c.c..
Avverso tale sentenza Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.
ricorre per cassazione con tre motivi.
Lo Scavo è rimasto intimato.
i

del Sud Est e Servizi Automobilistici, con cui quest’ultima (succeduta ex

Con il primo motivo di ricorso si evidenzia l’esistenza di un giudicato
esterno costituito dalla sentenza del TAR Puglia — sede di Bari n. 3408/06
del 28.9.2006, confermata dal Consiglio di Stato con decisione del
27.12.2011, con la quale era stata rigettata la domanda dello Scavo intesa
all’accertamento del suo diritto alla inclusione nella base di calcolo
dell’indennità di buonuscita e del TFR di diversi compensi tra cui lo

presente giudizio, ragione per cui la domanda oggetto della controversia de
quo era inammissibile per il principio del “ne bis in idem”.

Il motivo è inammissibile in quanto carente del requisito
dell’autosufficienza non essendo stati riprodotti i contenuti delle decisioni
richiamate per consentire alla Corte di interpretarli onde poter valutare se
effettivamente risultasse essere stato violato il principio del “ne bis in idem”
atteso che il solo dispositivo può non essere sufficiente alla comprensione
del comando giudiziale (Cass. n. 10537 del 30/04/2010 Cass. n. 26627 del
13/12/2006). Peraltro, la produzione in questa fase del giudizio delle due
sentenze ( del TAR e del Consiglio di Stato) è inammissibile secondo
quanto disposto dall’art. 372 c.p.c. trattandosi di documenti non prodotti nei
precedenti gradi del processo e che non riguardano l’ammissibilità del
ricorso e del controricorso ovvero nullità inficianti direttamente la sentenza
impugnata ( da ultimo e per tutte n. 7515 del 31/03/2011).
Con il secondo motivo viene dedotta motivazione errata ed insufficiente in
ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 co.1° n. 5 c.p.c.) per
non avere la Corte di merito esaminato le questioni relative alla non
computabilità a norma dell’art. 6 del CCNL 23.7.1976 e delle successive
modificazioni nel TFR, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 292/82,
dei compensi per lavoro straordinario, festivo e fuori dalla sede di residenza
di servizio ed al carattere non fisso e continuativo di dette voci.
Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 1362 e 1367 c.c. (art.
360 co.1° n. 3) ed omesso esame di questione espressamente prospettata
in quanto nel gravame era stato espressamente evidenziato che le
indennità previste negli accordi aziendali del 24.5.1986, 2.6.1988 e
28.1.1992 non entravano nella base retributiva del TFR.

2

straordinario e le ulteriori indennità indicate nel ricorso introduttivo del

Entrambi i motivi sono improcedibili in quanto non sono stati depositati
unitamente al ricorso i contratti collettivi sui quali lo stesso si fonda e
neppure è stato indicato in quale sede processuale essi siano stati prodotti
(Cass. 22726 del 03/11/2011; Cass. SU n. 20075 del 23.9.2010).
Il Collegio condivide il contenuto della relazione ritenendo, quindi, il
ricorso inammissibile.

Scavo rimasto intimato.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013
Il Presidente

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo lo

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