Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4269 del 24/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4269 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 26238-2010 proposto da:
NATOLI

ELENA

NTLLNE59M67G273K,

elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE GORIZIA 22, presso lo
studio dell’avvocato MOTTI BARSINI GIUSEPPE LUDOVICO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CONTRADA GUIDO giusta procura in calce;
– ricorrente –

2014

contro

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IMBORNONE MARIA GIOVANNA MBRMGV38H66F205V;
– intimata –

Nonché da:

1

Data pubblicazione: 24/02/2014

IMBORNONE

MARIA

GIOVANNA

MBRMGV38H66F205V,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARONCINI 51,
presso lo studio dell’avvocato PERSICO GIUSEPPE, che
la rappresenta e difende giusta procura speciale;
– ricorrente incidentale –

NATOLI ELENA NTLLNE59M67G273K;
– intimata –

avverso la sentenza n. 4298/2009 del TRIBUNALE di
PALERMO, depositata il 11/09/2009, R.G.N. 16624/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE MOTTI BARSINI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE PERSICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi;

2

contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29 giugno 2004 Natoli Elena otteneva
un decreto ingiuntivo per la restituzione della somma di C
2.403,22 pari alle spese di esecuzione corrisposte a Imbornone
Maria Giovanna in esito ad un procedimento di esecuzione

esecutivo (C 1.602,40) ed in esito a due ulteriori esecuzioni
minacciate dall’Imbornone nell’ottobre (C 250,82) e nel dicembre
2003 (C 550,00). Proponeva opposizione l’Imbornone ed, in esito
al giudizio il G. di P. di Palermo rigettava l’opposizione.
Avverso tale decisione l’Imbornone proponeva appello ed in esito
al giudizio, in cui si costituiva la Natoli, il Tribunale di
Palermo, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il
decreto opposto e condannava l’Imbornone al pagamento della più
ridotta somma di C 800,82 oltre interessi, con

sentenza

Avverso la detta sentenza la

depositata in data 11.9.2009.

Natoli ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in
tre motivi. Resiste con controricorso l’Imbornone, la quale ha
proposto a sua volta ricorso incidentale affidandolo a due
motivi ed illustrandolo con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e
quello incidentale sono stati riuniti, in quanto proposti
avverso la stessa sentenza.
Per ragioni di mera comodità di esposizione, il Collegio ritiene
di procedere, dapprima, all’esame del ricorso incidentale

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n.3136/01 dichiarato nullo per difetto di valido titolo

proposto dalla Imbornone, rilevando che con la prima doglianza
per violazione degli artt.2722 e 2726 cc, la ricorrente
incidentale ha censurato la sentenza impugnata per avere il
Tribunale fondato il proprio convincimento sulle risultanze di
una prova testimoniale nulla, in quanto irritualmente acquisita

dalle norme di cui agli artt.2722 e 2726 cc. Ed invero – così
continua la Imbornone – la prova sarebbe nulla essendo diretta a
negare il pagamento risultante da un documento contrattuale, in
cui era contenuta la quietanza a saldo per l’avvenuto pagamento
delle somme dovute dalla Imbornone alla Natoli.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Ed
invero, il ricorso per cassazione – in ragione del principio di
cosiddetta “autosufficienza” – deve contenere in sè tutti gli
elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la
cassazione della sentenza di merito ed, altresì’, a permettere
la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la
necessita’ di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e,
quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di

nel giudizio di primo grado, in violazione del divieto sancito

merito. Pertanto, il ricorrente per cassazione, il quale deduca
la violazione di legge per avere il giudice del merito ammesso
una prova testimoniale ”

in palese contraddizione al divieto

sancito nelle norme di cui agli artt.2722 e 2726 cc”

non può

limitarsi a specificare la singola norma di cui denunzia la
violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto
condizionanti gli ambiti di operativita’ di detta violazione e

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,A7)

soprattutto ha l’onere di riportare

i capitoli della prova per

testi, che sarebbe stata ammessa illegittimamente, dato che, per
il citato principio dell’autosufficienza del ricorso per
cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla
base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune

A fortiori,

il predetto onere di autosufficienza deve essere

osservato quando la doglianza riguardi una prova orale espletata
in primo grado e sul relativo motivo di appello si sia già
pronunciato il giudice di secondo grado ritenendo corretta
l’ordinanza ammissiva della prova con considerazioni attinenti
allo specifico oggetto della prova ammessa, fondate sul rilievo
che la prova era diretta a chiarire il contenuto letterale della
quietanza e non a provare un patto aggiunto o contrario al
documento.
In siffatta ipotesi, il ricorrente avrebbe dovuto riportare in
ricorso il testo dei capitoli di prova ammessi e del documento
esistente agli atti ed in ipotesi mal interpretati dai giudici
d’appello, al fine di consentire a questo giudice di legittimità
di valutare la sussistenza della violazione dedotta. Il mancato
assolvimento dell’onere comporta l’inammissibilità della
censura.
Ugualmente inammissibile è la seconda doglianza, articolata
sotto il profilo della violazione dell’art.2909 cc, con cui la
Imbornone deduce che la sentenza impugnata si porrebbe in
contrasto con il giudicato formatosi in relazione alla sentenza

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non e’ possibile sopperire con indagini integrative.

del Giudice di pace n.1191/2001, corretta con ordinanza del
25.5.2004 del Giudice di Pace mai impugnata e confermata dalla
Corte di Cassazione con sentenza n.6399/2005.
In tal caso,

l’inammissibilità della censura deriva dalla sua

mancanza di correlazione con le ragioni della decisione.

“il decreto ingiuntivo opposto non riguarda le somme che, con
sentenza n.1191, la Natoli venne condannata a pagare alla
Imbornone per capitali ed interessi – somme oggetto dell’atto di
precetto notificato 11 10.102003 – sentenza divenuta definitiva
all’esito del giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione
(pronuncia n.639905/05) ma le sole somme versate dalla Natoli a
controparte con riferimento alle spese, competenze ed onorari
delle procedure esecutive iniziate a seguito di quella
pronuncia…” (v. pag. 4 della sentenza impugnata).
Ciò posto, deve ritenersi che la censura in esame non è
minimamente conferente con le ragioni della decisione. Ed è
appena il caso di sottolineare che, come ha già avuto modo di
avvertire questa Corte, la necessità del collegamento della
censura con gli specifici temi della decisione costituisce
requisito indispensabile ai fini dell’ammissibilità della
doglianza, non potendosi prendere in considerazione il motivo di
ricorso che concerna profili di fatto e di diritto estranei ai
termini della decisione impugnata.
Alla stregua delle pregresse considerazioni,

il ricorso

incidentale deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

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Ed invero, come ha puntualmente precisato il giudice di appello,

Passando all’esame del ricorso principale, va rilevato che con
la prima doglianza, deducendo la violazione dell’art.360 n.5
cpc, la Natoli ha censurato la sentenza impugnata per aver il
Tribunale

“revocato il provvedimento monitorio di condanna al

pagamento degli € 1.602,40 percetti dalla Imbornone sulla base

perché di tale revoca ed anzi contraddicendo quanto da esso
Tribunale affermato ed omettendo di considerare che il giudicato
formatosi sulla nullità dell’esecuzione R.G. 3136/01 conduceva
esattamente nella opposta direzione e cioè verso l’affermazione
del diritto della signora Natoli a riottenere le somme pagate in
esito ad una esecuzione nulla”
Inoltre – ed il rilievo sostanzia la seconda doglianza sempre
per violazione dell’art.360 n.5 cpc – il Tribunale sarebbe
incorso in contraddizione nel revocare, da una parte, il decreto
ingiuntivo emesso e nell’affermare, la non debenza delle somme e
nel condannare, dall’altra parte, l’opponente al pagamento delle
stesse.
Ciò premesso, al fine di inquadrare più chiaramente i termini
della controversia e di comprendere con compiutezza le ragioni
di doglianza, torna opportuno premettere che la vicenda si
fonda sui seguenti presupposti: 1) la somma portata dal decreto
ingiuntivo, richiesto ed ottenuto dalla Natoli, (pari ad

e

2.403,22) è costituita dalle somme versate dalla Natoli stessa
alla Imbornone per una procedura esecutiva poi dichiarata nulla
(importo pari ad C 1.602,40) nonchè per due successive soltanto

7

47)

di una esecuzione nulla ed illegittima senza però motivare il

minacciate (importo complessivo di C 800,82) 2) La Natoli aveva
richiesto il d.i. assumendo che le somme da essa versate alla
Imbornone erano state indebitamente pagate in quanto la somma di
C 1.602,40 era relativa ad una procedura esecutiva dichiarata
nulla per difetto di titolo esecutivo mentre la somma di C

successive soltanto minacciate e mai iniziate 3) il percorso
argomentativo del Tribunale si è articolato attraverso i
seguenti passaggi: a) l’intervenuta correzione della sentenza
non aveva sanato il vizio del procedimento esecutivo dichiarato
nullo b) la Natoli per aver diritto alla restituzione delle
somme versate per le due procedure soltanto minacciate avrebbe
dovuto proporre un’azione di ripetizione di indebito.
Ciò posto, fermo restando che, qualora, in esito all’ordinario
giudizio di cognizione, instaurato a seguito dell’opposizione,
il credito dell’opposto risulti di importo inferiore a quello
ingiunto, il giudice deve revocare in toto il decreto e statuire
in merito al pagamento di eventuali importi residui in quanto la
relativa sentenza di condanna si sostituisce all’originario
decreto ingiuntivo (Cass.12256/07), ne deriva che, ai fini della
necessaria coerenza con le proprie premesse, il Tribunale
avrebbe dovuto concludere che la Natoli aveva diritto alla
restituzione della somma di C 1.602,82 pagate in forza di una
procedura esecutiva poi dichiarata nulla mentre non aveva
diritto alla restituzione della somma di C 800,82.

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//

800,82 (pari a C 250,00 + E 550,00) riguardava due procedure

Fatto sta che il Tribunale ha poi deciso per la revoca del
decreto ingiuntivo e per la condanna della Imbornone al
pagamento, in favore della Natoli, della somma di C 800.82 oltre
interessi.
Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, se va
disattesa la prima ragione di doglianza, in quanto priva di ogni
fondamento, deve essere invece accolta la seconda ragione di
censura dovendosi ritenere sussistente il vizio motivazionale
denunciato, sotto il profilo della contraddittorietà, in quanto
nel ragionamento del giudice di merito esiste un insanabile
contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale
da non consentire l’identificazione del procedimento logicogiuridico posto a base della decisione ed esiste soprattutto una
evidente conflittualità tra le premesse del percorso
argomentativo intrapreso e le conclusioni che sono state poi
adottate in esito.
Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata in relazione al
motivo accolto, di cui al ricorso principale. Con l’ulteriore
conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa deve essere decisa nel merito con la condanna
della Imbornone al pagamento, in favore della Natoli, della
somma di C 1.602,40 oltre interessi dalla domanda al saldo.
Considerato inoltre che, in forza del cd. effetto espansivo, la
cassazione anche parziale della sentenza travolge la statuizione
sulle spese, ne deriva come corollario logico l’ assorbimento
della terza doglianza, articolata sotto il profilo della

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.

violazione dell’art.91 cpc, con cui la ricorrente principale ha
lamentato che il Tribunale avrebbe altresì errato per aver
compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio, pur
revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Occorrendo provvedere alla liquidazione delle spese dell’intero

compensarle fra le parti tenendo presente per un verso
l’alternarsi delle decisioni di merito, che hanno visto la
reciproca parziale soccombenza delle parti, e dall’altro
l’infondatezza di talune delle ragioni avanzate sia dall’una che
dall’altra parte anche nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte decidendo sui ricorsi riuniti rigetta il primo motivo
del ricorso principale, accoglie il secondo, assorbito il terzo,
dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo ed al ricorso accolto,
e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma l,
condanna Imbornone Maria Giovanna al pagamento, in favore della
Natoli, della somma di e 1.602,40 oltre interessi dalla domanda
al saldo.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 8.1.2014

giudizio, ritiene il collegio che sussistano giusti motivi per

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